Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/07/2015 n. 1545 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Impugnazione straordinaria - revocazione di sentenza - presupposto - dolo revocatorio - artifici e raggiri idonei a paralizzare la difesa -mancato rispetto del contraddittorio - mancata allegazione di PVC - ritardato accesso agli atti - non sono tali. Azione revocatoria - esperibilità in pendenza ricorso per cassazione - è possibile - alternatività del rito - non sussiste. Azione revocatoria - diritto ad agire - parte della sentenza contestata - è tale- intervenuto fallimento della società - legittimazione ad agire del fallito - permane.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione straordinaria per revocazione, deducendo l’esistenza di dolo revocatorio e lamentando la violazione del contraddittorio, la mancata allegazione di un processo verbale di constatazione (PVC), il ritardato accesso agli atti e il successivo proscioglimento in sede penale. Tali circostanze sarebbero state idonee, secondo il ricorrente, a impedire una corretta difesa e ad alterare l’accertamento giudiziale. È stata inoltre esaminata la possibilità di proporre contemporaneamente ricorso per cassazione e revocazione mentre il giudizio era pendente in Cassazione.

La decisione

La revocazione è stata ritenuta ammissibile in astratto anche nel processo tributario e non alternativa al ricorso per cassazione. Tuttavia, nel merito, le doglianze non sono state considerate idonee a integrare il dolo revocatorio, poiché la violazione del contraddittorio, l’omessa produzione di documenti e il ritardato accesso agli atti erano state comunque sottoposte alla cognizione del giudice della sentenza impugnata e non costituivano artifici o raggiri diretti a paralizzare o sviare la difesa. Neppure il successivo proscioglimento penale giustificava la revocazione, data l’autonomia dei giudizi tributario e penale. È stata inoltre riconosciuta la permanenza della legittimazione ad agire della parte fallita.

Norme richiamate

  • Art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

    La revocazione straordinaria è applicabile anche al processo tributario.

  • Art. 395 c.p.c.

    Revocazione delle sentenze.

    Il dolo revocatorio richiede artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare o sviare la difesa, impedendo al giudice di accertare la verità.

  • Art. 403 c.p.c.

    Revocazione delle sentenze impugnate per cassazione.

    La proposizione del ricorso per cassazione non esclude, quando ne ricorrano i presupposti, la contemporanea proposizione della revocazione.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nell’ambito delle garanzie del contribuente e degli obblighi di trasparenza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in relazione alle garanzie del contribuente durante le attività di controllo fiscale.

  • Cass. civ., n. 11596 del 18 maggio 2007

    Richiamata sui presupposti del dolo revocatorio.

  • Cass. civ., n. 10274 del 21 aprile 2008

    Richiamata sul rapporto tra revocazione e dedotte irregolarità processuali.

  • Cass. civ., n. 13026 del 24 luglio 2012

    Richiamata in materia di presupposti dell’impugnazione per revocazione.

  • Cass. civ., n. 14953 del 28 giugno 2006

    Richiamata sui limiti della revocazione e sulla necessità di un effettivo dolo idoneo a sviare l’attività decisoria.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria non serve a riesaminare errori di valutazione, carenze motivazionali o irregolarità processuali già esaminate dal giudice; occorrono artifici o raggiri concretamente idonei a impedire o sviare l’accertamento giudiziale.
  • La mancata produzione di documenti, il ritardato accesso agli atti o la presunta violazione del contraddittorio non integrano automaticamente dolo revocatorio, soprattutto quando tali questioni siano state dedotte e valutate nel processo originario.
  • Revocazione e ricorso per cassazione possono coesistere quando si fondano su presupposti diversi: la revocazione riguarda specifici vizi straordinari della decisione, mentre la Cassazione riguarda gli errori di diritto e gli altri motivi tipici previsti dalla legge.
  • Una decisione penale successiva, anche favorevole all’interessato, non determina automaticamente la revocazione della sentenza tributaria, poiché i due giudizi hanno autonomia, regole probatorie e finalità differenti.
  • Il fallimento della società non elimina necessariamente la legittimazione processuale della parte fallita; la legittimazione deve essere valutata in relazione alla natura del diritto controverso e agli effetti della procedura concorsuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.