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Provvedimento

Deliberazione n. 811 del 19/12/2024

Provvedimento del 19 dicembre 2024

Garante Privacy811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto l'immediato blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si limita a ratificare gli atti urgenti già adottati, senza irrogare sanzioni.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 13 dicembre 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è avvenuto nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La segnalazione riguardava la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente soggetto a successiva ratifica.

Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme

Con le determinazioni nn. 600 e 601 del 13 dicembre 2024, il dirigente ha disposto:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Le note di trasmissione risultano inviate ai gestori delle piattaforme in pari data.

Esito del procedimento

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già impartite in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma richiamata disciplina i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Adozione delle misure urgenti

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 600 e 601 del 13 dicembre 2024. Tali provvedimenti sono stati comunicati tempestivamente ai gestori delle piattaforme interessate.

Contenuto degli ordini impartiti alle piattaforme

Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ordinato di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure atte a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 600/2024 e 601/2024 adottati il 13 dicembre 2024. Il provvedimento ha natura confermativa delle misure urgenti e non contiene una valutazione sanzionatoria autonoma.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazioneminori

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