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Circolare

Circolare numero 58 del 23-06-2023

L’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Si forniscono altresì ulteriori precisazioni in merito all’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30 giugno 2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra requisiti, destinatari, durata, misura e modalità operative per l'esonero contributivo al 100% per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (massimale 8.000 euro/anno) e, per il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2022, secondo la disciplina già nota (massimale 6.000 euro/anno). Vengono chiariti i datori di lavoro ammessi/esclusi, le categorie di lavoratrici beneficiarie, i rapporti incentivati, le condizioni di spettanza (tra cui DURC, non cumulabilità e incremento occupazionale netto), la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato (TCTF), le regole di coordinamento con altri incentivi, le istruzioni per l'esposizione nei flussi Uniemens (privati, gestione pubblica, agricoli) e le disposizioni contabili (conti GAW, codici DM2013).

Istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate (art.1, c.298, L.197/2022 richiamo art.1, c.16, L.178/2020)

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Riferimento alle leggi di Bilancio 2021 e 2023 che estendono e incrementano l'esonero; autorizzazione e condizioni imposte dalla Commissione europea (Temporary Framework e successivo Temporary Crisis and Transition Framework) e necessità di rispetto delle relative condizioni.

Datori di lavoro ammessi ed esclusi

Ammessi tutti i datori privati, compresi agricoli, enti privatizzati e alcuni enti pubblici economici; esclusi le pubbliche amministrazioni (come definite dal d.lgs.165/2001), enti pubblici non economici, ASL/aziende ospedaliere, settore domestico e settore finanziario (sez. K NACE), imprese soggette a sanzioni UE.

Lavoratrici beneficiarie

Donne 'svantaggiate' secondo legge n.92/2012: over50 disoccupate >12 mesi; donne residenti in aree assistite dai fondi strutturali senza impiego regolare da ≥6 mesi; donne prive di impiego regolare da ≥24 mesi; categorie con specifiche professioni/settori a forte disparità di genere. Requisiti verificati alla data dell'evento (assunzione o trasformazione).

Tipologie di rapporti incentivati e durata

Incentivo per assunzioni a tempo determinato (fino a 12 mesi), indeterminato (18 mesi), trasformazioni a tempo indeterminato (complessivi 18 mesi), anche per somministrazione; esclusi lavoro intermittente, lavoro occasionale e apprendistato; sospensione solo per maternità obbligatoria.

Misura dell'incentivo e massimali

Esonero contributivo al 100% della contribuzione datoriale (salvo aliquote pensionistiche), con massimale annuo: 6.000 euro (per periodi previsti da L.178/2020) e 8.000 euro per assunzioni dal 1/1/2023 al 31/12/2023. Riduzioni proporzionali per part-time; esclusioni per oneri non previdenziali e alcuni contributi fondiari previsti.

Condizioni generali di spettanza

Obbligo di regolarità contributiva (DURC), rispetto norme lavoro e contrattuali, principi dell'art.31 d.lgs.150/2015 (assenza di obblighi preesistenti, rispetto diritti di precedenza, condizioni su crisi aziendale e assetti proprietari). Ritardo nelle comunicazioni telematiche comporta perdita della quota corrispondente.

Incremento occupazionale netto

Condizione necessaria: aumento netto ULA rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; calcolo in ULA e ponderazione per part-time; valutazione fatta sull'impresa nel suo complesso (impresa unica/controllate) con alcune precisazioni su diminuzioni/ aumenti tra società del gruppo; casi di eccezione che non determinano decadenza (dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario, licenziamento per giusta causa).

Compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato

Aiuti autorizzati dalla CE con decisione C(2023)4063 nel rispetto del TCTF; limiti di importo previsti (max 2 milioni per impresa, con soglie inferiori per pesca/agricoltura); requisito di essere impresa colpita dalla crisi; registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (o SIAN/SIPA per settore agricolo/pesca).

Coordinamento con altri incentivi

In generale non cumulabile con altri sgravi strutturalmente (data l'entità), salvo che non esaurisca la contribuzione datoriale effettiva: in tal caso cumulabilità limitata sulla contribuzione residua; sequenza temporale applicativa degli sgravi; cumulabile con agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore (es. riduzione quota lavoratore 2023).

Istruzioni operative per Uniemens (privati)

Modalità di esposizione dei codici e degli elementi per fruire dell'esonero: uso modulo 92-2012 per comunicazione preventiva; nuovo codice ED23 per L.197/2022; indicazione data assunzione/trasformazione e attributo TipoIdentMotivoUtilizzo=DATA; codici L580/L581 per conguagli/arretrati; finestre per valorizzare i mesi pregressi (flussi competenza luglio‑ottobre 2023) e note su somministrazione.

Istruzioni Uniemens per Gestione pubblica e datori con iscritti Gestione pubblica

Per mesi pregressi invio quadro V1 Causale 5 nei flussi Uniemens-ListaPosPA di competenza luglio‑ottobre 2023; per fruizione 2023 uso codice '54' nel dettaglio mensile e indicazione anno/mese/importo; procedure sostitutive in caso di precedenti agevolazioni non cumulabili.

Istruzioni Uniemens per datori agricoli

Indicazioni specifiche: codici agevolazione 4H per esonero 2023 e 4K per recupero pregressi; codice 'Y' nella sezione tariffazione; recupero pregressi da valorizzare nel flusso di competenza di settembre 2023 con importo complessivo.

Istruzioni contabili

Istituito conto GAW37248 per rilevare gli sgravi 2023 (100% fino a 8.000 euro); registrazione dei conguagli con codici L580/L581; uso conti GAW24134/GAW24341 per recuperi e richiamo alle istruzioni contabili per i periodi 1/7/2022-31/12/2022 (codice L542) già indicate nel messaggio n.3809/2021.

Recupero, controllo e sanzioni

Se non verificato l'incremento occupazionale netto o altre condizioni, il beneficio resta escluso per i mesi interessati e il datore è tenuto alla restituzione delle quote indebitamente fruite secondo le procedure di regolarizzazione; istruzioni di recupero già richiamate dal messaggio n.3809/2021.

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