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Regolamento

R.R. Marche 2/2018

Modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”).

Normativa regionaleR.R. Marche 2/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Marche 16 febbraio 2011, n. 2 sulla distribuzione dei carburanti, intervenendo su definizioni, procedura per nuovi impianti, inserimento di un nuovo art. 5-bis, documentazione a supporto delle istanze e disciplina delle modalità operative dell’art. 22. Trattandosi di un atto modificativo, opera come testo di aggiornamento del regolamento del 2011.

Modifiche al regolamento regionale sulla distribuzione dei carburanti per autotrazione

Modifiche al regolamento regionale sulla distribuzione dei carburanti per autotrazione

Il regolamento regionale 16 febbraio 2018, n. 2 interviene sul regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2, che disciplina la distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione della normativa regionale sul commercio. Il testo non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcune regole operative già vigenti nella Regione Marche.

Ambito delle modifiche

L’atto modifica puntualmente il regolamento del 2011 in più parti:

  • aggiorna alcune definizioni contenute nell’art. 2;
  • riscrive una disposizione dell’art. 5 e ne aggiunge una nuova;
  • inserisce un nuovo art. 5-bis;
  • integra l’art. 9 con un nuovo comma;
  • sostituisce il comma 1 dell’art. 22.

Contenuto sostanziale delle modifiche

Le modifiche incidono sulla disciplina applicativa degli impianti di distribuzione carburanti, con particolare attenzione a:

  • definizioni rilevanti ai fini dell’interpretazione del regolamento;
  • procedimento e presupposti per l’autorizzazione di nuovi impianti;
  • casi in cui sono necessari adeguamenti tecnici o documentali;
  • modalità di presentazione di dichiarazioni e attestazioni nell’ambito delle istanze;
  • disciplina operativa di un articolo finale del regolamento.

Nuove previsioni introdotte nel regolamento del 2011

Il regolamento del 2018 inserisce un nuovo art. 5-bis nel regolamento del 2011. Dalla struttura dell’atto risulta inoltre che sono state introdotte ulteriori specificazioni all’art. 5, compresa una previsione riferita all’autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti, con conseguente correzione formale della numerazione del comma inserito.

Documentazione e adempimenti

Con la modifica dell’art. 9 viene introdotto un nuovo comma relativo alla documentazione da produrre, nel quale è prevista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il testo consolidato rinvia dunque, per alcuni procedimenti, a forme di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva quale supporto istruttorio.

Regime temporale e applicabilità

L’atto è un regolamento modificativo del 2018 e si applica come aggiornamento della disciplina regionale vigente in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Non contiene una disciplina transitoria autonoma né un limite temporale di efficacia espressamente indicato nel testo fornito.

Attualità dell’atto

L’atto non risulta obsoleto in sé, poiché modifica un regolamento regionale ancora rilevante per la disciplina del settore carburanti nella Regione Marche.

Testo integrale

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