Regolamento (UE) 2024/875
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo all’adozione di un elenco di abbreviazioni e pittogrammi comuni a tutta l’Unione da utilizzare sul confezionamento dei medicinali veterinari ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta, in attuazione del regolamento (UE) 2019/6, un elenco comune a tutta l’Unione di abbreviazioni e pittogrammi utilizzabili sull’etichettatura dei medicinali veterinari. La finalità è uniformare le informazioni sul confezionamento, ridurre gli oneri amministrativi, facilitare l’uso di confezionamenti multilingue e garantire una migliore leggibilità e comprensibilità delle etichette. Il testo stabilisce inoltre regole di formato e di impiego dei pittogrammi, nonché un periodo transitorio per i prodotti già autorizzati o in corso di autorizzazione.
Adozione di un elenco uniforme di abbreviazioni e pittogrammi da usare sull’etichettatura dei medicinali veterinari nell’UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6, con riguardo all’etichettatura del confezionamento primario e del confezionamento esterno. Consente l’uso, in sostituzione del testo scritto corrispondente, delle sole abbreviazioni e dei soli pittogrammi elencati negli allegati del regolamento. Riguarda sia i medicinali autorizzati dopo la data di applicazione sia, in regime transitorio, i medicinali autorizzati prima dell’11 maggio 2024 o oggetto di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio pendente a tale data. È escluso l’uso di pittogrammi o abbreviazioni diversi da quelli previsti negli allegati per sostituire le informazioni indicate.
Adozione di un elenco comune di abbreviazioni e pittogrammi per i medicinali veterinari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 della Commissione attua il regolamento (UE) 2019/6 in materia di etichettatura dei medicinali veterinari. La misura nasce dall’esigenza di rendere più uniforme, leggibile e comprensibile l’informazione sul confezionamento primario ed esterno, in particolare quando lo spazio disponibile è limitato.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che gli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/6 impongono che le informazioni sull’etichettatura siano facilmente leggibili e chiaramente comprensibili, ma consentono l’uso di abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l’Unione. Il nuovo regolamento serve quindi a rendere effettiva tale possibilità tramite un elenco uniforme, con l’obiettivo di ridurre il testo in etichetta, agevolare i confezionamenti multilingue, diminuire gli oneri amministrativi e migliorare il funzionamento del mercato interno e la disponibilità dei medicinali veterinari nell’Unione.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6, limitatamente alle informazioni da riportare sull’etichettatura del confezionamento primario e del confezionamento esterno. Il regolamento consente l’uso delle sole abbreviazioni e dei soli pittogrammi contenuti negli allegati e vieta l’impiego di simboli o sigle diversi per sostituire il testo corrispondente. Il regime è applicabile anche ai medicinali già autorizzati o alle domande di autorizzazione pendenti alla data di applicazione, tramite una disciplina transitoria.
Abbreviazioni autorizzate
L’allegato I elenca le abbreviazioni ammesse per sostituire le indicazioni relative alle vie di somministrazione. Le sole abbreviazioni previste sono:
- intramuscolare: i.m.
- endovenosa: i.v.
- sottocutanea: s.c.
L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che tali abbreviazioni devono figurare nello stesso formato previsto dall’allegato I.
Pittogrammi autorizzati e loro uso
L’allegato II contiene i pittogrammi utilizzabili per sostituire le informazioni relative alle specie di destinazione e ad alcune precauzioni di conservazione, tra cui la conservazione in frigorifero. Il regolamento insiste sul fatto che i pittogrammi devono essere semplici, chiari e facilmente comprensibili, ma che il loro significato deve comunque essere spiegato per iscritto nel foglietto illustrativo del medicinale veterinario interessato.
Requisiti tecnici di presentazione sull’etichetta
L’articolo 2 disciplina le modalità di impiego dei pittogrammi sull’etichettatura. Essi devono essere:
- proporzionati alle dimensioni complessive dell’etichettatura;
- sufficientemente leggibili;
- costituiti da un simbolo nero senza elementi grafici aggiuntivi, come l’ombreggiatura;
- chiaramente visibili sul colore e sulla presentazione dell’etichetta;
- posizionati in modo da non compromettere la leggibilità delle altre informazioni.
La finalità è evitare confusione per proprietari e detentori di animali, veterinari e rivenditori al dettaglio, nonché prevenire la proliferazione di simboli non uniformi.
Disciplina transitoria per i prodotti già autorizzati o in corso di autorizzazione
Per garantire la continuità di mercato, l’articolo 3 prevede che i medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso a tale data, possano essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2029 anche se l’etichettatura contiene abbreviazioni o pittogrammi non conformi al nuovo regolamento. Si tratta di una clausola di salvaguardia che consente l’esaurimento o la permanenza temporanea di confezioni non ancora adeguate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dall’11 maggio 2024. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’elenco comune
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6. Esso dà attuazione agli articoli 10, paragrafo 2, e 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che consentono l’uso di abbreviazioni o pittogrammi comuni a tutta l’Unione per le informazioni da riportare sull’etichettatura del confezionamento primario ed esterno dei medicinali veterinari.
Uso consentito delle abbreviazioni e dei pittogrammi
Le abbreviazioni e i pittogrammi elencati negli allegati possono sostituire le informazioni scritte corrispondenti da riportare sull’etichettatura del confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari. Non possono essere usati, per sostituire tali informazioni, pittogrammi o abbreviazioni diversi da quelli previsti dagli allegati.
Limiti di utilizzo e foglietto illustrativo
Le abbreviazioni e i pittogrammi possono essere impiegati esclusivamente per sostituire il testo corrispondente indicato negli allegati e non per altre informazioni sul medicinale veterinario. Ogni abbreviazione e ogni pittogramma utilizzato sull’etichettatura deve essere spiegato integralmente per iscritto nel foglietto illustrativo del medicinale interessato.
Formato delle abbreviazioni e requisiti dei pittogrammi
Le abbreviazioni devono figurare nel formato previsto dall’allegato I. I pittogrammi devono essere proporzionati alle dimensioni dell’etichettatura, sufficientemente leggibili, composti da un simbolo nero senza elementi visivi aggiuntivi come l’ombreggiatura, chiaramente distinguibili sullo sfondo dell’etichetta e tali da non compromettere la leggibilità delle altre informazioni presenti sull’etichettatura.
Contenuto degli allegati
L’allegato I contiene le abbreviazioni autorizzate per le vie di somministrazione: intramuscolare (i.m.), endovenosa (i.v.) e sottocutanea (s.c.). L’allegato II contiene pittogrammi relativi alle specie di destinazione e alle condizioni di conservazione, inclusa la conservazione in frigorifero.
Regime transitorio
I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso a tale data, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2029 anche se le abbreviazioni e i pittogrammi usati nella relativa etichettatura non sono conformi al regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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