Circolare numero 130 del 13-11-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina della riduzione fino al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, prevista dal Protocollo sul Welfare e applicabile dal 1° gennaio 2008 entro il limite annuo di 20 milioni di euro. Vengono precisati i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, le condizioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e assenza di infortuni, nonché le esclusioni. La circolare descrive inoltre la nuova procedura telematica esclusiva per presentare l’istanza, i termini ordinari e quelli eccezionali per il 2012, l’iter istruttorio tra INAIL e INPS e le modalità di calcolo e applicazione dello sconto. Infine, indica il trattamento delle annualità pregresse 2008-2011, con applicazione d’ufficio e specifiche verifiche successive.
Riduzione dei contributi INAIL per le imprese agricole dipendenti: modalità, requisiti e procedura telematica
Riduzione contributiva INAIL per le imprese agricole dipendenti
La circolare disciplina la riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, prevista dal c.d. Protocollo sul Welfare e applicabile dal 1° gennaio 2008. Il beneficio consiste in una riduzione non superiore al 20% e opera entro il limite annuo complessivo di 20 milioni di euro.
Quadro normativo richiamato
Sono richiamate le principali fonti normative in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le disposizioni che hanno introdotto e regolato le comunicazioni telematiche con la pubblica amministrazione. In particolare, la circolare si colloca nel contesto del d.p.r. n. 1124/1965, del d.lgs. n. 81/2008, della legge n. 123/2007, del Codice dell’amministrazione digitale e della disciplina INAIL/INPS relativa alla gestione contributiva del settore agricolo.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
Il beneficio è riservato alle imprese che risultino in regola con:
- tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- l’adozione di misure di prevenzione nell’ambito di piani pluriennali per l’eliminazione delle fonti di rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene;
- l’assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta;
- l’assenza di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
La circolare precisa che possono accedere solo le aziende attive da almeno un biennio. Tale requisito si considera soddisfatto quando, nelle due annualità precedenti, sia stato instaurato almeno un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente denunciato all’Istituto tramite dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (DMAG/Unico).
Requisito prevenzionistico e nozione di infortuni rilevanti
Il requisito relativo ai piani di prevenzione è ritenuto soddisfatto quando il documento di valutazione del rischio contenga il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, oppure quando il datore di lavoro abbia effettuato l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, con indicazione delle misure di miglioramento.
Ai fini dell’esclusione, nel biennio non devono risultare infortuni denunciati, sia a seguito di certificato medico sia di denuncia del datore di lavoro. Non impediscono l’accesso:
- gli infortuni in itinere;
- gli infortuni in franchigia;
- gli infortuni poi definiti negativamente solo successivamente, se nel biennio risultano comunque denunciati.
La presenza di malattia professionale non esclude il beneficio, in ragione delle peculiarità dei relativi tempi di emersione e accertamento.
Presentazione della domanda e modalità telematica
L’accesso alla riduzione è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza, da trasmettere esclusivamente con il nuovo servizio telematico predisposto da INAIL, analogo a quello già utilizzato per lo sconto previsto dall’art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000.
A regime, la domanda deve essere presentata tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il solo anno 2012 la finestra di presentazione è stata fissata dal 12 novembre al 30 novembre 2012, quale termine ultimo.
Registrazione dell’azienda e utilizzo di "Punto Cliente"
Se il titolare non è già presente nella banca dati INAIL perché non assicurato, deve prima registrarsi sul sito dell’Istituto come utente generico, scegliendo il gruppo "Azienda non soggetta all’assicurazione INAIL". Dopo la registrazione riceve via e-mail la password e può accedere a "Punto Cliente" con il proprio codice fiscale e la password.
All’interno di "Punto Cliente" deve essere selezionata la funzione "Ditte non Inail" – "Anagrafica" (Nuova ditta), compilando i dati anagrafici dell’impresa. Il sistema attribuisce quindi il codice cliente e un PIN di 4 cifre. Dopo il primo accesso e la personalizzazione della password, la ditta può utilizzare l’applicazione "Modulo riduzione agricoli".
Le aziende già registrate possono accedere direttamente alla procedura. Se il datore di lavoro si avvale di un intermediario già autorizzato su "Punto Cliente", quest’ultimo può presentare l’istanza per i clienti in delega senza ulteriori adempimenti; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe, il consulente può effettuare anche la registrazione iniziale per conto dell’impresa.
Ricevuta, assistenza e controllo automatico
La procedura rilascia una ricevuta dell’istanza tramite posta elettronica. In caso di difficoltà operative, è indicato il Contact Center Integrato INPS/INAIL al numero 803164.
La procedura effettua in automatico lo scarto delle ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, limitando l’ammissibilità alle rimanenti. I provvedimenti di reiezione sono generati automaticamente e firmati dal dirigente della sede INAIL territorialmente competente.
Fase istruttoria e verifica della regolarità contributiva
Le domande ammesse vengono trasmesse da INAIL all’INPS, che è incaricato della verifica della regolarità contributiva. L’INPS restituisce ad INAIL la lista definitiva delle aziende ammesse allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
La tempistica è collegata sia alle scadenze di versamento dei contributi agricoli unificati, sia al fatto che il controllo di regolarità contributiva può essere effettuato solo dopo il termine di pagamento dei contributi relativi all’ultimo trimestre dell’anno oggetto di verifica.
