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Provvedimento

Provvedimento del 30/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni sui premi ed accessori incassati, con istruzioni e specifiche tecniche per l’invio telematico. Disciplina termini, soggetti obbligati, modalità di presentazione, reperibilità del modello e contenuti dei quadri AB, AC, AP e AS, includendo la comunicazione annuale degli importi versati alle province per la RC auto.

Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni e delle specifiche tecniche telematiche

Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni

Il provvedimento approva il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello comprende anche la comunicazione annuale degli importi versati alle province per i contratti di responsabilità civile dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La denuncia riguarda gli assicuratori tenuti a dichiarare l’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, distinti per categorie di assicurazione. Sono inoltre tenute agli specifici adempimenti:

  • le imprese di assicurazione con sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo che operano in Italia in libera prestazione di servizi (LPS);
  • i contraenti italiani che stipulano assicurazioni con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1216/1961.

Per effetto dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, costituisce parte integrante del modello.

Decorrenza e termini di presentazione

Il modello approvato si utilizza:

  • per le denunce annuali da presentare nell’anno 2013;
  • per le denunce mensili, a decorrere dal mese di aprile 2013, per le imprese in LPS tenute alla denuncia mensile.

Le istruzioni precisano che:

  • la denuncia annuale va presentata entro il 31 maggio di ciascun anno;
  • sulla base della denuncia annuale, l’Ufficio procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta e dei contributi;
  • le imprese in LPS trasmettono annualmente i dati analitici relativi agli importi versati alle province entro il 31 maggio, con riferimento all’anno solare precedente;
  • per le imprese in LPS che effettuano la denuncia mensile, il modello è utilizzato dalla denuncia relativa al mese di aprile 2013.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti italiani con assicuratori esteri non UE, la denuncia e il pagamento dell’imposta devono essere effettuati entro un mese dal pagamento dei premi all’assicuratore.

Modalità di presentazione telematica

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto interessato;
  • oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione avviene tramite il prodotto informatico gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate oppure secondo le specifiche tecniche dell’allegato B.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere stampato anche da altri siti, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato A e siano riportati l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

L’Allegato A disciplina formato, supporto, carta, area grafica e colori di stampa. In sintesi:

  • formato A4;
  • carta bianca con opacità tra l’86% e l’88% e peso tra 80 e 90 gr/mq;
  • colore nero per stampa e fondini azzurri PANTONE 311 U;
  • obbligo di conformità strutturale al fac-simile approvato.

Contenuto del modello e finalità dei quadri

Il modello è composto da:

  • frontespizio, con informativa privacy, dati identificativi, firma e impegno alla trasmissione telematica;
  • quadro AB, per i premi e accessori riscossi e le relative imposte;
  • quadro AC, per la determinazione dell’imposta e dei contributi erariali;
  • quadro AP, per le assicurazioni RC auto con imposta destinata alle province;
  • quadro AS, per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e la ripartizione per ente di destinazione.

Frontespizio: contenuti e soggetti obbligati

Nel frontespizio devono essere indicati i dati dell’impresa di assicurazione o, nei casi previsti, del contraente italiano con assicurazione estera, oltre ai dati del rappresentante firmatario della denuncia.

Sono previste anche le caselle relative a:

  • denuncia sostitutiva;
  • società risultante da operazioni straordinarie;
  • articolo 11 per le assicurazioni con assicuratore estero;
  • impresa estera in LPS;
  • impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

Il codice ufficio non va indicato, in linea generale, per le imprese soggette a denuncia annuale, per le imprese in LPS e per i contraenti italiani con assicurazione estera; è invece previsto per altri casi secondo i criteri territoriali indicati nelle istruzioni.

Dal 1° gennaio 2013 gli uffici competenti cambiano in funzione del volume d’affari, ricavi o compensi:

  • strutture regionali di vertice per soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • ufficio territoriale per soggetti sotto tale soglia. Per le imprese in LPS la competenza è dell’Ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.

