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Legge

L.R. Abruzzo 24/2018

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ne definisce funzioni, poteri, requisiti, durata, indennità, relazioni annuali e struttura di supporto. Prevede anche abrogazioni di precedenti norme e una copertura finanziaria iniziale per gli anni 2019-2021, con spese successive a carico dei relativi bilanci.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in Abruzzo

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, figura autonoma e indipendente chiamata a tutelare i diritti dei minori nel territorio regionale. Il provvedimento disciplina competenze, modalità di nomina, durata dell’incarico, relazioni istituzionali, sede, supporto organizzativo e copertura finanziaria.

Finalità e natura dell’ufficio

Il Garante è istituito per assicurare la piena attuazione, in Abruzzo, dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali. L’ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza subordinazione a controlli gerarchici o funzionali.

Funzioni generali di promozione e vigilanza

Il Garante promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e vigila sull’applicazione, nel territorio regionale, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali ed europee, oltre che della normativa statale e regionale di tutela dei soggetti in età evolutiva. Rappresenta inoltre i diritti e gli interessi dei minori presso le sedi istituzionali regionali.

Vigilanza su situazioni di rischio e vulnerabilità

Tra i compiti rientrano la vigilanza sui fenomeni di esclusione sociale e discriminazione, sui minori scomparsi, sui minori non accompagnati, sui minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile, nonché sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque collocati fuori dalla famiglia. Il Garante segnala alle amministrazioni competenti situazioni che richiedono interventi assistenziali o giudiziari immediati e fattori di rischio connessi a condizioni ambientali carenti o inadeguate sotto il profilo igienico-sanitario, abitativo e urbanistico.

Supporto tecnico, consulenza e iniziative formative

Il Garante fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell’area minorile, propone alla Giunta regionale attività formative per chi intenda svolgere funzioni di tutela e curatela e svolge attività di consulenza per tutori e curatori. Collabora anche alla verifica delle condizioni di accoglienza e inserimento del minore straniero, compresi i minori non accompagnati.

Segnalazioni, informazione e prevenzione

Il Garante accoglie segnalazioni provenienti da persone, anche minorenni, famiglie, scuole, associazioni ed enti su violazioni dei diritti dei minori e fornisce informazioni sulle modalità di tutela. Promuove iniziative di prevenzione e contrasto dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in relazione alla normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori, e favorisce servizi di informazione e una cultura dell’infanzia rispettosa dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Poteri di intervento e tutela degli interessi diffusi

Per tutelare gli interessi diffusi, il Garante può segnalare violazioni alle amministrazioni competenti, raccomandare specifici provvedimenti in caso di omissioni, informare i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale sull’opportunità di azioni giudiziarie o amministrative, intervenire nei procedimenti amministrativi e presentare memorie e documenti. Può inoltre stipulare convenzioni, attivare intese con ordini professionali, promuovere collegamenti con amministrazioni e autorità giudiziarie e interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi degli enti locali.

Tutela dei diritti individuali e accesso agli atti

Nella tutela dei singoli minori il Garante agisce d’ufficio o su segnalazione e, ove possibile, in accordo con la famiglia. Può segnalare casi di rischio o pregiudizio, raccomandare interventi di aiuto e sostegno, promuovere la modifica di provvedimenti pregiudizievoli, richiamare le amministrazioni al superiore interesse del fanciullo e trasmettere informazioni al giudice amministrativo, civile o penale. Per tali finalità ha diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, con obbligo di rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Rapporti con il Difensore civico regionale

Le funzioni del Garante nei confronti dei minori sono esercitate in via esclusiva, anche rispetto a eventuali competenze del Difensore civico regionale. È comunque previsto un coordinamento tra le due figure, con reciproca informazione sulle situazioni di interesse comune.

Nomina, requisiti e incompatibilità

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto. È scelto tra persone con età non superiore a 65 anni, in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale, laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche, competenza giuridico-amministrativa in materia di diritti dei minori e almeno cinque anni di esperienza nel sostegno all’infanzia, nella prevenzione del disagio e nell’intervento sulla devianza minorile. Sono previste cause di ineleggibilità per numerose cariche politiche, dirigenziali e professionali; la nomina non è cumulabile con altre nomine regionali. Per i dipendenti pubblici è previsto il collocamento in aspettativa senza assegni.

Durata del mandato, rinuncia e decadenza

Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Consiglio regionale deve procedere all’elezione del successore entro tre mesi dalla scadenza; fino all’insediamento del nuovo titolare le funzioni sono prorogate, salvo decadenza. È ammessa rinuncia con preavviso scritto di almeno tre mesi ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali. La decadenza è dichiarata dal Consiglio se sopravvengono cause di ineleggibilità o incompatibilità non rimosse entro quindici giorni.

Trattamento economico

Al Garante spetta un’indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali. In caso di missione, sono riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio documentate, l’indennità chilometrica per uso del mezzo proprio e il rimborso delle spese documentate di vitto e alloggio in esercizi non di lusso.

Relazione annuale e pubblicità

Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sui servizi, sulle risorse impiegate, sui risultati e sulle attività programmate per l’anno successivo, con osservazioni e proposte normative e amministrative. Il Consiglio regionale la esamina e può adottare determinazioni e indirizzi; la relazione e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e rese note anche tramite mezzi di comunicazione regionali.

Sede, supporto organizzativo e collaborazione con strutture territoriali

Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L’Aquila e di Pescara. Il Consiglio regionale assicura il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Il Garante può avvalersi di consulenti o interpreti nei limiti degli stanziamenti disponibili e collaborare con l’Assessorato competente, la struttura di supporto al Difensore civico regionale, l’Osservatorio sociale regionale, i servizi pubblici competenti sui minori, nonché, previa intesa, con i servizi sociali comunali e con i servizi materno-infantili delle ASL.

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Ogni tre anni, in occasione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio regionale organizza una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con il Garante, la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, gli enti locali e gli altri soggetti interessati.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 2 giugno 1988, n. 46, relativa al difensore per l’infanzia in convenzione con l’UNICEF, e l’articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 sugli interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 20.000 euro per il 2019 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul bilancio del Consiglio regionale. Per il 2019 la copertura è assicurata con risorse già stanziate; per il biennio 2020-2021 mediante incremento dello stanziamento del capitolo dedicato. Per gli anni successivi al 2021 gli oneri sono coperti con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci relativi.

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