Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 56 del 22-06-2023

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 giugno 2023, è pari al 4%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della decisione della BCE del 15 giugno 2023 (tasso rifinanziamento principale = 4% dal 21/06/2023), il tasso applicabile all'interesse di dilazione e di differimento è aggiornato al 10% annuo per le istanze presentate dal 21/06/2023; la misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 legge 388/2000 è aggiornata (9,50% annuo per i casi ordinari indicati), con specifiche disposizioni per i casi di evasione e per le riduzioni nelle procedure concorsuali, tenendo conto del tasso legale vigente (5% dal 01/01/2023).

Effetti dell'innalzamento del tasso BCE al 4% (dal 21/06/2023) su interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili (art.116 l.388/2000)

Punti principali

Premessa

Decisione BCE 15/06/2023: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali = 4% dal 21/06/2023; impatto su contributi, interessi e sanzioni civili.

Interesse di dilazione e differimento

Interesse di dilazione per regolarizzazioni rateali e interessi per differimento aggiornati al 10% annuo per le richieste presentate o relative a contribuzione da giugno 2023; piani di ammortamento già notificati restano invariati.

Sanzioni civili - misura generale

Per mancato/ritardato pagamento (art.116, c.8, lett. a) e lett. b) secondo periodo) la sanzione civile è pari al 9,50% annuo (4% + 5,5 punti). Per il caso di evasione (art.116, c.8, lett. b) primo periodo) rimane la sanzione del 30% annuo, fino al 60% dell'importo dovuto. Anche il comma 10 prevede la sanzione al 9,50% annuo.

Sanzioni ridotte in Procedure Concorsuali

In procedure concorsuali le riduzioni previste sono calcolate sul TUR; tuttavia, poiché il TUR (4%) è inferiore al tasso legale vigente (5% dal 01/01/2023), la riduzione per l'ipotesi di cui alla lett. a) si applica al tasso legale (5%) e per la lett. b) al tasso legale maggiorato di 2 punti (7%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese.

Decorrenze e condizioni operative

Nuove misure operative applicabili a partire dal 21/06/2023 (interessi e sanzioni); le rateazioni già emesse non sono modificate; il differimento si applica dalla contribuzione di giugno 2023.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.