Denuncia sostitutiva e operazioni straordinarie

La casella “Denuncia sostitutiva” va barrata quando si intende rettificare o integrare una denuncia già presentata, sia prima sia dopo la scadenza del termine. In tal caso va presentata una nuova denuncia completa.

Le istruzioni precisano inoltre che, in presenza di fusioni, incorporazioni o scissioni:

  • se l’operazione avviene durante il periodo d’imposta, il soggetto beneficiario o risultante presenta due denunce distinte, una per sé e una per il soggetto estinto;
  • se l’operazione avviene dopo il periodo cui si riferisce la denuncia e prima della presentazione, il soggetto beneficiario presenta una sola denuncia per conto del soggetto estinto.

Quadro AB: premi e accessori riscossi e relative imposte

Il quadro AB raccoglie i premi e accessori incassati nel periodo di riferimento e la relativa imposta, secondo le categorie previste dalla Tariffa generale e dalla Tariffa speciale annesse alla legge n. 1216/1961.

Per ciascun rigo da AB1 ad AB30 si indicano:

  • in colonna 1, gli importi dei premi e accessori incassati;
  • in colonna 2, l’imposta corrispondente all’aliquota prevista.

Sono richiamate specifiche aliquote per varie tipologie di assicurazione, tra cui:

  • 0,05% per le assicurazioni sulla navigazione di navi immatricolate o registrate in Italia;
  • 2,50% per numerose categorie, tra cui vita, disgrazie accidentali, rischi agricoli, energia nucleare, rischi di impiego, trasporti terrestri, cauzioni, crediti e ritiro patente;
  • 4,38% per le assicurazioni cumulative infortuni;
  • 7,50% per le assicurazioni contro i rischi della navigazione;
  • 10,00% per le assicurazioni assistenza;
  • 12,50% per la responsabilità civile veicoli e natanti, altri rischi inerenti veicoli e natanti, responsabilità civile generale, furto e rapina, incendio, guasti alle macchine, rischi industriali cinematografici, spese legali, rottura vetri, pioggia, globali dei fabbricati, globali casa privata e altre assicurazioni diverse;
  • 0,62% per case popolari ed economiche e impiegati dello Stato;
  • 4,25% per cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato.

Le istruzioni specificano che i premi rimborsati all’assicurato, se inizialmente incassati e registrati, devono comunque essere inclusi nella colonna imponibile.

Sono inoltre previsti:

  • rigo AB31 per il totale soggetto a imposta;
  • rigo AB32 per assicurazioni e contratti vitalizi esenti o non soggetti a imposta;
  • rigo AB33 per i premi RC auto destinati alle province;
  • rigo AB34 per il totale premi;
  • rigo AB35 per gli arrotondamenti d’imposta;
  • rigo AB36 per il totale imposta.

Quadro AC: determinazione dell’imposta e dei contributi erariali

Il quadro AC è suddiviso in due sezioni.

Sezione I – Imposta sulle assicurazioni

Serve a determinare l’imposta dovuta o a credito. Sono previsti:

  • AC1: imposta dovuta;
  • AC2: contributo antincendio regione Trentino-Alto Adige, detraibile dall’imposta;
  • AC3: credito dalla liquidazione del periodo precedente;
  • AC4: totale versamenti effettuati;
  • AC5: acconto versato;
  • AC6: acconto dovuto, riservato alle imprese in LPS e da compilare solo nel mese di versamento.

Per le imprese in LPS è chiarito che l’acconto va indicato nel mese di versamento e scomputato nella denuncia di febbraio; l’eventuale residuo credito va riportato nelle denunce successive nel rigo AC3.

I righi AC7 e AC8 determinano rispettivamente l’imposta a debito o a credito, mentre AC9 e AC10 consentono di indicare il credito da riportare o da chiedere a rimborso.

Sezione II – Premi e contributo al fondo antiracket

La sezione riguarda i premi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, nonché il contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

Sono previsti:

  • AC12: base imponibile e relativo contributo;
  • AC13: arrotondamenti;
  • AC14: contributo dovuto;
  • AC15: credito del periodo precedente;
  • AC16: totale versamenti effettuati;
  • AC17: contributo a debito;
  • AC18: contributo a credito;
  • AC19: credito da riportare;
  • AC20: credito da rimborsare.

