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Circolare

Circolare numero 128 del 02-11-2012

Il D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 ha riordinato la normativa in materia di apprendistato. Si forniscono le indicazioni di carattere normativo e si affrontano gli aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale. La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga il riordino dell’apprendistato operato dal D.Lgs. 167/2011 e le successive modifiche introdotte dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012. Illustra definizione, tipologie, limiti di assunzione, clausola di stabilizzazione, regime sanzionatorio, apprendistato per lavoratori in mobilità, incentivi contributivi per apprendisti assunti nel periodo 2012-2016 e relative condizioni de minimis. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per l’esposizione dei rapporti in UniEmens e per le comunicazioni telematiche all’INPS.

Testo unico dell’apprendistato: disciplina generale, incentivi contributivi e istruzioni UniEmens

Testo unico dell’apprendistato: disciplina, incentivi e istruzioni operative

La circolare ricostruisce in modo organico la disciplina dell’apprendistato dopo il riordino attuato dal D.Lgs. 167/2011, successivamente modificato dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012. Accanto ai profili generali dell’istituto, il documento approfondisce i riflessi contributivi, gli incentivi all’assunzione, il regime per gli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità e le modalità di esposizione dei rapporti nelle denunce UniEmens.

Quadro normativo generale

L’apprendistato è definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il Testo unico individua tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

La disciplina generale è affidata agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative, nel rispetto di principi inderogabili. Tra questi rilevano:

  • la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale;
  • una durata minima non inferiore a sei mesi, salvo le ipotesi stagionali;
  • il divieto di retribuzione a cottimo;
  • la presenza di un tutore o referente aziendale;
  • la possibilità di finanziare la formazione tramite fondi interprofessionali;
  • la possibilità di prolungare il rapporto in caso di malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a trenta giorni;
  • il divieto di recesso durante il periodo formativo senza giusta causa o giustificato motivo;
  • la facoltà di recesso con preavviso al termine della formazione ai sensi dell’art. 2118 c.c., con prosecuzione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato in assenza di recesso.

Tutele previdenziali e assistenziali

Sul piano previdenziale e assistenziale la circolare precisa che, fino al 31 dicembre 2012, resta ferma la disciplina previgente. Gli apprendisti risultano coperti da:

  • IVS;
  • malattia;
  • maternità;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali.

Dal 1 gennaio 2013, per effetto della L. 92/2012, anche gli apprendisti sono destinatari dell’ASpI. Questo comporta un incremento del carico contributivo datoriale pari all’1,61% indicato nella circolare.

Limiti numerici, stabilizzazione e computo

La L. 92/2012 ha rivisto i limiti quantitativi di assunzione. Fino al 31 dicembre 2012 il numero complessivo di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Dal 1 gennaio 2013 il rapporto massimo diviene 3 a 2, con mantenimento del limite del 100% per i datori di lavoro che occupano meno di dieci lavoratori. In assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o se sono meno di tre, è comunque possibile assumere al massimo tre apprendisti.

Per le imprese artigiane restano validi i limiti dimensionali dell’art. 4 della L. 443/1985. I limiti numerici si applicano anche agli apprendisti utilizzati tramite agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato; la somministrazione a termine di apprendisti è espressamente esclusa.

È inoltre introdotta una clausola legale di stabilizzazione per le aziende con almeno 10 dipendenti: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. 92/2012 la percentuale è del 30%. Non si computano i rapporti cessati per recesso in prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto della soglia è consentita solo un’assunzione aggiuntiva, o una sola assunzione se nessun apprendista è stato confermato. Le assunzioni in violazione dei limiti sono considerate rapporti subordinati a tempo indeterminato sin dall’origine.

Gli apprendisti restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, salvo specifiche deroghe.

Tipologie di apprendistato

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

È applicabile in tutti i settori, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Può essere stipulato da soggetti che abbiano compiuto 15 anni fino al compimento dei 25 anni. La durata è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire e non può superare, per la componente formativa, tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione formativa è affidata alle Regioni e Province autonome, previo accordo in Conferenza permanente e sentite le parti sociali.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

È utilizzabile in tutti i settori pubblici e privati per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. È destinato ai giovani tra 18 e 29 anni; per chi possiede una qualifica professionale ex D.Lgs. 226/2005 può iniziare dal 17° anno. La contrattazione collettiva disciplina durata e modalità della formazione, che non può superare tre anni, ovvero cinque per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. La L. 92/2012 ha inoltre confermato che la durata minima non può essere inferiore a sei mesi, salvo i casi stagionali.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Si applica nei settori pubblico e privato ai giovani tra 18 e 29 anni, ovvero dal 17° anno se già in possesso di una qualifica professionale. È finalizzato al conseguimento di:

  • diploma di istruzione secondaria superiore;
  • titoli universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • specializzazione tecnica superiore;
  • praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o esperienze professionali.

