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Risoluzione

Risoluzione n. 143 del 30/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, la detrazione per figlio a carico può spettare per intero al genitore con reddito, anche se l’altro non ha redditi, ma solo in presenza di un accordo tra le parti che disciplini titolarità della detrazione e riversamento dell’importo all’altro genitore.

Detrazione IRPEF per figli a carico in caso di genitori separati/divorziati e affidamento congiunto

Detrazione per figli a carico in caso di genitori separati o divorziati

La risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010 affronta il tema della detrazione IRPEF per figli fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, con particolare riferimento al caso di genitori divorziati e affidamento congiunto. Il documento precisa quando la detrazione può essere attribuita integralmente a un solo genitore e quali condizioni devono sussistere per il successivo riversamento all’altro genitore.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente, divorziato, rappresenta che l’unica figlia nata dal matrimonio è affidata congiuntamente ai genitori. Egli corrisponde all’ex coniuge, presso cui la bambina risiede, un assegno mensile di 450,00 euro per il mantenimento. Chiede se, nella dichiarazione annuale dei redditi, possa fruire della detrazione per la figlia nella misura massima del 100%, poiché l’ex coniuge non possiede redditi e non presenta dichiarazione.

Soluzione interpretativa del contribuente

Il contribuente ritiene di avere diritto alla detrazione nella misura piena del 100%, in quanto l’altro genitore non ne beneficia per assenza di reddito.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina la detrazione per figli a carico in relazione alla posizione dei genitori.

In sintesi, la norma prevede che:

  • la detrazione sia ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo accordo che la attribuisca al genitore con reddito complessivo più elevato;
  • in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetti al genitore affidatario, in mancanza di accordo;
  • in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione sia ripartita al 50% tra i genitori, se non vi è accordo diverso;
  • se il genitore affidatario, oppure uno dei genitori affidatari in caso di affidamento congiunto, non può utilizzare in tutto o in parte la detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore;
  • quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, deve riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione;
  • in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Chiarimento interpretativo dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che la possibilità di attribuire la detrazione all’altro genitore quando il primo non abbia reddito deve ritenersi applicabile anche ai genitori separati o divorziati. Tale conclusione è coerente con il principio, già affermato nella circolare n. 15/E del 2007, secondo cui occorre evitare discriminazioni ingiustificate tra genitori coniugati e genitori separati.

Tuttavia, nel caso di genitori separati o divorziati, non è sufficiente la sola circostanza che uno dei due non abbia reddito. Perché il genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100%, è necessario che i due genitori raggiungano un accordo sulla titolarità della detrazione e sul successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruirne.

Richiamo alla circolare n. 15/E del 16 marzo 2007

La risoluzione richiama la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.5, nella quale è stato precisato che, in caso di separazione o divorzio con affidamento congiunto dei figli:

  • la detrazione è ripartita al 50% per ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
  • l’accordo può attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito più elevato;
  • se il genitore avente diritto alla detrazione non può utilizzarla, anche solo parzialmente, per incapienza d’imposta, può devolvere la detrazione non fruita all’altro genitore;
  • l’altro genitore, salvo diverso accordo, deve riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione oppure, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della stessa.

Conclusione operativa

La risoluzione non riconosce un automatismo nel passaggio della detrazione al genitore con reddito solo perché l’altro è privo di reddito. Per ottenere la detrazione al 100% occorre un accordo tra i genitori, che disciplini sia l’attribuzione del beneficio sia il riversamento dell’importo al genitore che non può fruirne.

Indicazioni finali

Il documento si chiude con l’avvertenza che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione.

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