Quadro AP: imposta RC auto destinata alle province

Il quadro AP è compilato per i premi e le imposte delle assicurazioni RC auto la cui imposta è destinata alle province, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011. Dal 2012 tale imposta costituisce tributo proprio derivato delle province, che possono variare l’aliquota ordinaria del 12,50% entro il limite di 3,5 punti percentuali.

Per ogni provincia si indicano:

  • la sigla della provincia;
  • i premi e accessori incassati suddivisi per aliquota;
  • il totale imponibile e imposta;
  • gli arrotondamenti;
  • la determinazione finale dell’imposta, del credito o del debito.

Sono previsti i righi AP1-AP13, tra cui:

  • AP5 per il totale imponibile e imposta;
  • AP6 per gli arrotondamenti;
  • AP7 per l’imposta dovuta;
  • AP8 e AP9 per credito pregresso e versamenti;
  • AP10 e AP11 per debito o credito;
  • AP12 e AP13 per credito da riportare o da rimborsare.

Per le imprese in LPS, il quadro va compilato con riferimento al mese precedente a quello di presentazione della denuncia. Le istruzioni richiedono che per ogni provincia siano compilati tanti righi quanti sono i diversi tassi deliberati nel periodo.

Quadro AS: contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Il quadro AS riguarda il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulle assicurazioni RC per danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, con ripartizione per ente destinatario:

  • Sezione I: Erario;
  • Sezione II: Friuli Venezia Giulia;
  • Sezione III: Valle d’Aosta;
  • Sezione IV: Trento;
  • Sezione V: Bolzano.

Per ciascuna sezione sono previsti righi analoghi per:

  • imponibile;
  • imposta al 10,50%;
  • arrotondamenti;
  • contributo dovuto;
  • credito da periodo precedente;
  • versamenti effettuati;
  • contributo a debito o credito;
  • credito da riportare;
  • credito da rimborsare.

Le istruzioni specificano che, se l’importo del rigo AB015001 o AB033001 è diverso da zero, deve essere presente almeno uno dei campi di imponibile del quadro AS. Inoltre, per le sezioni regionali e provinciali valgono gli stessi criteri di calcolo con aliquota al 10,50%.

Comunicazione annuale degli importi versati alle province

La comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, fa parte integrante della denuncia. Deve essere trasmessa contestualmente alla denuncia annuale tramite la specifica procedura dell’Agenzia delle Entrate.

Le imprese in LPS trasmettono tale elenco esclusivamente in occasione della denuncia da presentare nel mese in cui scade il termine annuale di presentazione.

Specifiche tecniche dell’Allegato B

L’Allegato B disciplina il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura telematica. Le principali regole sono:

  • ogni denuncia costituisce una fornitura riferita a una sola denuncia;
  • i record hanno lunghezza fissa di 1.900 caratteri;
  • i tipi di record previsti sono A, B, C, D e Z;
  • il record A è il record di testa, il B contiene il frontespizio, il C contiene i quadri contabili, il D contiene la comunicazione degli importi versati alle province, lo Z è il record di coda.

Sono previste regole di ordinamento e di frazionamento in più invii se la denuncia supera 3 MB compressi. In tal caso:

  • ogni invio deve contenere record A, B, D e Z;
  • i record C sono presenti solo nel primo invio;
  • il progressivo invio deve essere univoco e crescente;
  • il record B deve avere il medesimo contenuto in tutti gli invii;
  • il record Z riepiloga il singolo invio, non l’intera denuncia.

Regole sui formati dei campi e controlli bloccanti

Le specifiche definiscono con precisione i formati dei campi posizionali e non posizionali, distinguendo tra:

  • campi alfanumerici;
  • codici fiscali;
  • partita IVA;
  • date;
  • numeri positivi e negativi;
  • percentuali e aliquote;
  • caselle barrate.

