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Sentenza

Sentenza n. 9135/2026 - Roma, Sezione 4

avverso il silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, sez. III alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 l. 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 18 novembre 2025 per l'ottenimento dell'esibizione ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi ivi indicati;

Giustizia amministrativa202601490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato tramite PEC, il 18 novembre 2025, un’istanza di accesso ai documenti relativi al proprio procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, avviato con domanda del 7 ottobre 2024, dichiarando di agire per esercitare le proprie prerogative partecipative. La Commissione ha comunicato il 17 dicembre 2025 di avere inoltrato la richiesta a un’altra sezione della medesima amministrazione, senza tuttavia concludere il procedimento di accesso né consentire l’ostensione. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso e chiedendo l’esibizione e il rilascio di copia della documentazione. L’Amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita e non ha fornito giustificazioni alla mancata ostensione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’omesso riscontro dell’Amministrazione nel termine di legge abbia determinato la formazione di un diniego tacito impugnabile. Nel merito, ha riconosciuto al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti riguardano il procedimento di riconoscimento della sua protezione internazionale e sono collegati a una situazione giuridicamente tutelata, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura fondamentale del diritto alla protezione internazionale e l’assenza di deduzioni dell’Amministrazione idonee a giustificare il diniego. Ha quindi annullato il diniego tacito e ordinato alla Commissione di consentire l’accesso mediante estrazione di copia entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’Amministrazione è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    L’omesso riscontro dell’Amministrazione alla domanda di accesso nel termine previsto determina la formazione di un diniego tacito impugnabile.

  • art. 22 l. 241/1990

    Sussiste il diritto di accesso quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte privata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali sensibili della parte privata.

Massime di principio

  • L’omessa conclusione del procedimento di accesso entro il termine previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990 determina un diniego tacito impugnabile davanti al giudice amministrativo.
  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti relativi al procedimento amministrativo personale quando il richiedente è direttamente interessato dall’esito del procedimento e intende esercitare le proprie prerogative partecipative.
  • La mera comunicazione con cui l’amministrazione informa il richiedente di avere trasmesso l’istanza a un’altra articolazione organizzativa non equivale alla conclusione del procedimento di accesso e non esclude la formazione del diniego tacito in caso di ulteriore inerzia.
  • In assenza di una specifica contestazione dell’amministrazione, regolarmente evocata in giudizio, non risultano giustificate le ragioni ostative all’ostensione di documenti richiesti da un soggetto titolare di un interesse qualificato all’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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