La regolamentazione e la durata, per i profili formativi, sono rimesse alle Regioni in accordo con parti sociali, università, istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di disciplina regionale, l’attivazione avviene tramite convenzioni individuali o associative con tali soggetti.

Apprendistato per lavoratori in mobilità

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 167/2011 consente una specifica forma di apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso:

  • non opera il recesso al termine del periodo formativo;
  • non si applicano i requisiti anagrafici previsti per le altre forme di apprendistato, secondo i chiarimenti ministeriali richiamati;
  • si applica il regime contributivo agevolato della L. 223/1991, con aliquota datoriale del 10% per 18 mesi;
  • può spettare il contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua.

Per questi rapporti, nei primi 18 mesi l’aliquota complessiva indicata è pari al 15,84% (10% datore + 5,84% lavoratore). Terminato il periodo agevolato, la contribuzione datoriale torna ordinaria, mentre la quota lavoratore resta al 5,84% per tutta la durata dell’apprendistato.

Se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità possiede anche i requisiti anagrafici delle tre tipologie ordinarie, la disciplina speciale si applica solo se il contratto contiene espressamente la clausola di rinuncia al recesso al termine della formazione; se invece tali requisiti mancano, l’esclusione del recesso è effetto naturale del contratto. La circolare precisa inoltre che l’istituto può essere utilizzato anche tramite agenzia di somministrazione, con riferimento al soggetto utilizzatore per le condizioni del beneficio.

Abrogazioni e disciplina transitoria

Con il nuovo Testo unico sono abrogate la L. 25/1955, gli artt. 21 e 22 della L. 56/1987, l’art. 16 della L. 196/1997 e gli artt. 47-53 del D.Lgs. 276/2003. L’abrogazione dell’art. 22 della L. 56/1987 comporta la cessazione, per gli avviamenti dal 25 ottobre 2011, dell’agevolazione per i giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica professionale.

Per Regioni o settori non immediatamente operativi, le precedenti regole possono continuare ad applicarsi in via transitoria non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi fino al 25 aprile 2012.

Incentivo contributivo per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016

La L. 183/2011 prevede uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano non più di nove addetti, con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Lo sgravio vale per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno resta dovuta l’aliquota del 10% fino a scadenza. La misura riguarda la contribuzione a carico del datore ai sensi della L. 296/2006 e non si applica agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, per i quali continua a valere la disciplina agevolata speciale della L. 223/1991.

Dal periodo contributivo di gennaio 2013 resta esclusa dallo sgravio la contribuzione ASpI dell’1,61%.

L’accesso al beneficio è subordinato:

  • al rispetto della disciplina de minimis;
  • al rispetto delle condizioni di regolarità e degli obblighi di legge di cui all’art. 1, comma 1175, L. 296/2006.

La circolare richiama i massimali de minimis applicabili e precisa che il triennio è mobile: ad ogni nuovo contratto occorre ricalcolare il plafond disponibile e, se necessario, presentare una nuova dichiarazione. In caso di somministrazione, i limiti si riferiscono all’utilizzatore.

Criteri occupazionali e condizioni per lo sgravio

Ai fini del requisito occupazionale, deve essere considerata la situazione al momento della costituzione del rapporto di apprendistato. Per le imprese di somministrazione, occorre far riferimento alla base occupazionale dell’azienda utilizzatrice, non della somministratrice.

Dal computo sono esclusi:

  • gli apprendisti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;
  • i lavoratori somministrati rispetto all’organico dell’utilizzatore.

La circolare chiarisce anche che lo sgravio può trovare applicazione pur in presenza del successivo superamento della soglia di nove addetti durante il rapporto.

