Provvedimento del 05/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina i moduli, i servizi delegabili, i limiti, le modalità di presentazione e l’efficacia delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica e per il Cassetto fiscale delegato. Prevede conferimento e revoca tramite uffici, area riservata, intermediari e invio PEC, con controlli basati su elementi di riscontro della dichiarazione IVA e specifiche regole di conservazione.
Modalità di conferimento e revoca delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica
Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina in modo organico il conferimento e la revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica e, separatamente, del Cassetto fiscale delegato. Definisce i servizi coinvolti, approva i moduli da utilizzare, individua i soggetti delegabili, i limiti numerici e temporali, nonché le modalità operative di presentazione, attivazione, revoca e conservazione.
Definizioni e perimetro dei servizi
Il documento chiarisce preliminarmente il significato di alcune espressioni rilevanti, tra cui:
- servizio Entratel e servizio Fisconline;
- area riservata;
- Cassetto fiscale e Cassetto fiscale delegato;
- intermediario;
- SdI (Sistema di Interscambio);
- fattura elettronica e indirizzo telematico;
- i singoli servizi disponibili nel portale "Fatture e corrispettivi".
In particolare, vengono descritti i servizi di:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- Registrazione dell’indirizzo telematico;
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- Accreditamento e censimento dispositivi.
Il provvedimento ricomprende tali funzionalità sotto l’espressione complessiva di servizi di Fatturazione elettronica.
Moduli approvati
Sono approvati due distinti moduli:
- il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;
- il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato.
Ciascun modulo contiene, tra l’altro, l’informativa privacy, i dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, l’indicazione dell’operazione richiesta e l’eventuale sezione per la procura speciale e l’autentica della firma. Per il modulo relativo alla Fatturazione elettronica è presente anche la descrizione dei servizi delegabili; per quello del Cassetto fiscale delegato la descrizione del servizio delegabile.
Sono inoltre previsti aggiornamenti dei moduli e delle istruzioni tramite pubblicazione sul sito dell’Agenzia, e per 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento resta utilizzabile il modulo approvato dal provvedimento del 13 giugno 2018.
Servizi delegabili, soggetti abilitati e limiti
Con il modulo per i servizi di Fatturazione elettronica possono essere delegati:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, solo a favore di intermediari;
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, solo a favore di intermediari;
- Registrazione dell’indirizzo telematico, solo a favore di intermediari;
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- Accreditamento e censimento dispositivi, anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
Per ciascuna delega:
- possono essere delegati non più di 4 soggetti;
- la durata è stabilita dal delegante entro il limite massimo di 2 anni dalla data del conferimento;
- se la durata non è indicata, la delega vale automaticamente 2 anni, salvo revoca.
Per il Cassetto fiscale delegato:
- la delega può essere conferita solo a intermediari;
- sono delegabili al massimo 2 intermediari;
- la durata è automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca.
Modalità di presentazione del modulo e di invio delle deleghe
Il modulo per i servizi di Fatturazione elettronica può essere presentato in più modi:
- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate dal delegante o dal soggetto munito di procura speciale;
- tramite le funzionalità presenti nella propria area riservata del delegante;
- mediante consegna all’intermediario delegato, che trasmette all’Agenzia i dati essenziali per l’attivazione o la revoca;
- in casi particolari, tramite file inviato via PEC da soggetti muniti di procura speciale e legittimati ad autenticare la firma del delegante ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 600/1973.
Quando il modulo viene consegnato all’intermediario, questi può trasmettere i dati:
- entro 90 giorni dalla sottoscrizione, per il conferimento;
- entro 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, per la revoca.
L’intermediario utilizza, a seconda dei casi:
- un sistema di invio massivo;
- oppure una funzionalità web di invio puntuale.
Per le revoche, la procedura tramite intermediario è eseguita con invio puntuale.
Procedura massiva e invio puntuale
Nella procedura massiva l’intermediario trasmette una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe. L’attivazione è subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro presenti nella dichiarazione IVA del delegante relativa all’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca. Per ogni comunicazione è rilasciata una ricevuta con esito e motivi di eventuale scarto.
Nella procedura puntuale, disponibile nella propria area riservata dell’intermediario dal 30 novembre 2018, vengono trasmessi i dati essenziali di ciascuna delega o revoca. Anche in questo caso l’attivazione dipende dalla verifica degli elementi di riscontro della dichiarazione IVA precedente. Per ogni richiesta di attivazione è rilasciata una ricevuta; per ogni revoca è rilasciata un’attestazione di accettazione o rifiuto.
Notifica al delegante e casi particolari
Per le deleghe attivate tramite la modalità di cui al punto 4.3, l’Agenzia trasmette una comunicazione informativa al soggetto delegante tramite PEC, all’indirizzo presente nell’INI-PEC.
