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Provvedimento

Provvedimento del 30/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, dal 2012, l'invio telematico all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai premi assicurativi e ai contratti di assicurazione, unificando i flussi e fissando soggetti obbligati, contenuti, modalità, termini, controlli e regole tecniche. Sono inoltre allegati i tracciati record e le istruzioni di compilazione per premi assicurativi, previdenza complementare e contributi CSSN.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria di contratti e premi assicurativi

Comunicazioni all'anagrafe tributaria di contratti e premi assicurativi

Il provvedimento definisce le regole per la trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi, ai premi assicurativi, alla previdenza complementare e ai contributi al CSSN. L’intervento, applicabile alle informazioni riferite dal 2012, razionalizza i flussi e unifica la trasmissione in un unico tracciato per i dati assicurativi.

Soggetti obbligati e ambito della comunicazione

Sono tenuti alla comunicazione:

  • le imprese assicuratrici già obbligate ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
  • le aziende, gli istituti, gli enti e le società già obbligati ai sensi dell’art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Essi devono trasmettere, a partire dalle informazioni relative all’anno 2012, i dati indicati dal provvedimento secondo le modalità stabilite.

Dati da comunicare

Devono essere comunicati:

  • gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991 e del DM 27 gennaio 2000;
  • i dati e le notizie relativi ai soggetti contraenti dei contratti di assicurazione, con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie, ai sensi del decreto interministeriale 27 giugno 2000 in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. g-ter), del DPR n. 605/1973.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni devono essere effettuate tramite i servizi telematici:

  • Entratel;
  • Fisconline,

in base ai requisiti posseduti dal soggetto obbligato per la trasmissione delle dichiarazioni.

Per l’invio devono essere utilizzati i software di controllo messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È consentito l’utilizzo degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Gli archivi da trasmettere non devono superare i 3 Megabyte. A partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013, gli invii devono essere effettuati tramite il nuovo Sistema d’Interscambio Dati (SID).

Termini di invio

I termini stabiliti sono i seguenti:

  • comunicazioni relative all’anno 2012: entro il 4 dicembre 2013;
  • comunicazioni relative all’anno 2013 e successive: entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati acquisiti dall’anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il trattamento deve avvenire nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, minimizzando l’utilizzazione dei dati personali e privilegiando analisi anonime; l’identificazione dei contribuenti avviene solo quando necessaria per i controlli fiscali.

La sicurezza è garantita mediante:

  • controllo degli accessi;
  • crittografia e cifratura degli archivi;
  • sistemi di autorizzazione agli accessi;
  • conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Ricevute, scarti e correzioni

La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file, salvo scarto nei casi di:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • codice duplicato per invio dello stesso file più volte;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato quando l’invio è effettuato da intermediario;
  • file con errori tali da pregiudicare le informazioni contenute.

Gli esiti sono comunicati telematicamente all’utente che ha trasmesso il file, il quale deve riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti. In caso di errore di cui alla lettera e), i dati corretti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla mancata accettazione.

L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con:

  • data e ora di ricezione;
  • identificativo del file;
  • protocollo attribuito;
  • numero delle comunicazioni contenute.

Le ricevute sono rese disponibili entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi, salvo forza maggiore.

Annullamento e comunicazione sostitutiva

La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro un anno dalla scadenza del termine di invio. Anche la trasmissione sostitutiva di un file già inviato è possibile entro un anno dalla medesima scadenza.

Consultazione del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato sentito in sede di predisposizione del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ed ha espresso parere favorevole con provvedimento del 4 aprile 2013.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento mira a razionalizzare e aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, migliorando i flussi di trasmissione e il controllo della qualità dei dati. Per le compagnie di assicurazione viene semplificata la trasmissione dei dati sui premi e sui contratti assicurativi, unificandoli in un solo tracciato.

Allegati tecnici: struttura generale della comunicazione

Le specifiche tecniche, applicabili dall’anno di riferimento 2012, prevedono file composti da record di lunghezza fissa pari a 1.800 caratteri.

