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Sentenza

Sentenza del 16/05/2018 n. 2185 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro - Cessione indiretta d'azienda - Riqualificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di una sequenza composta dalla costituzione di una società con capitale limitato, dal successivo aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d'azienda e dalla quasi immediata cessione a un terzo di tutte le quote sociali. Il contribuente sosteneva che si trattasse di operazioni autonome, soggette ai rispettivi regimi fiscali. L'Ufficio ha invece ritenuto che gli atti fossero collegati e costituissero, nella sostanza economica, una cessione indiretta d'azienda.

La decisione

La riqualificazione è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, l'Amministrazione può considerare la causa effettiva e oggettiva dell'operazione complessiva, senza essere vincolata né dal nomen iuris attribuito dalle parti né dall'elemento soggettivo dei singoli contraenti. La costituzione della società, il conferimento del ramo d'azienda e la successiva vendita delle quote sono stati quindi considerati segmenti di un'unica operazione di trasferimento aziendale, con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente di qualificare l'atto sulla base della sua sostanza giuridica ed economica oggettiva. La valutazione può riguardare anche una sequenza di atti collegati, quando questi risultino funzionalmente diretti a realizzare un'unica operazione, come la cessione indiretta di un'azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una serie di atti formalmente distinti può essere riqualificata come operazione unitaria se, per sequenza temporale, collegamento funzionale e risultato economico, realizza sostanzialmente un trasferimento d'azienda.
  • La costituzione o ricapitalizzazione di una società seguita dalla rapida cessione delle quote può essere considerata una cessione indiretta d'azienda, soprattutto quando il conferimento del ramo e la vendita delle partecipazioni sono strettamente collegati.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dalla forma contrattuale, dal nomen iuris o dalle intenzioni soggettive delle parti, ma dagli effetti giuridici e dalla causa oggettiva dell'operazione complessiva.
  • La presenza di soggetti formalmente distinti nelle varie fasi non impedisce la riqualificazione, se gli atti costituiscono segmenti coordinati di un unico progetto economico.
  • In situazioni analoghe, occorre valutare la sostanza complessiva dell'operazione, la prossimità temporale degli atti, l'assenza di una reale autonomia economica delle singole fasi e il risultato finale concretamente perseguito.

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