Se il soggetto delegante non ha presentato una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente, il modulo deve essere inviato con le modalità alternative previste dal provvedimento, cioè quelle di presentazione in ufficio, tramite area riservata o mediante PEC/file secondo il punto 4.8.
Invio tramite PEC da parte di soggetti con procura speciale
I soggetti muniti di procura speciale per la presentazione del modulo e abilitati ad autenticare la firma del delegante possono predisporre un file per ciascun soggetto delegato contenente:
- copie delle deleghe sottoscritte e dei documenti di identità;
- un prospetto con gli elementi essenziali delle deleghe;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la procura ricevuta, la conformità dei dati riportati e l’impegno a conservare gli originali per 10 anni.
Il file deve essere firmato digitalmente e inviato all’indirizzo PEC delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.
Il file non può contenere richieste di revoca di deleghe già conferite.
La lavorazione è effettuata da una struttura dedicata dell’Agenzia e l’indirizzo PEC utilizzato per l’invio può essere impiegato dall’Agenzia per comunicare l’esito o eventuali richieste inerenti la lavorazione.
Efficacia delle deleghe e delle revoche
Il provvedimento distingue l’efficacia in base alla modalità di presentazione:
- presentazione in ufficio o invio PEC ex punto 4.8: le deleghe sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione o dall’invio;
- revoca presentata in ufficio: efficace dal secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione;
- conferimento o revoca tramite area riservata: efficacia immediata;
- conferimento tramite intermediario con invio massivo o puntuale: efficace entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione o della richiesta da parte dell’Agenzia;
- revoca tramite invio puntuale da intermediario: efficace immediatamente.
Dati essenziali e controlli
Per l’attivazione delle deleghe trasmesse dall’intermediario con invio massivo, la comunicazione telematica deve contenere:
- i servizi oggetto della delega;
- la data di scadenza;
- la data di conferimento e il numero della delega;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’intermediario sull’effettivo conferimento e sulla conservazione dell’originale per 10 anni;
- gli elementi di riscontro della dichiarazione IVA del delegante, ossia:
- importo del volume d’affari;
- importi dell’imposta dovuta e dell’imposta a credito.
Le stesse informazioni devono essere comunicate anche nella funzionalità web per le richieste puntuali.
Le verifiche di riscontro si basano sulla dichiarazione IVA dell’anno solare antecedente al conferimento o alla revoca. In assenza di tale dichiarazione si applicano le modalità alternative di presentazione già richiamate.
Conservazione dei moduli e controlli dell’Agenzia
Gli intermediari delegati e i soggetti che trasmettono i moduli con le modalità previste dal punto 4.8 devono conservare:
- i moduli acquisiti;
- le copie dei documenti di identità dei deleganti;
- l’individuazione di uno o più responsabili per la gestione dei moduli.
Se i moduli sono acquisiti in formato elettronico, la conservazione deve avvenire secondo le regole tecniche e le linee guida del Codice dell’amministrazione digitale.
I moduli devono essere numerati e annotati giornalmente in un registro cronologico con:
- numero progressivo e data della delega/revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici o denominazione del contribuente;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore.
L’Agenzia delle entrate può effettuare controlli anche presso le sedi degli intermediari. In caso di irregolarità nella gestione delle deleghe o revoche, può procedere anche alla revoca prevista dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998, restando ferme la responsabilità civile e le eventuali sanzioni penali.
Motivazioni del provvedimento
La motivazione richiama l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, operativo dal 1° gennaio 2019 per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, comprese quelle verso consumatori finali.
L’Agenzia spiega che, vista l’ampiezza della platea e i volumi attesi, il provvedimento è volto a:
- agevolare il conferimento delle deleghe agli intermediari;
- consentire invii massivi o puntuali dei dati essenziali;
- semplificare l’acquisizione e la gestione delle deleghe;
- offrire una procedura alternativa per i soggetti senza dichiarazione IVA nell’anno precedente;
- approvare moduli uniformi e separati anche per il Cassetto fiscale delegato.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- provvedimento 10 giugno 2009, n. 79952;
- provvedimento 29 luglio 2013, n. 92558;
- provvedimento 13 giugno 2018, n. 117689.
Il documento precisa inoltre che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 9 nov 2018Provvedimento del 09/11/2018
- Provvedimento · 13 nov 2018Provvedimento del 13/11/2018
- Provvedimento · 14 nov 2018Provvedimento del 14/11/2018
- Provvedimento · 23 ott 2018Provvedimento del 23/10/2018
- Provvedimento · 23 ott 2018Provvedimento del 23/10/2018
- Provvedimento · 23 ott 2018Provvedimento del 23/10/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →