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Provvedimento

Provvedimento del 18/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento apporta numerose correzioni materiali al modello Unico 2013-PF e alle relative istruzioni dei tre fascicoli, aggiornando riferimenti, codici tributo, quadri e formule di calcolo. Le modifiche intervengono su IRPEF, IVA, addizionale regionale, redditi fondiari, regimi agevolati e crediti d’imposta, con pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate in luogo della Gazzetta Ufficiale.

Modifiche al modello Unico 2013-PF e alle istruzioni

Modificazioni del modello Unico 2013-PF e delle istruzioni

Il provvedimento dispone una serie di correzioni e aggiornamenti al modello di dichiarazione "Unico 2013-PF" approvato con provvedimento del 31 gennaio 2013, insieme alle relative istruzioni dei tre fascicoli. Le modifiche hanno finalità correttiva e riguardano prevalentemente errori materiali emersi dopo la pubblicazione del modello.

Interventi sulle istruzioni del 1° fascicolo

Nelle istruzioni del primo fascicolo vengono introdotte o corrette diverse indicazioni operative.

  • Nel paragrafo "Casi particolari" viene aggiunto che i soggetti non residenti devono calcolare l’acconto IRPEF per il 2013 senza considerare la detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.
  • Nel paragrafo "Saldo IVA":
    • il riferimento all’anno 2012 è sostituito con 2013;
    • la data 18 luglio 2013 è sostituita con 17 luglio 2013.
  • Nell’elenco dei codici tributo vengono sostituiti i codici 1800, 1798 e 1799 con:
    • 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo;
    • 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata;
    • 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione.
  • Nel paragrafo "7. La compensazione" si precisa che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro rileva ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; inoltre viene adeguato il richiamo normativo successivo all’art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009.
  • A pagina 24 la descrizione del codice 4 viene sostituita con una formulazione più ampia, relativa al terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani under 40 con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche da acquisire entro due anni dalla firma del contratto, purché il contratto abbia durata uguale o superiore a cinque anni.
  • Nel paragrafo sulla compilazione del quadro RB e nella colonna 11 (Cedolare secca) vengono soppressi i riferimenti a "comodato".
  • A pagina 69 viene corretto il riferimento alla formula di calcolo, che diventa: "(RB10 col.13 + RB10 col.14 + RB10 col.15)".
  • Nel rigo RN10:
    • viene aggiunto il codice 4 (frontalieri) al richiamo già riferito al codice 3 (lavori socialmente utili);
    • viene riscritta la precisazione sulla spettanza della detrazione, distinguendo tra redditi da lavori socialmente utili e redditi percepiti in zone di frontiera, con quota esente pari a 6.700 euro.
  • Nel rigo RN50, colonna 2, la somma è aggiornata in: "RA11, col. 12 + RB10, col. 17 + RH18, col. 2".
  • Nel rigo RV2 relativo all’addizionale regionale IRPEF dovuta, per la Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che la ripartizione avviene "in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico".
  • Nell’Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati", viene corretto il riferimento all’importo da indicare: "Importo di colonna 2 del rigo RC5".

Interventi sulle istruzioni del 2° fascicolo

Anche il secondo fascicolo è oggetto di correzioni puntuali.

  • Le istruzioni del rigo RH18 vengono invertite tra colonna 1 e colonna 2.
  • Per i righi RM30 e RM31, nel secondo punto elenco delle istruzioni relative alla colonna 4, il riferimento alla casella di colonna 7 barrata viene sostituito con quello alla casella di colonna 8 barrata.
  • Nella sezione II-B, relativa alle plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%, vengono soppresse le parole "dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti".
  • Nelle istruzioni del quadro RB, precisazioni sull’abitazione principale, ai codici 1, 5 e 6 vengono aggiunti anche i codici 11 e 12.

Modifiche al modello e alle istruzioni del 3° fascicolo

Nel terzo fascicolo vengono apportate modifiche sia al modello sia alle istruzioni.

Modifiche al modello

  • Nel quadro RQ, colonna 4 del rigo RQ49, viene inserita la denominazione "Eccedenza periodo d’imposta precedente compensata nel mod. F24".
  • Nel quadro RU, il titolo "Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate" è sostituito con "Crediti di imposta concessi a favore delle imprese".

Modifiche alle istruzioni

  • Nel paragrafo 3 viene integrato il richiamo al regime previsto dall’art. 27, specificando i commi 1 e 2.
  • Nei punti in cui si richiama "l’apposito quadro LM", viene aggiunta la precisazione che il presente quadro deve invece essere compilato dai contribuenti rientranti nel regime contabile agevolato di cui al comma 3 del medesimo art. 27.
  • Nel paragrafo sui redditi dei terreni e dei fabbricati viene eliminato il limite "con un massimo di otto mesi".
  • Un primo punto elenco a pagina 22 viene soppresso.
  • Nelle attenzioni di pagina 30 e 31:
    • viene aggiunto il riferimento al periodo di vigenza del regime "in esame o del regime";
    • la dizione "contribuenti minimi" è sostituita con "di vantaggio" o "in regime di vantaggio".
  • Nel rigo RS37, colonna 13, il rinvio da "colonna 9" è corretto in "colonna 10".
  • Nel paragrafo 13, relativo al quadro CE, viene aggiunta l’indicazione che il quadro si compone di tre sezioni.
  • Nelle istruzioni del quadro CE:
    • i puntamenti alle colonne da 1 a 7 del rigo CE14 del modello Unico PF 2012 devono intendersi alle colonne da 2 a 8;
    • i puntamenti alle colonne da 1 a 7 del rigo CE15 del modello Unico PF 2012 devono intendersi alle colonne da 2 a 8;
    • prima delle istruzioni del rigo CE16 viene inserita un’attenzione che impone di riportare nella colonna 1 dei righi CE12 e CE13 anche quanto indicato nella colonna 1 dei righi CE14 e CE15 del modello Unico PF 2012, nei limiti dell’importo effettivamente utilizzabile nella dichiarazione.

Motivazioni del provvedimento

Le modifiche sono motivate dall’esigenza di correggere errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione del modello sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento mira quindi ad aggiornare e rendere coerenti modello e istruzioni rispetto alla disciplina applicabile.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama, quale base delle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il Regolamento di amministrazione e il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Richiama inoltre il provvedimento del 31 gennaio 2013 di approvazione del modello "Unico 2013-PF" e specifica che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento è datato Roma, 18 aprile 2013.

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