Regolamento (UE) 2024/878
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 della Commissione, del 21 marzo 2024, che adotta norme uniformi in materia di dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri uniformi per identificare le unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari, in modo da rendere praticabile l’etichettatura leggibile delle informazioni essenziali richieste dal regolamento (UE) 2019/6. Introduce una soglia generale di 50 ml e una deroga fino a 100 ml per specifiche confezioni multilingui troppo piccole o con forma/configurazione incompatibile con un’etichetta leggibile, limitatamente ai medicinali soggetti a prescrizione veterinaria. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti già autorizzati o in corso di autorizzazione all’11 maggio 2024, che possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2031 anche se non conformi alle nuove regole di etichettatura. Il regolamento si applica dall’11 maggio 2024, dopo l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Norme uniformi sulle dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari ai fini dell’etichettatura ai sensi del regolamento (UE) 2019/6.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari nell’Unione europea, con riguardo alla qualificazione come "unità di confezionamento primario di piccole dimensioni" ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6 e alle conseguenti regole di etichettatura. Riguarda blister, strip, fiale, contenitori monodose di piccole dimensioni e altri contenitori a contatto diretto con il medicinale veterinario; prevede inoltre una deroga per alcune unità multilingui fino a 100 ml, purché il medicinale sia soggetto a prescrizione veterinaria. È prevista una disciplina transitoria per i medicinali autorizzati prima dell’11 maggio 2024 o oggetto di domanda in corso a tale data, con possibilità di commercializzazione fino all’11 aprile 2031 nonostante la non conformità delle informazioni di etichettatura relative al confezionamento primario.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 sulle dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari
Il regolamento adotta norme uniformi per stabilire quando un confezionamento primario possa essere qualificato come "di piccole dimensioni" ai fini dell’etichettatura dei medicinali veterinari. La finalità dichiarata è rendere praticabile la presentazione leggibile delle informazioni essenziali previste dal regolamento (UE) 2019/6, ridurre gli oneri amministrativi, favorire il mercato interno e sostenere la disponibilità dei medicinali veterinari nell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/6, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 1, che limita le informazioni da riportare sull’etichetta delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni, e dell’articolo 17, paragrafo 3, che richiede l’adozione di norme uniformi sulle loro dimensioni. La Commissione richiama anche la possibilità di etichettatura in diverse lingue prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 e l’esigenza di garantire che, nei casi in cui le confezioni siano troppo piccole o con forma particolare, le informazioni possano comunque risultare leggibili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le regole riguardano i medicinali veterinari e, più precisamente, la tipologia di confezionamento primario che può essere trattata come unità di confezionamento primario di piccole dimensioni. Il testo contempla espressamente blister e strip, fiale, contenitori monodose di piccole dimensioni diversi dalle fiale, nonché altri contenitori o confezioni a contatto diretto con il medicinale veterinario.
Criterio generale dei 50 ml
La disciplina generale stabilisce che sono considerate unità di confezionamento primario di piccole dimensioni le confezioni a contatto diretto con il medicinale veterinario aventi volume nominale pari o inferiore a 50 ml. Questa soglia costituisce il criterio ordinario di qualificazione, coerente con gli orientamenti tecnici richiamati nei considerando.
Deroga per unità multilingui fino a 100 ml
Il regolamento introduce una deroga importante per le unità di confezionamento primario multilingui. Le autorità competenti degli Stati membri o, se del caso, la Commissione possono includere nella categoria delle unità di piccole dimensioni anche confezioni con volume nominale non superiore a 100 ml, ma solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:
- la confezione è troppo piccola, oppure ha una forma o configurazione tale da rendere impossibile riportare in modo leggibile le informazioni di etichettatura di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6;
- il medicinale veterinario è classificato come soggetto a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/6.
La deroga è quindi circoscritta e non opera in via generale per tutti i medicinali veterinari, ma solo per quelli prescrivibili, al fine di preservare l’informazione corretta agli utilizzatori.
Regime transitorio
Per evitare effetti pregiudizievoli sulla continuità di mercato, il regolamento prevede una disciplina transitoria. I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, nonché quelli oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso a tale data, possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2031 anche se le informazioni figuranti sull’etichettatura del relativo confezionamento primario non sono conformi al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dall’11 maggio 2024. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni
Sono considerate unità di confezionamento primario di piccole dimensioni, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6: a) blister o strip; b) fiale e contenitori monodose di piccole dimensioni diversi dalle fiale; c) contenitori o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario con volume nominale pari o inferiore a 50 ml.
Deroga per confezioni multilingui fino a 100 ml
In deroga alla regola generale dei 50 ml, le autorità competenti degli Stati membri o, se del caso, la Commissione possono considerare come unità di confezionamento primario di piccole dimensioni le unità multilingui con volume nominale non superiore a 100 ml, se: a) l’unità è troppo piccola o ha forma/configurazione tale da rendere impossibile riportare in modo leggibile le informazioni di etichettatura di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6; e b) il medicinale veterinario è classificato come soggetto a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/6.
Disciplina transitoria per prodotti già autorizzati o in istruttoria
I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o oggetto di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso a tale data, una volta autorizzati, possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2031 anche se le informazioni sull’etichettatura relative alle unità di confezionamento primario non sono conformi al regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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