Sentenza del 13/07/2015 n. 1545 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impugnazione straordinaria - revocazione di sentenza - presupposto - dolo revocatorio - artifici e raggiri idonei a paralizzare la difesa -mancato rispetto del contraddittorio - mancata allegazione di PVC - ritardato accesso agli atti - non sono tali. Azione revocatoria - esperibilità in pendenza ricorso per cassazione - è possibile - alternatività del rito - non sussiste. Azione revocatoria - diritto ad agire - parte della sentenza contestata - è tale- intervenuto fallimento della società - legittimazione ad agire del fallito - permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione straordinaria per revocazione, deducendo l’esistenza di dolo revocatorio e lamentando la violazione del contraddittorio, la mancata allegazione di un processo verbale di constatazione (PVC), il ritardato accesso agli atti e il successivo proscioglimento in sede penale. Tali circostanze sarebbero state idonee, secondo il ricorrente, a impedire una corretta difesa e ad alterare l’accertamento giudiziale. È stata inoltre esaminata la possibilità di proporre contemporaneamente ricorso per cassazione e revocazione mentre il giudizio era pendente in Cassazione.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta ammissibile in astratto anche nel processo tributario e non alternativa al ricorso per cassazione. Tuttavia, nel merito, le doglianze non sono state considerate idonee a integrare il dolo revocatorio, poiché la violazione del contraddittorio, l’omessa produzione di documenti e il ritardato accesso agli atti erano state comunque sottoposte alla cognizione del giudice della sentenza impugnata e non costituivano artifici o raggiri diretti a paralizzare o sviare la difesa. Neppure il successivo proscioglimento penale giustificava la revocazione, data l’autonomia dei giudizi tributario e penale. È stata inoltre riconosciuta la permanenza della legittimazione ad agire della parte fallita.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
La revocazione straordinaria è applicabile anche al processo tributario.
Art. 395 c.p.c.
Revocazione delle sentenze.
Il dolo revocatorio richiede artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare o sviare la difesa, impedendo al giudice di accertare la verità.
Art. 403 c.p.c.
Revocazione delle sentenze impugnate per cassazione.
La proposizione del ricorso per cassazione non esclude, quando ne ricorrano i presupposti, la contemporanea proposizione della revocazione.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nell’ambito delle garanzie del contribuente e degli obblighi di trasparenza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione alle garanzie del contribuente durante le attività di controllo fiscale.
Cass. civ., n. 11596 del 18 maggio 2007
Richiamata sui presupposti del dolo revocatorio.
Cass. civ., n. 10274 del 21 aprile 2008
Richiamata sul rapporto tra revocazione e dedotte irregolarità processuali.
Cass. civ., n. 13026 del 24 luglio 2012
Richiamata in materia di presupposti dell’impugnazione per revocazione.
Cass. civ., n. 14953 del 28 giugno 2006
Richiamata sui limiti della revocazione e sulla necessità di un effettivo dolo idoneo a sviare l’attività decisoria.
Massime di principio
- La revocazione straordinaria non serve a riesaminare errori di valutazione, carenze motivazionali o irregolarità processuali già esaminate dal giudice; occorrono artifici o raggiri concretamente idonei a impedire o sviare l’accertamento giudiziale.
- La mancata produzione di documenti, il ritardato accesso agli atti o la presunta violazione del contraddittorio non integrano automaticamente dolo revocatorio, soprattutto quando tali questioni siano state dedotte e valutate nel processo originario.
- Revocazione e ricorso per cassazione possono coesistere quando si fondano su presupposti diversi: la revocazione riguarda specifici vizi straordinari della decisione, mentre la Cassazione riguarda gli errori di diritto e gli altri motivi tipici previsti dalla legge.
- Una decisione penale successiva, anche favorevole all’interessato, non determina automaticamente la revocazione della sentenza tributaria, poiché i due giudizi hanno autonomia, regole probatorie e finalità differenti.
- Il fallimento della società non elimina necessariamente la legittimazione processuale della parte fallita; la legittimazione deve essere valutata in relazione alla natura del diritto controverso e agli effetti della procedura concorsuale.
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