Cassazione Civile, Ordinanza n. 06145/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente per fatti ritenuti offensivi nei confronti di una manager e per un epiteto offensivo a sfondo razziale. Il tribunale aveva inizialmente ritenuto legittimo il recesso, ma la corte d'appello di Roma ha riformato la decisione, dichiarando illegittimo il licenziamento perché i fatti posti a base degli addebiti non risultavano provati all'esito delle testimonianze raccolte in primo grado e in appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando più censure: 1) violazione delle norme processuali sull'assunzione di nuove prove in appello e sui poteri officiosi del giudice del lavoro, lamentando l'assenza di motivazione circa l'esercizio dei poteri ex artt. 421 e 437 c.p.c.; 2) mancata ammissione di specifiche richieste istruttorie formulate dalla difesa della società all'udienza di appello e omessa motivazione sul relativo diniego; 3) e 4) vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al primo episodio contestato, relativo all'epiteto offensivo a sfondo razziale; 5) violazione delle norme in tema di valutazione della prova e dell'onere probatorio, nonché dell'art. 5 L. 604/1966, sostenendo che la corte territoriale avesse male valutato le risultanze istruttorie; 6) in subordine, contestazione della tutela reale e della proporzionalità della sanzione espulsiva, con richiamo agli artt. 2106 e 2119 c.c., all'art. 18 L. 300/1970 e al CCNL applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla gestione della prova in appello, osservando che nel rito del lavoro l'ammissione di nuove prove rientra nei poteri discrezionali del giudice d'appello e che la motivazione sull'indispensabilità può essere anche implicita. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza relativa al mancato accoglimento di mezzi istruttori perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare in modo puntuale i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività rispetto a un diverso esito della causa. Sono stati reputati infondati anche i motivi sul vizio motivazionale, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione non apparente e comunque il controllo di legittimità non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dai casi estremi del "minimo costituzionale". La censura sulla violazione delle norme sulla prova è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito. Infine, è stata ritenuta inconferente la doglianza sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, poiché la corte d'appello aveva escluso in radice la prova dei fatti contestati: una questione di proporzionalità presuppone infatti la verificazione del fatto addebitato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice d'appello può esercitare poteri istruttori officiosi in modo discrezionale; l'eventuale mancata esplicita motivazione sulla necessità dei mezzi ammessi non comporta di per sé vizio censurabile in cassazione.
art. 437 c.p.c.
L'ammissione di nuove prove o documenti in appello nel rito del lavoro rientra nei poteri discrezionali del giudice e la relativa motivazione può ritenersi implicita nel provvedimento di ammissione.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
art. 115 c.p.c.
La censura che mira a una nuova valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione come violazione di legge processuale.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle risultanze probatorie non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia totalmente mancante o meramente apparente, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
art. 134 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza specifiche autonoma ratio decidendi oltre al controllo sulla sufficienza costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, ma solo per denunciare reali errores in iudicando.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale o della sentenza per mancata motivazione o per vizi istruttori non sussiste quando il giudice abbia esercitato legittimamente i suoi poteri e abbia comunque reso una motivazione riconoscibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; restano escluse le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, senza che la Corte vi ricollegasse un autonomo principio decisorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso che la doglianza fosse ammissibile perché volta al riesame del merito.
art. 2730 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prova, senza accoglimento della censura.
art. 2733 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prova, senza incidenza sulla decisione.
art. 5 L. 604/1966
Richiamato in tema di prova della giusta causa/giustificato motivo del recesso; la censura è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze istruttorie, senza specifica ratio autonoma.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze istruttorie, senza specifica ratio autonoma.
art. 420 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze istruttorie, senza specifica ratio autonoma.
art. 2106 c.c.
Richiamato per contestare la sanzione disciplinare, ma la questione è stata ritenuta inconferente una volta esclusa la prova dei fatti addebitati.
art. 2119 c.c.
Richiamato per la giusta causa di licenziamento; la censura sulla proporzionalità è stata assorbita/inconferente perché i fatti contestati non sono stati ritenuti provati.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato in relazione alla tutela reale, ma la questione è rimasta priva di rilievo pratico poiché la corte di merito ha escluso la prova dei fatti posti a base del licenziamento.
art. 213 CCNL turismo – pubblici esercizi
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tutela reale e la proporzionalità della sanzione, senza accoglimento della doglianza.
art. 13, comma quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'ammissione di nuove prove o documenti in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice di secondo grado e la motivazione sull'indispensabilità del mezzo istruttorio può essere anche implicita.
- Chi in cassazione lamenta il mancato ingresso di mezzi istruttori deve indicare specificamente i capitoli di prova e dimostrare la loro decisività, cioè la loro idoneità a determinare un esito diverso della controversia.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono censurabili solo la totale mancanza, la mera apparenza o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione, non la sua maggiore o minore persuasività.
- Le censure formalmente costruite come violazione di legge non sono ammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La doglianza sulla proporzionalità della sanzione disciplinare presuppone l'accertamento del fatto contestato; se il giudice di merito esclude che il fatto sia avvenuto come contestato, la questione di proporzione della sanzione resta inconferente o assorbita.
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