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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-280/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2023. — P.I. contro Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Requisiti per l’attribuzione dello status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di persecuzione – Nozioni di “opinione politica” e di “opinione politica attribuita” – Tentativi di un richiedente asilo di difendersi, nel suo paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non statali che agiscono con modalità illecite e sono in grado di strumentalizzare l’apparato repressivo dello Stato interessato. — Causa C-280/21

Giurisprudenza europea62021CJ0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di "opinione politica" ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non si limita alle manifestazioni politiche in senso tradizionale. Può includere anche la resistenza legale di un richiedente contro soggetti privati illeciti che, grazie alla corruzione, riescano a strumentalizzare lo Stato contro di lui. La verifica richiede un esame individuale del contesto del paese d'origine e della percezione dei persecutori.

Interpretazione della nozione di "opinione politica" ai fini dello status di rifugiato: rilevano anche i tentativi legali di difendere interessi patrimoniali contro soggetti privati corrotti che possono usare l'apparato statale come strumento di persecuzione.

La questione giuridica

Se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "opinione politica" comprende i tentativi di un richiedente protezione internazionale di difendere per via legale i propri interessi patrimoniali ed economici contro soggetti non statali illeciti, quando tali soggetti, grazie a legami corruttivi con lo Stato, sono in grado di strumentalizzare l'apparato repressivo statale contro il richiedente, e se tale condotta possa integrare una "opinione politica attribuita".

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di "opinione politica" di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretata in senso ampio e può comprendere anche i tentativi di un richiedente asilo di tutelare legalmente i propri interessi patrimoniali ed economici contro soggetti non statali illeciti, quando questi, per i legami corruttivi con lo Stato, siano in grado di usare l'apparato repressivo statale contro di lui, purché tali condotte siano percepite dai persecutori come opposizione o resistenza rispetto alle loro politiche o ai loro metodi; spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze, la plausibilità di tale attribuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione A, punto 2
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere d), e), h) e i), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 5, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 6, lettere a) e c), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 13, direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 11
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 52, paragrafo 3

Interpretazione della nozione di "opinione politica" ai fini dello status di rifugiato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema di Lituania in materia di asilo. Il quesito verteva sulla portata dell'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE, con particolare riguardo alla nozione di "opinione politica" e di "opinione politica attribuita".

Fatti e procedimento principale

P.I., cittadino di un paese terzo, aveva chiesto asilo in Lituania sostenendo di essere stato coinvolto in una vicenda di appropriazione indebita e di essere stato oggetto di un procedimento penale strumentale, avviato e riattivato da soggetti collegati ai nuovi proprietari della sua impresa e, più in generale, a persone vicine alle sfere del potere. Il dipartimento dell'immigrazione aveva respinto la domanda di status di rifugiato ritenendo che i fatti denunciati non rientrassero in alcun motivo di persecuzione previsto dalla convenzione di Ginevra, né in particolare nell'"opinione politica".

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l'opposizione, mediante mezzi legali, a un gruppo che opera illecitamente e che esercita influenza tramite la corruzione, potesse essere assimilata a un'"opinione politica attribuita" quando tale gruppo è in grado di utilizzare l'apparato statale repressivo contro il richiedente e la corruzione rende impossibile una difesa effettiva per vie legali.

Quadro normativo rilevante

La Corte ha richiamato:

  • la convenzione di Ginevra del 1951, che definisce il rifugiato in base al timore fondato di persecuzione per, tra l'altro, le opinioni politiche;
  • la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 2, 4, 6, 9, 10 e 13;
  • la Carta dei diritti fondamentali, con particolare riferimento all'articolo 11 sulla libertà di espressione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che la direttiva 2011/95 deve essere interpretata alla luce della convenzione di Ginevra e della Carta, perseguendo l'obiettivo di identificare le persone effettivamente bisognose di protezione internazionale. Il nesso tra motivo di persecuzione e atti persecutori è essenziale, e l'"opinione politica" va letta in modo ampio.

Secondo la Corte, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), non riguarda soltanto le opinioni esplicitamente politiche, ma anche pensieri, convinzioni o comportamenti che, pur non essendo direttamente politici, sono percepiti dai responsabili della persecuzione come opposizione o resistenza nei confronti delle loro politiche o dei loro metodi. Tale lettura è rafforzata:

  • dal riferimento alla libertà di opinione e di espressione dell'articolo 11 della Carta;
  • dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla protezione del dibattito politico e sulla rilevanza del contrasto alla corruzione come tema di interesse generale;
  • dalla necessità di valutare il contesto complessivo del paese d'origine, incluse le dimensioni politiche, giuridiche, giudiziarie, storiche e socioculturali.

La Corte ha inoltre sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, l'esame deve essere individuale e può fondarsi su indizi e plausibilità, non essendo sempre possibile fornire prova documentale diretta del fatto che una determinata condotta sia stata percepita come politica.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che i tentativi di difendere con mezzi legali i propri interessi patrimoniali ed economici contro soggetti non statali illeciti possono rientrare nella nozione di "opinione politica" quando tali soggetti, grazie ai loro legami corruttivi con lo Stato, siano in grado di strumentalizzare l'apparato repressivo statale contro il richiedente, purché questi tentativi siano percepiti come opposizione o resistenza su una questione inerente ai persecutori o alle loro politiche e/o ai loro metodi. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze, se tale attribuzione sia plausibile e se sussista il necessario nesso causale con gli atti di persecuzione.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalestatus di rifugiatomotivi di persecuzioneopinione politica attribuitacorruzione e persecuzione da soggetti non statali

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