Adempimenti e codici autorizzativi

Per accedere allo sgravio le aziende devono trasmettere all’INPS, tramite la funzione "Contatti" del cassetto previdenziale aziende, la dichiarazione de minimis sottoscritta e digitalizzata, selezionando l’oggetto "Assunzioni agevolate e gravi", quindi "Apprendistato" e indicando "sgravio apprendisti 2012-2016". Le sedi INPS attribuiscono il codice autorizzazione 4R alle posizioni che possono fruire del beneficio, con decorrenza non anteriore a gennaio 2012.

Istruzioni UniEmens

Nel flusso UniEmens gli apprendisti continuano a essere identificati con il codice "5". Dal gennaio 2012 cambiano i codici tipo contribuzione:

  • J0: apprendista con aliquota 10%;
  • J1: apprendista con aliquota 1,5%;
  • J2: apprendista con aliquota 3%;
  • J3: apprendista da liste di mobilità ex L. 223/1991 per i primi 18 mesi;
  • J4: apprendista da liste di mobilità ex D.L. 148/1993 e successive analoghe disposizioni, per i primi 18 mesi;
  • J5: apprendista da liste di mobilità dal 19° mese in poi.

Per gli apprendisti iscritti al Fondo minatori occupati in sotterraneo si usano i codici corrispondenti K0-K5. Per lo sgravio 2012-2016 sono previsti:

  • J6, J7, J8 per il primo, secondo e terzo anno di sgravio;
  • K6, K7, K8 per gli equivalenti casi in sotterraneo.

Inoltre deve essere valorizzato l’elemento TipoApprendistato con i codici:

  • APPA per apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • APPB per apprendistato professionalizzante;
  • APPC per apprendistato di alta formazione e ricerca.

Apprendisti in mobilità: dichiarazione e conguaglio mensile

Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, l’utilizzo dei codici specifici UniEmens richiede una dichiarazione di responsabilità all’INPS. In attesa del modulo online, la trasmissione avviene tramite il cassetto previdenziale aziende, con allegazione dell’autocertificazione del lavoratore e dei documenti di identità. In caso di somministrazione, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall’utilizzatore.

Dopo le verifiche la sede attribuisce il codice 5Q e, ove spettante il contributo mensile della L. 223/1991, anche il codice 5T. Nel flusso UniEmens il contributo mensile va esposto con il codice incentivo MOAP, mentre nel DM10 virtuale vengono utilizzati i codici L408 e L409 per il conguaglio corrente e arretrato. Il beneficio può essere fruito solo nei periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può superare la retribuzione del singolo mese.

Riassunto finale

La circolare fornisce quindi un quadro completo dell’apprendistato dopo il riordino legislativo, con particolare attenzione agli aspetti contributivi, ai limiti di utilizzo, agli incentivi per le piccole imprese, alle agevolazioni per i lavoratori in mobilità e agli adempimenti operativi verso l’INPS. Per il professionista, il documento è rilevante soprattutto per la gestione dei requisiti soggettivi e dimensionali, delle condizioni de minimis e della corretta esposizione delle posizioni in UniEmens.

Punti principali

Riordino normativo e definizione dell’apprendistato

Il D.Lgs. 167/2011 ha riordinato la disciplina dell’apprendistato, configurandolo come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Le tipologie previste sono tre: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca. La disciplina generale è rimessa alla contrattazione collettiva nel rispetto di principi essenziali, tra cui forma scritta, piano formativo, durata minima, divieto di cottimo, tutor aziendale, possibilità di graduare la retribuzione e regole sul recesso.

Tutele previdenziali e assistenziali

Fino al 31 dicembre 2012 resta invariato il regime contributivo previgente, con tutela IVS, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare e INAIL. Dal 1 gennaio 2013, in conseguenza della L. 92/2012, anche gli apprendisti sono destinatari dell’ASpI, con conseguente aumento dell’onere contributivo datoriale pari all’1,61% indicato nella circolare.

Limiti quantitativi e clausola di stabilizzazione

La L. 92/2012 ha modificato i limiti numerici: fino al 31 dicembre 2012 il numero di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate; dal 1 gennaio 2013 il rapporto massimo è 3 a 2, salvo imprese con meno di dieci dipendenti, per le quali resta il limite del 100%. Se mancano lavoratori qualificati o sono meno di tre, possono essere assunti al massimo tre apprendisti. Le imprese artigiane seguono i propri limiti speciali. È inoltre introdotta una clausola di stabilizzazione per le aziende con almeno 10 dipendenti, che richiede la conferma di almeno il 50% degli apprendisti cessati nei 36 mesi precedenti, ridotta al 30% per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. 92/2012.

