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Provvedimento

Provvedimento del 23/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala ai titolari di partita IVA l’omessa presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, quando risultano fatture emesse comunicate ma manca la LIPE del trimestre. Indica i dati messi a disposizione, le modalità di consultazione, le possibilità di chiarimento e la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, con condivisione dei dati anche alla Guardia di Finanza.

Comunicazione per l’adempimento spontaneo su omessa LIPE IVA

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo per omessa LIPE IVA

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici soggetti passivi IVA informazioni utili a rilevare una possibile anomalia: per il trimestre di riferimento risultano comunicate fatture emesse, ma non è pervenuta la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo e consentire al contribuente di verificare i dati, fornire chiarimenti e, se necessario, regolarizzare errori od omissioni.

Ambito di applicazione e finalità

L’iniziativa riguarda i contribuenti titolari di partita IVA per i quali il confronto tra:

  • i dati delle fatture comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche;
  • i dati relativi alle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del medesimo decreto;

fa emergere che, pur essendo presenti dati di fatture emesse nel trimestre, non risulta presentata alcuna LIPE per quel periodo.

Le informazioni sono rese disponibili per consentire al contribuente di valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e, se del caso, rappresentare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia e idonei a giustificare la presunta anomalia.

Dati e informazioni messi a disposizione del contribuente

La comunicazione contiene alcuni elementi identificativi e operativi essenziali, tra cui:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia;
  • invito a fornire chiarimenti e documentazione, anche tramite il canale CIVIS, se il contribuente rileva inesattezze nei dati delle fatture o intende comunque fornire elementi giustificativi.

Modalità di trasmissione e consultazione delle informazioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento.

Le stesse informazioni e i relativi dettagli sono consultabili anche nel portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Dati rilevanti ai fini IVA". In tale area sono resi disponibili:

  • il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
  • i dati identificativi di clienti e fornitori, inclusi denominazione/cognome e nome, identificativo estero, codice fiscale o partita IVA;
  • i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, tra cui tipo documento, numero, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile/importo, aliquota IVA e imposta, natura dell’operazione ed esigibilità IVA;
  • i dati del flusso di trasmissione, quali identificativo SdI/file, data di invio e numero di posizione del documento all’interno del file.

Richiesta di informazioni e segnalazione di elementi non noti all’Agenzia

Il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione. La facoltà può essere esercitata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.

Le modalità operative sono quelle indicate nella comunicazione inviata al contribuente.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi messi a disposizione del contribuente sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione delle violazioni e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni comunicati dall’Agenzia possono regolarizzare eventuali errori o omissioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Il provvedimento richiama la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

È espressamente indicato che tale comportamento è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di controllo, purché non siano già intervenuti:

  • un atto di liquidazione;
  • un atto di irrogazione delle sanzioni;
  • un atto di accertamento;
  • una comunicazione di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972;
  • gli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Motivazioni del provvedimento

La base normativa del provvedimento è l’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, che demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni di cui ai commi 634 e 635.

Il documento chiarisce che lo scopo è fornire al contribuente e alla Guardia di Finanza, anche tramite strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia e quelli relativi alle liquidazioni periodiche IVA, così da favorire il rimedio agli errori o omissioni mediante ravvedimento operoso e consentire al contribuente di fornire spiegazioni su dati non corretti o incompleti.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento riporta un ampio elenco di riferimenti, tra cui quelli relativi:

  • alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • alla disciplina IVA e ai procedimenti di accertamento;
  • alle sanzioni tributarie e al ravvedimento operoso;
  • alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle operazioni IVA;
  • alla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 634-636;
  • al decreto legislativo n. 127/2015;
  • ai decreti legge n. 148/2017, n. 193/2017 e n. 87/2018.

Pubblicazione ed efficacia

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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