È espressamente previsto che:

  • i campi non conformi ai formati, allineamenti o contenuti previsti determinano lo scarto della denuncia;
  • gli importi sono espressi in centesimi di euro;
  • tutti i caratteri alfabetici devono essere maiuscoli;
  • nei campi non posizionali dei record C e D vanno riportati solo i dati diversi da zero e da spazi;
  • se un dato supera 16 caratteri, va gestito con un ulteriore elemento che inizia con il simbolo "+".

Record di tipo A

Il record A è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi del file e del soggetto responsabile della trasmissione telematica. Deve contenere, tra l’altro:

  • tipo record;
  • codice fornitura;
  • tipo fornitore;
  • codice fiscale del responsabile della fornitura;
  • progressivo invio;
  • numero totale degli invii;
  • spazio per il Servizio Telematico;
  • caratteri finali di controllo.

Record di tipo B

Il record B contiene i dati del frontespizio e deve essere presente in ogni invio con identico contenuto. Comprende:

  • codice fiscale dell’impresa di assicurazione o del contraente italiano con assicurazione estera;
  • progressivo modulo;
  • ufficio competente;
  • identificativo del produttore del software;
  • anno o mese-anno di riferimento, oppure data per l’art. 11;
  • dati del frontespizio relativi a denuncia sostitutiva, società risultante da operazioni straordinarie, impresa estera in LPS, rappresentante firmatario, firma e impegno alla presentazione telematica.

Sono specificati i controlli bloccanti, tra cui la necessità che i codici fiscali siano formalmente corretti e registrati in Anagrafe Tributaria.

Record di tipo C

Il record C contiene i dati dei quadri AB, AC, AP e AS. Nella prima parte riporta i dati posizionali del frontespizio necessari al collegamento con il record B; nella seconda parte contiene i campi non posizionali relativi ai quadri contabili.

Tra i principali vincoli:

  • il codice fiscale deve coincidere con quello del record B;
  • il progressivo modulo va incrementato per ciascun modulo del quadro;
  • per i quadri con più moduli, il record C può ripetersi con progressivo modulo uguale quando la tabella dei campi non è sufficiente.

Le specifiche tecniche riportano una dettagliata mappatura dei campi per ciascun rigo, comprese le verifiche automatiche di coerenza tra imponibile e imposta, ad esempio per le aliquote del quadro AB.

Record di tipo D

Il record D contiene la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione. È obbligatorio in presenza del campo AB033001 se non è compilato il campo 7 del frontespizio.

Il record D è articolato in:

  • prima parte con i dati del frontespizio;
  • seconda parte con i dati complessivi per provincia e aliquota;
  • terza parte con i dati delle singole polizze.

Per ogni coppia provincia/aliquota:

  • il totale premio e il totale imposta devono essere indicati sul primo modulo;
  • si possono inserire fino a 25 polizze per modulo;
  • se una provincia ha deliberato più aliquote nel periodo, devono essere compilati tanti moduli quante sono le aliquote.

Per le polizze che coprono più veicoli sono previste due modalità di compilazione del “flag casi particolari”:

  • valore 1 per i dati relativi alla polizza, senza targa;
  • valore 2 per le targhe coperte, senza premio e imposta.

Se la polizza riguarda veicoli di più province, le informazioni devono essere ripartite per tutte le province/aliquote interessate.

Controlli di coerenza, scarti e denuncia sostitutiva nei flussi telematici

Le specifiche stabiliscono che la denuncia viene scartata se i dati non rispettano le regole tecniche. In caso di trasmissione in più file:

  • lo scarto di un singolo file non comporta lo scarto dell’intera fornitura;
  • deve essere ritrasmesso solo il file scartato, corretto;
  • se scatta lo scarto della fornitura, vanno ritrasmessi tutti i file.

La denuncia sostitutiva richiede la compilazione di una nuova denuncia completa e la valorizzazione della casella apposita nel record B. In caso di sostituzione della fornitura, tutti i file devono essere rinviati con la casella impostata ad 1.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
  • provvedimento del 5 febbraio 2013 sulle competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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