L.R. Marche 1/2018
Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina regionale marchigiana su funzioni comunali e regionali in materia sismica, procedimenti telematici per autorizzazioni/denunce, controlli, pianificazione urbanistica e sanzioni. Si applica agli interventi nelle zone sismiche della Regione Marche; alcune previsioni valgono solo dal 2020 o dalla futura attuazione delle delibere regionali, e le norme finanziarie/abrogate hanno rilievo solo storico.
Norme per le costruzioni in zone sismiche nelle Marche
Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche
La legge riordina, nel territorio della Regione Marche, le competenze amministrative e i procedimenti relativi alle costruzioni in zona sismica, con l’obiettivo primario della tutela della pubblica incolumità. La disciplina si coordina con il d.P.R. 380/2001 e con la normativa statale sulle costruzioni e sul rischio sismico.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale
La legge si applica agli interventi edilizi e strutturali ricadenti nel campo delle disposizioni sismiche del d.P.R. 380/2001, secondo le tipologie oggi ricondotte all’art. 94-bis, e alle opere pubbliche o private localizzate in zone sismiche. Restano ferme, per le opere non rientranti nella parte I del d.P.R. 380/2001, le discipline della legge n. 1086/1971 e della legge n. 64/1974.
Riparto delle funzioni tra Comuni e Regione
Ai Comuni sono trasferite le funzioni degli articoli 69 e 70 del d.P.R. 380/2001 e, in generale, le funzioni sismiche relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. I Comuni possono esercitare tali funzioni singolarmente o in forma associata. Le funzioni regionali restano in capo alla Regione per gli interventi e i procedimenti non attribuiti ai Comuni, nonché per il governo unitario del sistema tecnico e informativo.
Pianificazione urbanistica e riduzione del rischio sismico
Gli strumenti territoriali e urbanistici devono concorrere alla riduzione del rischio sismico mediante analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e attraverso scelte localizzative coerenti con la classificazione sismica dei Comuni. La pianificazione urbanistica comunale deve individuare il grado di pericolosità locale e fissare prescrizioni, soglie di criticità, limiti e condizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Strutture regionali, sistema informativo e supporto tecnico
La Regione promuove programmi di prevenzione sismica, forma e aggiorna le strutture tecniche competenti e adotta atti di indirizzo per uniformare l’azione amministrativa. È previsto un sistema informativo integrato regionale per la gestione telematica dei procedimenti e un Comitato tecnico scientifico presso la Giunta regionale a supporto delle strutture tecniche. Per gli interventi legati alla ricostruzione post-sisma 2016, la Regione esercita le relative funzioni secondo questa legge e può prevedere modalità accelerate.
Inizio lavori, autorizzazione sismica e denuncia dei lavori
L’inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti previsti dal d.P.R. 380/2001. Per gli interventi rilevanti è richiesta l’autorizzazione sismica rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente; per gli interventi di minore rilevanza è prevista la denuncia di inizio lavori con attestazione di deposito e controlli a campione. Le istanze sono presentate telematicamente tramite il sistema informativo integrato.
Controlli, collaudo e fine lavori
La legge disciplina la relazione a struttura ultimata, il certificato di collaudo statico e, per gli interventi non soggetti a collaudo, la dichiarazione di regolare esecuzione, tutti trasmessi tramite sistema informativo integrato. I Comuni svolgono controlli sulla corretta esecuzione dei lavori e sullo stato di fatto nei procedimenti edilizi; la struttura regionale può effettuare controlli diretti in cantiere e verifiche successive.
Tolleranze costruttive, accertamenti di conformità e sanatorie
Per le tolleranze costruttive e per i procedimenti di accertamento di conformità, la legge distingue tra interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza, prevedendo istanze telematiche, asseverazioni tecniche e, in alcuni casi, progetti di adeguamento o rimozione delle opere difformi. Le nuove disposizioni degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater si applicano solo dalla pubblicazione della deliberazione regionale attuativa.
Regime sanzionatorio e contributo istruttorio
Si applicano le sanzioni del d.P.R. 380/2001 e, per le opere fuori dal suo campo di applicazione, quelle delle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974. È inoltre previsto un contributo a carico del richiedente per attività istruttorie, conservazione dei progetti e controlli, con esenzioni per calamità, talune opere pubbliche e altri casi stabiliti dalla Giunta.
Disciplina transitoria, decorrenze e stato attuale
Alcune previsioni operano solo dal 2020 o dalla data di attuazione regionale, e gli articoli 17 e 18 risultano abrogati. Le disposizioni finanziarie del 2018 hanno ormai rilievo storico; la legge resta invece attuale per la disciplina procedimentale sismica ancora vigente nelle Marche, salvo i rinvii all’attuazione regionale e alle successive modifiche.
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