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Legge

L.R. Abruzzo 25/2018

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di Consigliere regionale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale Abruzzo su elettorato, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali. Introduce la supplenza per il Consigliere nominato Assessore, efficace dalla XI legislatura, e conferma termini stringenti per rimozione delle cause ostative. In vigore dal 14 agosto 2018.

Modifiche alla disciplina abruzzese su ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri regionali

Modifiche alla disciplina abruzzese su ineleggibilità, incompatibilità e decadenza regionale

La legge regionale Abruzzo 8 agosto 2018, n. 25 interviene sulla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, riscrivendone integralmente i principali articoli. La disciplina riguarda il Presidente della Giunta, i componenti della Giunta e i Consiglieri regionali, con effetti limitati al territorio della Regione Abruzzo.

Oggetto, elettorato ed eleggibilità

La legge chiarisce che la disciplina regionale regola, nei limiti dei principi fondamentali statali e ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Abruzzo che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della elezione.

È inoltre previsto un limite al mandato: non può essere candidato Presidente della Giunta chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Cause di ineleggibilità

La legge individua una serie di soggetti che non possono essere eletti Presidente della Giunta o Consigliere regionale, tra cui:

  • Ministri e Sottosegretari di Stato;
  • giudici della Corte costituzionale e membri del CSM;
  • capi e vice capi della polizia e ispettori generali di PS presso il Ministero dell’interno;
  • prefetti, dirigenti statali apicali e capi di gabinetto dei Ministri;
  • magistrati, giudici di pace e ufficiali delle forze armate che esercitano funzioni nella Regione;
  • vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza che operano nella Regione;
  • segretari generali e direttori generali di province e comuni della Regione;
  • dirigenti e dipendenti della Regione;
  • amministratori e dirigenti di enti o aziende dipendenti dalla Regione, nonché organi di vertice di enti d’ambito e relative società di gestione;
  • direttore generale, amministrativo e sanitario delle ASL;
  • Difensore civico regionale e membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie;
  • sindaci dei comuni abruzzesi con popolazione superiore a 5.000 abitanti e presidenti e vicepresidenti delle province abruzzesi.

Le cause di ineleggibilità cessano di regola se la funzione, carica o ufficio sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca, comando o aspettativa non oltre 90 giorni prima del termine di presentazione delle candidature. Per alcune categorie, la cessazione per dimissioni è espressamente sufficiente entro lo stesso termine. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la cessazione deve intervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento, se tale data è anteriore al termine ordinario.

La Regione, gli enti e le aziende dipendenti devono adottare i provvedimenti richiesti entro 6 giorni dalla domanda; in mancanza, le dimissioni o l’aspettativa producono effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione, purché vi sia effettiva cessazione delle funzioni. L’aspettativa è senza assegni, dura per tutto il mandato ed è considerata servizio effettivo.

Cause di incompatibilità

La disciplina individua incompatibilità sia per il Presidente e i componenti della Giunta sia per i Consiglieri regionali.

Sono incompatibili, tra gli altri, gli amministratori o dirigenti di enti o società che ricevono sovvenzioni regionali continuative e facoltative; chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti compiuti da amministratore o dipendente della Regione o di enti dipendenti e non abbia estinto il debito; i titolari, amministratori e dirigenti di imprese sovvenzionate continuativamente con garanzia di assegnazioni o interessi, se il sostegno non deriva da legge generale; e i titolari o amministratori di imprese legate alla Regione da contratti di opere, somministrazioni, concessioni o autorizzazioni amministrative di rilevante entità economica.

La carica di componente della Giunta regionale è inoltre incompatibile con tutte le situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità previste per Presidente e Consigliere.

La legge conferma poi l’incompatibilità con numerose cariche pubbliche, tra cui:

  • parlamentare nazionale o europeo;
  • membro del CNEL;
  • giudice della Corte dei conti;
  • componente di altra Giunta o Consiglio regionale;
  • presidente o vicepresidente di provincia di altra Regione;
  • sindaco o assessore di comuni di altre Regioni;
  • sindaco o assessore dei comuni abruzzesi con popolazione superiore a 2.000 abitanti.

Inoltre, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta non possono far parte della Giunta regionale né essere nominati rappresentanti della Regione.

Incompatibilità Assessore regionale - Consigliere regionale e supplenza

La nomina di un Consigliere regionale ad Assessore regionale determina incompatibilità tra le due cariche. Dal momento dell’accettazione della nomina, il Consigliere è sospeso dalle funzioni consiliari.

Il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina:

  • prende atto della sospensione;
  • dispone la sostituzione del Consigliere;
  • affida la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere secondo la legge elettorale e il regolamento interno.

Quando cessa la carica di Assessore, il Consiglio regionale revoca la supplenza e reintegra il Consigliere nella carica.

Questa disciplina produce effetti dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell’Abruzzo. È inoltre espressamente previsto che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Decadenza e procedimento per la contestazione

La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza dalle cariche di Presidente e componente della Giunta e di Consigliere regionale.

Comporta decadenza anche la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità, se il soggetto ha accettato l’ufficio, la carica, l’impiego o la funzione incompatibile.

Le cause di incompatibilità, se esistenti al momento dell’elezione o sopravvenute successivamente, determinano decadenza salvo esercizio dell’opzione.

Per i Consiglieri regionali è previsto un procedimento garantista: il Consiglio contesta la causa di incompatibilità, il Consigliere ha 10 giorni per rispondere, poi il Consiglio delibera entro i 10 giorni successivi. Se riconosce la causa, invita il Consigliere a optare entro 5 giorni tra il mandato consiliare e la carica incompatibile; in mancanza, dichiara la decadenza con deliberazione notificata entro 5 giorni.

Le deliberazioni possono essere adottate d’ufficio oppure su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Nel testo fornito risulta vigente dal 14 agosto 2018.

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