Determinazione della percentuale e applicazione dello sgravio
Sulla base delle istanze e dei controlli svolti da INAIL e INPS, viene individuato l’elenco delle aziende beneficiarie e determinata la percentuale di riduzione spettante per l’anno di riferimento. La percentuale è fissata con successiva determina del Presidente INAIL e comunicata all’INPS, che applica lo sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto del beneficio.
La circolare precisa inoltre che la riduzione contributiva si applica in aggiunta ad altre eventuali riduzioni già spettanti alle aziende.
Annualità pregresse 2008-2011
Per le annualità pregresse 2008, 2009, 2010 e 2011, considerata l’impossibilità di operare sulla base di una preventiva istanza, INAIL e Ministero del lavoro hanno concordato di applicare la riduzione d’ufficio alle aziende attive da almeno un biennio e prive di infortuni nel medesimo periodo, riservandosi di verificare gli altri requisiti previsti.
La circolare evidenzia che, allo stato, il calcolo della percentuale di riduzione viene avviato per la sola annualità 2011, per la quale INAIL dispone di tutti i dati necessari. Anche in questo caso la percentuale sarà determinata con provvedimento del Presidente INAIL.
Punti principali
Presupposto normativo e misura del beneficio
La riduzione nasce dal Protocollo sul Welfare e prevede, dal 1° gennaio 2008, una diminuzione dei contributi per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti non superiore al 20%, nel limite annuo di 20 milioni di euro. Il beneficio opera solo sulla quota di contribuzione versata all’INPS ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.
Requisiti delle imprese ammesse
Possono accedere solo le imprese in regola con tutti gli obblighi di sicurezza e igiene del lavoro, con gli adempimenti contributivi e assicurativi, attive da almeno un biennio e prive di infortuni denunciati nel biennio precedente la domanda. È richiesto inoltre che abbiano adottato misure di prevenzione nell’ambito di piani pluriennali per eliminare i rischi e migliorare sicurezza e igiene, e che non siano destinatarie di provvedimenti sanzionatori ex art. 5 della legge n. 123/2007.
Criteri specifici per il requisito del biennio e degli infortuni
Sono considerate attive da almeno un biennio le aziende che, nelle due annualità precedenti, abbiano instaurato almeno un rapporto di lavoro regolarmente denunciato tramite DMAG/Unico. Il biennio di osservazione coincide con i due anni solari immediatamente precedenti l’annualità cui si riferisce lo sconto. Non rilevano, ai fini dell’esclusione, gli infortuni in itinere o in franchigia; non esclude il beneficio la presenza di malattia professionale. Sono invece ostativi gli infortuni denunciati, anche se poi definiti negativamente nel biennio.
Presentazione dell’istanza e servizio telematico
L’ammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza, da inoltrare esclusivamente tramite il nuovo servizio telematico INAIL, analogo a quello già utilizzato per lo sconto ex art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000. A regime la domanda va presentata tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno; per il 2012 il periodo utile è stato fissato dal 12 novembre al 30 novembre 2012.
Registrazione della ditta e accesso al servizio
Se il titolare non è presente nella banca dati INAIL perché non assicurato, deve registrarsi sul sito dell’Istituto come utente generico, selezionando il gruppo "Azienda non soggetta all’assicurazione INAIL". Dopo la ricezione della password via e-mail, accede a "Punto Cliente", inserisce i dati anagrafici della ditta nella funzione "Ditte non Inail" e ottiene codice cliente e PIN. La procedura "Modulo riduzione agricoli" è poi disponibile per la ditta o per l’intermediario delegato.
Assistenza e ricevuta di presentazione
La procedura rilascia una ricevuta di presentazione tramite posta elettronica. In caso di difficoltà operative è prevista assistenza tramite il Contact Center Integrato INPS/INAIL al numero 803164.
Iter istruttorio tra INAIL e INPS
Dopo l’invio dell’istanza, la procedura scarta automaticamente le ditte con infortuni denunciati nel biennio e genera i provvedimenti di reiezione a firma del dirigente della sede INAIL competente. Le domande ammesse vengono trasmesse all’INPS per il controllo della regolarità contributiva; l’INPS restituisce la lista definitiva delle aziende ammesse entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Calcolo e applicazione dello sconto
Sulla base delle istanze e dei controlli effettuati, viene determinata la percentuale di riduzione spettante, con successivo provvedimento del Presidente INAIL. L’INPS applica lo sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi dell’anno oggetto di riduzione. Lo sconto si cumula con eventuali altre riduzioni spettanti alle aziende.
Annualità pregresse 2008-2011
Per le annualità pregresse, non essendo possibile la previa istanza, la riduzione viene applicata d’ufficio alle aziende attive da almeno un biennio che non hanno denunciato infortuni nel periodo considerato, salva la verifica degli altri requisiti. Al momento la circolare indica che il calcolo della percentuale verrà effettuato solo per il 2011, annualità per la quale INAIL dispone di tutti i dati necessari.
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