Cassazione Civile, Ordinanza n. 22456/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario finanziario)
La controversia
La lite nasce da un'operazione di interest rate swap stipulata nel 2004 tra un ente territoriale e un intermediario finanziario, a copertura di un mutuo a tasso variabile. L'ente ha dedotto, sulla base di successive verifiche tecniche, che al momento della stipula lo swap presentava un mark-to-market negativo per l'ente, non comunicato dalla banca, e che mancava il riequilibrio economico tramite up front; ha inoltre lamentato l'omessa informazione sulla reale alea dell'operazione e la presenza di costi impliciti occulti. In primo grado l'ente ha proposto in via principale domande di accertamento di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale della banca, con risarcimento dei danni e accertamento dell'inefficacia degli effetti dello swap, oltre all'inibitoria di ulteriori pretese dell'intermediario; in via subordinata ha chiesto nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento contrattuale. La banca ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando la clausola di giurisdizione contenuta nell'ISDA Master Agreement, sostenendo che tutte le domande fossero in sostanza volte a incidere sulla validità ed efficacia del derivato e quindi soggette al giudice inglese. Con il regolamento preventivo ha riproposto tre motivi: estensione della clausola ISDA a tutte le domande; riconduzione della domanda principale a responsabilità contrattuale; giurisdizione inglese sulle domande subordinate. La Corte ha ritenuto che la domanda principale di responsabilità precontrattuale/extracontrattuale non rientri nell'accordo ISDA, perché il fatto lesivo è anteriore alla stipula dell'ISDA e il titolo della responsabilità discende dalla legge, non dal contratto; ha invece ritenuto che le domande subordinate di nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento del derivato rientrino nella clausola di giurisdizione dell'ISDA come domande "in relazione all'Accordo".
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda principale proposta dall'ente territoriale, perché fondata su responsabilità precontrattuale/extracontrattuale per violazione di obblighi informativi e di correttezza nella fase antecedente alla stipula dell'ISDA. Ha però dichiarato la giurisdizione del giudice inglese sulle domande subordinate di nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento contrattuale, ritenendole comprese nella clausola di foro esclusivo dell'ISDA Master Agreement. Il regolamento di giurisdizione è stato quindi accolto solo in parte, con riparto della giurisdizione tra due giudici diversi a seconda della domanda proposta.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L. 218/1995
La giurisdizione va verificata con riguardo alla domanda principale proposta; per le domande subordinate opera il criterio della loro eventuale giurisdizione solo se e quando rilevanti.
art. 1337 c.c.
La violazione della buona fede nelle trattative può fondare responsabilità precontrattuale anche se il contratto concluso è valido ed efficace.
art. 1338 c.c.
L'omissione di informazioni rilevanti nella fase delle trattative integra responsabilità precontrattuale se ha inciso sulla formazione del consenso.
art. 1440 c.c.
Richiamato dalla parte attrice come base della domanda, ma la Corte qualifica la responsabilità fatta valere principalmente come precontrattuale/extracontrattuale.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è ricondotta alla responsabilità aquiliana o comunque a un titolo legale di responsabilità, distinto dal contratto ISDA.
art. 21 TUF
Gli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario sono richiamati come doveri nella fase di negoziazione dell'operazione finanziaria.
art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998
Le regole di comportamento dell'intermediario sono considerate doveri antecedenti o contestuali alla conclusione dell'operazione.
art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato per escludere che la Regione fosse un operatore qualificato al momento della negoziazione dell'IRS.
art. 1173 c.c.
Evocato per la tesi del contatto sociale qualificato, ma la Corte osserva che la responsabilità precontrattuale non ha titolo nel contratto stipulato.
art. 1175 c.c.
Richiamato quale fonte dei doveri di buona fede e protezione nella formazione del rapporto.
art. 1375 c.c.
Richiamato quale base dei doveri di correttezza e cooperazione nella fase negoziale.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Il nesso di subordinazione tra domande non va sciolto dal giudice della giurisdizione; la scelta della parte su domanda principale e subordinata resta vincolante.
Massime di principio
- In materia di strumenti finanziari, la domanda di risarcimento per violazione degli obblighi informativi e di correttezza nella fase precontrattuale o negoziale resta distinta dalla domanda di nullità o di inefficacia del contratto: il titolo della pretesa risarcitoria può essere legale e non contrattuale.
- La giurisdizione si determina in base alla domanda principale effettivamente proposta; le domande subordinate rilevano solo per la loro eventuale autonoma giurisdizione, senza che il giudice possa trasformare la domanda principale in subordinata per effetto di una presunta artificiosità della strategia difensiva.
- Una clausola attributiva di giurisdizione inserita in un master agreement può coprire le controversie che siano 'in relazione all'Accordo', comprese quelle di nullità, risoluzione o inadempimento delle operazioni regolate da esso, ma non si estende automaticamente a domande di responsabilità precontrattuale per condotte anteriori alla sua stipulazione.
- La responsabilità precontrattuale può sussistere anche quando il contratto finale sia valido ed efficace, se la parte prova che l'omessa informazione o il comportamento scorretto abbia inciso sulla decisione di contrarre o sulle condizioni economiche dell'operazione.
- Per i rapporti di investimento, gli obblighi di informazione e correttezza dell'intermediario vanno collocati temporalmente rispetto alla stipulazione del contratto quadro o dell'operazione concreta: il momento in cui la violazione si verifica è decisivo anche per qualificare la domanda e per stabilire la giurisdizione.
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