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Risoluzione

Risoluzione n. 139 del 29/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che i canoni percepiti da un Comune per concedere in uso a terzi impianti pubblicitari sono imponibili IVA, perché l’attività non è svolta in veste di pubblica autorità ma come attività commerciale con pattuizioni bilaterali. La conclusione vale sia per gli impianti per affissione diretta sia per le pensiline con spazi pubblicitari, inclusi gli importi qualificati come indennità di occupazione.

IVA sui canoni di concessione per impianti pubblicitari comunali

Trattamento IVA dei canoni di concessione per impianti pubblicitari comunali

La risoluzione esamina il trattamento tributario ai fini IVA dei canoni percepiti da un Comune per la concessione in uso a terzi di impianti pubblicitari di proprietà comunale. L’Agenzia delle Entrate valuta se l’attività sia svolta in veste di pubblica autorità oppure come attività commerciale, ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Quesito del Comune

Il Comune dichiara di essere proprietario, nel proprio territorio, di due lotti di impianti pubblicitari disciplinati dal regolamento comunale sugli impianti pubblicitari e sulle pubbliche affissioni:

  • un lotto di 228 impianti, composto da 80 poster e 148 stendardi, qualificati come impianti per l’“affissione diretta”;
  • un lotto di 91 impianti pubblicitari di servizio, costituiti da pensiline di attesa bus.

Per ciascun lotto il Comune intende affidare la gestione a terzi mediante concessione, prevedendo il pagamento di un canone. Chiede quindi se tali canoni debbano essere assoggettati a IVA.

Posizione del Comune istante

Il Comune sostiene che l’utilizzo degli impianti sia soggetto al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al regolamento comunale, che impongono limiti, vincoli e obblighi sulle modalità di esercizio della pubblicità. Rileva inoltre che l’ente deve vigilare sulla corretta osservanza delle norme e può irrogare sanzioni amministrative.

Secondo il Comune, i rapporti con i concessionari, pur formalizzati in una “concessione-contratto”, restano fortemente connotati da poteri unilaterali e autoritativi dell’ente, come il controllo dei messaggi pubblicitari e la revoca della concessione. Per questo ritiene che l’attività sia svolta in veste di pubblica autorità, senza rilevanza IVA.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate: quadro normativo

L’Agenzia richiama l’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli enti di diritto pubblico, compresi i comuni, non sono soggetti passivi IVA per le attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo il caso in cui il mancato assoggettamento provochi distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Gli enti pubblici sono comunque soggetti passivi per le attività elencate nell’Allegato I alla direttiva, se non trascurabili.

Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, secondo cui non rilevano l’oggetto o il fine dell’attività né la natura demaniale o patrimoniale dei beni utilizzati; ciò che conta è il modo in cui l’attività viene svolta e, in particolare, se l’ente agisce come soggetto di diritto pubblico o privato. Occorre quindi verificare se il rapporto sia caratterizzato da poteri unilaterali e autoritativi o da una disciplina pattizia bilaterale.

Fattispecie A: concessione di 228 impianti per affissione diretta

Per il lotto di 228 impianti, la documentazione mostra che:

  • il Comune stipula con il concessionario un contratto di concessione di durata triennale;
  • il concessionario paga un canone annuo, posto a base d’asta in euro 229.000,00 oltre IVA se dovuta;
  • il concessionario assume anche l’obbligo di sostituire 62 poster esistenti e di installare 228 targhette metalliche su tutti gli impianti, con spesa a suo carico e scomputo dal canone fino a un massimo di euro 163.000,00 IVA compresa.

L’Agenzia ritiene che il rapporto sia regolato da una pattuizione bilaterale che disciplina le modalità di svolgimento dell’attività secondo moduli propri degli operatori economici privati. Ciò esclude il carattere di pubblica autorità. L’attività del Comune assume quindi natura commerciale ai sensi dell’articolo 4, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente:

  • il canone annuo di concessione è soggetto a IVA;
  • anche la prestazione di servizi resa dal concessionario al Comune, relativa alla sostituzione dei poster e all’applicazione delle targhette metalliche, rientra nel campo IVA.

Fattispecie B: concessione di 91 impianti pubblicitari di servizio

Per il lotto di 91 pensiline pubblicitarie, la documentazione indica che:

  • il Comune concede alla società ALFA S.p.A. l’uso delle pensiline con spazi pubblicitari per attività di affissione diretta;
  • la durata della concessione è di un anno, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
  • il concessionario deve corrispondere un canone annuo di euro 16.380,00;
  • nelle more della stipula, la società ha chiesto di utilizzare già dal 2009 le strutture, pagando per tale periodo una “indennità di occupazione” di pari importo.

L’Agenzia osserva che, pur esistendo profili amministrativi legati al controllo e alla sanzione, il rapporto è comunque fondato su pattuizioni bilaterali e su reciproche obbligazioni, con clausole tipiche dei rapporti privatistici, come la risoluzione per inadempimento, il preavviso di recesso e la penale per ritardata restituzione dei beni.

Esclusa la natura di pubblica autorità, l’attività è considerata commerciale ai sensi del DPR n. 633 del 1972. Di conseguenza:

  • la concessione in uso degli impianti rientra nel campo di applicazione dell’IVA;
  • i canoni concessori sono imponibili;
  • la rilevanza IVA si estende anche agli importi del 2009 qualificati come “indennità di occupazione”.

Conclusioni

La risoluzione conclude che, in entrambe le fattispecie esaminate, l’attività del Comune non è svolta come pubblica autorità ma come attività commerciale. Pertanto i canoni di concessione percepiti per gli impianti pubblicitari devono essere assoggettati a IVA secondo il DPR n. 633 del 1972. La stessa conclusione vale per le prestazioni accessorie previste nella concessione di cui alla fattispecie A e per l’indennità di occupazione relativa alla fattispecie B.

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