Sono previsti:

  • record di tipo 0: testa della fornitura;
  • record di dettaglio: contenenti i dati oggetto della comunicazione;
  • record di tipo 9: coda della fornitura.

La sequenza deve comprendere:

  • un solo record di tipo 0 come primo record;
  • i record di dettaglio previsti dalla tipologia di comunicazione;
  • un solo record di tipo 9 come ultimo record.

Nel caso di comunicazione di annullamento non devono essere presenti record di dettaglio.

Il numero massimo di record di dettaglio è pari a:

  • 40.000 per invii tramite Entratel;
  • 1.500 per invii tramite FileInternet.

I campi sono posizionali e i file terminano con i caratteri di controllo ASCII CR e LF.

Regole di compilazione e controlli formali

I file devono essere compilati in maiuscolo e senza caratteri speciali. Tutti gli importi sono espressi in euro, con sola parte intera e senza decimali.

Ogni comunicazione deve indicare la tipologia di invio nei record 0 e 9:

  • 0 = invio ordinario;
  • 1 = invio sostitutivo;
  • 2 = annullamento.

L’invio sostitutivo sostituisce integralmente il file precedente, anche nelle parti corrette; pertanto, nel nuovo file devono essere reinserite anche le posizioni corrette già trasmesse in precedenza. È possibile effettuare un invio sostitutivo di una comunicazione sostitutiva, mentre non è ammesso l’annullamento di invii sostitutivi.

Possono essere sostituite o annullate solo comunicazioni acquisite con esito positivo, relative allo stesso soggetto obbligato e allo stesso anno di riferimento. In caso di comunicazioni di una società incorporata, occorre compilare la sezione apposita del record di testa e di coda.

Il file deve essere sottoposto al controllo formale con il programma dell’Agenzia delle Entrate, che verifica la conformità alle specifiche tecniche e produce, se positivo, il file telematico; altrimenti genera diagnostici degli errori.

Controlli in anagrafe tributaria

Dopo l’invio l’utente riceve una ricevuta di acquisizione o di scarto. Lo scarto può derivare, tra l’altro, da:

  • codici fiscali non presenti in Anagrafe Tributaria;
  • anno di riferimento non inferiore all’anno di invio;
  • invio sostitutivo o di annullamento di un file non acquisito;
  • invio sostitutivo di una comunicazione di annullamento;
  • invio sostitutivo o di annullamento relativo a un anno di riferimento diverso;
  • invio sostitutivo di un file con soggetto obbligato differente, senza compilazione della sezione sulla società incorporata.

Tracciato record di testa e di coda

Il record di testa e quello di coda, entrambi lunghi 1.800 byte, contengono i dati identificativi della fornitura, del soggetto obbligato, dell’eventuale intermediario e della variazione dati in caso di società incorporata.

Elementi essenziali comuni:

  • tipo record 0 per il record di testa e 9 per il record di coda;
  • codice identificativo della fornitura sempre "PAC00";
  • codice numerico della fornitura sempre "04";
  • anno di riferimento;
  • codice fiscale e dati anagrafici del soggetto obbligato, persona giuridica o persona fisica;
  • dati dell’intermediario, se presente;
  • sezione per variazione dati inviati da società incorporata, compilata solo nei casi previsti;
  • carattere di controllo sempre "A" e caratteri di fine riga CR/LF.

Tracciato record di dettaglio: premi assicurativi e contratti

Il record di tipo 1 riguarda i premi assicurativi e i contratti. Contiene i dati del contraente, persona fisica o giuridica, e i dati identificativi della polizza.