Tipologie di apprendistato e finalità formative

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni e consente il conseguimento di qualifica o diploma professionale, con disciplina formativa affidata a Regioni e Province autonome. L’apprendistato professionalizzante è destinato ai soggetti tra 18 e 29 anni, o dal 17° anno per chi possiede una qualifica professionale, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale; la durata non può superare tre anni o cinque per alcune figure artigiane, con eventuali specificità per i cicli stagionali. L’apprendistato di alta formazione e ricerca riguarda i 18-29enni, o dal 17° anno con qualifica professionale, per titoli secondari e universitari, specializzazione tecnica superiore e praticantato, con regolazione rimessa alle Regioni o, in mancanza, a convenzioni con università e istituzioni formative.

Apprendistato per lavoratori in mobilità

L’art. 7, comma 4, consente l’assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per finalità di qualificazione o riqualificazione professionale. In tale fattispecie non opera il recesso al termine del periodo formativo e, secondo i chiarimenti richiamati, si prescinde dai requisiti anagrafici previsti per le altre tipologie. Si applica il regime contributivo agevolato della L. 223/1991: per 18 mesi il datore di lavoro versa il 10% e può spettare il contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua. La circolare precisa anche le condizioni per la fruizione degli incentivi e il caso delle assunzioni tramite agenzia di somministrazione.

Abrogazioni e regime transitorio

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 sono abrogate le principali fonti previgenti in materia: L. 25/1955, artt. 21 e 22 L. 56/1987, art. 16 L. 196/1997 e artt. 47-53 D.Lgs. 276/2003. È inoltre segnalata la perdita, dal 25 ottobre 2011, dell’agevolazione per assunzioni di giovani con diploma di qualifica o attestato regionale. Per le Regioni e i settori non immediatamente operativi, le regole precedenti restano applicabili fino a sei mesi dall’entrata in vigore del T.U., quindi fino al 25 aprile 2012.

Sgravio contributivo 2012-2016 e regime de minimis

Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, la L. 183/2011 prevede per i datori di lavoro con non più di nove addetti uno sgravio totale dei contributi a loro carico per i primi tre anni del contratto; dal quarto anno resta dovuto il 10%. Lo sgravio non si applica agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità e, dal gennaio 2013, è esclusa anche la contribuzione ASpI. La fruizione è subordinata al rispetto dei limiti de minimis e delle condizioni generali di cui all’art. 1, comma 1175, L. 296/2006. La circolare richiama i massimali di 200.000 euro in tre esercizi, 100.000 euro per trasporto su strada, 7.500 euro per agricoltura e 500.000 euro per servizi di interesse economico generale, con triennio mobile e obbligo di specifica dichiarazione all’INPS.

Istruzioni UniEmens e codici contributivi

Nelle denunce UniEmens i lavoratori in apprendistato restano identificati con il codice '5'. Dal gennaio 2012 sono introdotti nuovi codici tipo contribuzione: J0-J5 per i vari regimi ordinari e per gli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità, e K0-K5 per gli stessi casi con riferimento agli apprendisti iscritti al Fondo minatori occupati in sotterraneo. Per lo sgravio 2012-2016 sono previsti i codici J6, J7, J8 e corrispondenti K6, K7, K8. È inoltre obbligatoria la valorizzazione dell’elemento TipoApprendistato con i codici APPA, APPB o APPC in base alla tipologia contrattuale.

Adempimenti per gli apprendisti in mobilità e autorizzazioni INPS

Per utilizzare i codici UniEmens specifici relativi agli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità, il datore di lavoro deve inviare all’INPS una dichiarazione di responsabilità, corredata dall’autocertificazione del lavoratore e dai documenti di identità. In caso di somministrazione la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall’utilizzatore. La sede INPS, dopo le verifiche, attribuisce il codice autorizzazione 5Q e, se spettante anche il contributo mensile, il codice 5T; in UniEmens il contributo mensile è esposto con il codice incentivo MOAP, con successiva ricostruzione nel DM10 virtuale.

Modulistica e allegati

La circolare richiama in allegato il testo del D.Lgs. 167/2011, la comunicazione per l’applicazione degli incentivi per l’assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la L. 183/2011, art. 22, e il modello di dichiarazione sugli aiuti de minimis. Sono riportate anche le indicazioni operative e le note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni e per l’accesso alle agevolazioni.

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