Cassazione Civile, Sentenza n. 5551/2021 del 01/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato prescritto un credito contributivo relativo a lavoratori dello spettacolo (periodo 1988-1995) e aveva ritenuto che il credito fosse stato novato in seguito a rideterminazione conseguente a condono e parziale accoglimento di ricorso amministrativo. L'INPS deduceva che: (i) il verbale ispettivo notificato il 24/11/1995 aveva dato avvio a una procedura 'iniziata' prima dell'entrata in vigore della L. 335/1995, per cui continuava ad operare il termine prescrizionale decennale; (ii) il condono e il ricorso amministrativo si riferivano a posizioni di lavoratori diverse e quindi non incidevano sul credito oggetto della cartella; (iii) non si era verificata novazione dell'obbligazione contributiva, sia per il carattere pubblicistico delle obbligazioni previdenziali sia perché l'INPS aveva solo rideterminato quantitativamente il debito senza manifestare volontà di estinguere l'obbligazione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondati i motivi connessi. Ha statuito che il verbale ispettivo del 24/11/1995 aveva efficacemente avviato la procedura ai sensi della normativa transitoria della L. 335/1995, per cui il termine prescrizionale applicabile ai crediti relativi a periodi precedenti restava decennale e non si era quindi verificata la prescrizione. Ha altresì ritenuto irrilevanti ai fini del credito oggetto della cartella il condono e il ricorso amministrativo che si riferivano a posizioni diverse, e ha escluso la novazione: la rideterminazione quantitativa non ha estinto l'obbligazione originaria, non essendovi prova dell'animus novandi, dell'aliquid novi e della causa novandi, e considerata l'indisponibilità dei crediti previdenziali. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10
applicazione del termine di prescrizione ridotto a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1996, con eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
La Corte ha interpretato che le "procedure iniziate" prima dell'entrata in vigore conservano il vecchio termine decennale; un verbale ispettivo del 24/11/1995 costituisce atto idoneo a qualificarsi come procedura iniziata e dunque mantiene il termine prescrizionale decennale.
decreto-legge n. 295 del 1996, art. 3
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina prescrizionale e transitoria; nella decisione prevale l'analisi operata sulla L. 335/1995.
codice civile, art. 1230 (novazione)
La novazione oggettiva richiede animus novandi, aliquid novi e causa novandi; nella specie non sussiste prova di volontà dell'ente di estinguere l'obbligazione originaria, dunque la rideterminazione quantitativa non configura novazione.
codice civile, art. 1231
Le mere modificazioni accessorie o quantitative di un'obbligazione non equivalgono a novazione; la giurisprudenza richiede elementi distintivi per ritenere avvenuta la novazione.
Massime di principio
- Un verbale ispettivo o atti inequivocabilmente finalizzati al recupero notificati prima del 1/1/1996 costituiscono 'procedure iniziate' e preservano il termine prescrizionale decennale per i contributi relativi a periodi precedenti.
- Il condono o l'accoglimento di ricorsi amministrativi riferiti a singole posizioni di lavoratori non incidono sulle posizioni contributive distinte relative ad altri lavoratori; occorre verificare la corrispondenza puntuale tra atti e posizioni interessate.
- La novazione di crediti previdenziali pubblicistici è eccezionale: l'ente non può in generale disporre dell'estinzione del credito salvo manifestazione inequivoca dell'animus novandi, presenza di aliquid novi e causa novandi; una semplice rideterminazione quantitativa o atto di autotutela non è novazione.
- In casi simili, per valutare prescrizione e validità della pretesa occorre prioritariamente individuare la data e la natura degli atti che hanno concretamente avviato la procedura di recupero e verificare se tali atti riguardino le stesse posizioni contributive oggetto della controversia.
- Gli atti amministrativi di rideterminazione del debito vanno esaminati con attenzione: devono essere spiegate e dimostrate la volontà di estinguere l'obbligazione e le ragioni comuni che giustificherebbero una novazione per ritenere estinto il credito originario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5538/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5541/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5544/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5545/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5546/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5547/2021 del 01/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →