Regolamento (UE) 2024/879
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/879 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Corylus avellana originarie del Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Sulla base di una valutazione scientifica dell’EFSA, la Commissione ritiene accettabile il rischio fitosanitario di alcune piante da impianto di Corylus avellana L. originarie del Regno Unito e le rimuove dall’elenco delle piante ad alto rischio. La modifica si fonda sull’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio per escludere talune piante da impianto di Corylus avellana L. originarie del Regno Unito dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante da impianto del genere Corylus L. ai fini della disciplina fitosanitaria UE sulle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. In particolare riguarda le piante da impianto di Corylus avellana L. originarie del Regno Unito, con specifiche caratteristiche di età e diametro, e incide sull’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Ai fini del presente atto, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio per Corylus avellana L. originarie del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/879 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. La misura si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e mira ad adeguare l’elenco alla luce del rischio fitosanitario ritenuto accettabile per alcune piante da impianto di Corylus avellana L. provenienti dal Regno Unito.
Contesto e motivazione della modifica
Il regolamento ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 inserisce in un elenco provvisorio, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, piante e altri oggetti considerati ad alto rischio. Tra questi rientrava il genere Corylus L. Successivamente, il Regno Unito ha presentato una domanda di esportazione nell’Unione per specifiche piante da impianto di Corylus avellana L., corredata dal relativo fascicolo tecnico. L’EFSA, con parere del 30 novembre 2023, ha esaminato il rischio associato alle piante in questione, individuando come organismi nocivi pertinenti Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea.
Valutazione fitosanitaria e conclusione della Commissione
La Commissione prende atto che tali organismi nocivi sono già elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, rispettivamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e per le zone protette. Sulla base del parere EFSA, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante considerate è ritenuto accettabile. La Commissione osserva inoltre che le piante a radice nuda presentano un rischio inferiore rispetto alle piante in substrato colturale e, per questo motivo, amplia la modifica anche oltre la domanda iniziale del Regno Unito.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019
La modifica sostituisce la voce relativa a Corylus L. nella tabella del punto 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Dopo la modifica, l’esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio comprende:
- le piante da impianto di Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia;
- le piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana L. con diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.
Ne consegue che tali piante non sono più considerate piante ad alto rischio ai fini dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.
Regime territoriale e decorrenza
Il regolamento precisa, in riferimento all’accordo di recesso del Regno Unito e al Quadro di Windsor, che per il presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.
Disposizioni principali
Base scientifica e valutazione del rischio
La Commissione richiama la domanda presentata dal Regno Unito il 31 marzo 2023 per l’esportazione nell’Unione di determinate piante da impianto di Corylus avellana L. e il parere scientifico EFSA del 30 novembre 2023. L’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea, valutando le misure di attenuazione del rischio e la probabilità che le piante siano indenni da tali organismi. Sulla base di tale parere, la Commissione considera accettabile il rischio fitosanitario.
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dalla voce relativa a Corylus L. anche le piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana L. con diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. Rimane l’esclusione già prevista per le piante da impianto di Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia.
Ambito delle piante interessate
La modifica non riguarda solo le piante a radice nuda di massimo sette anni oggetto della domanda del Regno Unito, ma estende la rimozione dall’elenco anche alle piante da impianto di massimo 15 anni a radice nuda di Corylus avellana L. con diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, ritenute a rischio fitosanitario inferiore rispetto alle piante in substrato colturale.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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