Sezioni principali:

  • dati del contraente o del soggetto in nome e per conto del quale è stipulata la polizza, con codice fiscale obbligatorio;
  • dati anagrafici del contraente persona fisica, alternativi ai dati della persona giuridica;
  • dati identificativi del contraente persona giuridica, alternativi ai dati della persona fisica;
  • dati identificativi della polizza, non da compilare in caso di annullamento;
  • flag premio ex art. 78, con valori 0 o 1;
  • flag polizza mista, con valori 0, 1 o 2;
  • ramo o specie di assicurazione, secondo tabella allegata al provvedimento;
  • data di stipula e, se del caso, data di risoluzione;
  • durata del contratto, espressa in anni, con valore 99 per i contratti a vita intera;
  • ammontare totale del premio versato nell’anno solare di riferimento;
  • ammontare detraibile del premio, da valorizzare solo se il premio può beneficiare dell’agevolazione fiscale e il relativo importo è maggiore di zero, con valore massimo pari a 1.291 euro;
  • flag premio versato pari a zero, con valori che distinguono premio versato, premio unico stipulato in anno precedente e premio non riscosso;
  • flag superamento soglia del premio versato pari a 1.000.000 euro.

Tracciato record di dettaglio: previdenza complementare

Il record di tipo 2 contiene i dati relativi alla previdenza complementare.

Devono essere indicati:

  • i dati identificativi del contraente, con codice fiscale formalmente corretto e congruente con i dati anagrafici;
  • i dati identificativi della polizza di previdenza complementare;
  • la data di stipula;
  • il flag di risoluzione del contratto per riscatto o trasferimento, con valori 0 o 1;
  • l’ammontare dei contributi e premi versati nell’anno solare alle forme pensionistiche complementari, al netto di quelli versati a favore di soggetto diverso, espresso in euro parte intera.

Tracciato record di dettaglio: contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Il record di tipo 3 è dedicato ai dati relativi al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Contiene:

  • i dati identificativi del contraente, con codice fiscale, dati anagrafici e luogo/data di nascita;
  • i dati identificativi della polizza;
  • la data di stipula;
  • l’oggetto del contratto, con valori ammessi pari a 1 per responsabilità civile autoveicoli e 2 per responsabilità civile natanti;
  • la targa del veicolo o natante, oppure la targa dell’assicurato per i contratti CSSN di assicurazione della responsabilità civile;
  • la potenza motore, da compilare in alternativa tra kW e cavalli fiscali, con indicazione di 0 se non compilata;
  • l’ammontare del CSSN versato dal contraente, da valorizzare solo per importi superiori a 40 euro, espressi in euro parte intera;
  • l’ammontare del premio versato dal contraente, per i soli natanti, espresso in euro parte intera.

Allegato codici delle assicurazioni

L’allegato n. 1 contiene una tabella dei codici delle assicurazioni, tra cui:

  • 0001 Infortuni;
  • 0002 Malattia;
  • 0003 Corpi di veicoli terrestri;
  • 0004 Corpi di veicoli ferroviari;
  • 0005 Corpi di veicoli aerei;
  • 0006 Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
  • 0007 Merci trasportate, bagagli e ogni altro bene;
  • 0008 Incendio ed elementi naturali;
  • 009A, 009B, 009C, 009D per altre tipologie di danni ai beni;
  • 0010, 0011, 0012, 0013 per varie forme di responsabilità civile;
  • 0014 Credito;
  • 0015 Cauzione;
  • 0016 Perdite pecuniarie di vario genere;
  • 0017 Tutela legale;
  • 0018 Assistenza;
  • 0022 Polizze comprensive della copertura temporanea del rischio morte e invalidità;
  • 099A Vita;
  • 099B Altro.

Allegati tecnici e note di compilazione

Gli allegati tecnici precisano che:

  • i record hanno lunghezza fissa di 1.800 byte;
  • i record di dettaglio sono numerati per tipo 1, 2 o 3 a seconda della tipologia di comunicazione;
  • i record di annullamento non devono contenere dettaglio;
  • la sostituzione o l’annullamento coinvolgono l’intero file già inviato;
  • la società incorporata deve essere indicata negli appositi campi quando l’invio sostitutivo o l’annullamento riguardano file trasmessi da una società incorporata;
  • gli importi vanno espressi in euro senza decimali;
  • i codici fiscali devono essere formalmente corretti e, per le persone fisiche, coerenti con i dati anagrafici.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, commi 11 e 12;
  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 26;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • DM 27 gennaio 2000;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.

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