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Provvedimento

Provvedimento del 13/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità applicative della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, ai sensi dell’articolo 7 del DL 119/2018. La misura riguarda solo IRES, IRAP e IVA, prevede il pagamento ridotto della metà delle maggiori imposte IRES e IRAP, dell’intera IVA, del 5% di sanzioni e interessi, e stabilisce limiti, termini e modalità di versamento specifici.

Definizione agevolata per società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI

Definizione agevolata degli atti di accertamento per società e associazioni sportive dilettantistiche

Il provvedimento detta le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento specifico alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 7 del medesimo decreto. La disciplina si applica agli atti del procedimento di accertamento riferiti ai soggetti iscritti nel Registro CONI e definisce ambito, limiti, somme dovute, modalità di versamento e termini per il perfezionamento della definizione agevolata.

Ambito di applicazione

La disciplina richiama, per quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018, integrandole con le regole speciali previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Possono accedere alla definizione agevolata le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché:

  • siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • risultino iscritte nel Registro CONI nel periodo d’imposta oggetto di definizione.

La definizione è limitata agli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 e riguarda esclusivamente:

  • IRES;
  • IRAP;
  • IVA.

Limite quantitativo per l’accesso

Non è possibile avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto quando l’ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP indicate nell’atto da definire supera euro 30.000 per ciascun periodo d’imposta.

Ai fini del limite:

  • la maggiore IVA non è considerata nel calcolo, perché deve essere versata per intero;
  • se il limite è superato, la società o associazione sportiva dilettantistica può comunque accedere alla definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto.

Somme dovute

Per la definizione agevolata sono dovuti:

  • il 50% delle maggiori IRES e IRAP indicate nell’atto;
  • il 100% della maggiore IVA indicata nell’atto;
  • il 5% delle sanzioni dovute;
  • il 5% degli interessi dovuti.

Restano esclusi eventuali accessori, in particolare le spese di notifica.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, la società o l’associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire mediante comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro il medesimo termine previsto per il versamento del singolo procedimento. La comunicazione può essere presentata:

  • direttamente;
  • tramite raccomandata A/R;
  • tramite PEC all’ufficio competente.

Modalità di versamento per gli avvisi di accertamento

Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, la società o l’associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati del prospetto per la compilazione del modello F24 allegato all’atto, riducendo gli importi dei tributi secondo le regole indicate nel provvedimento.

In particolare:

  • devono essere utilizzati i codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento riportati nel prospetto;
  • il 5% delle sanzioni va calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, comprese quelle che hanno concorso al cumulo giuridico ex articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e quelle che non vi hanno concorso;
  • il 5% degli interessi va calcolato sull’importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, aggiungendo il 5% degli ulteriori interessi maturati per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il:

  • 23 novembre 2018; oppure
  • il termine più ampio utile per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, tenendo conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione e di scomputo delle perdite presentate entro il 23 ottobre 2018.

Chi intende avvalersi della definizione rinuncia, dall’entrata in vigore del decreto, alle istanze incompatibili già presentate.

Inviti al contraddittorio

Per la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, la società o associazione sportiva dilettantistica può chiedere assistenza all’ufficio che ha notificato l’invito per la quantificazione degli importi da versare.

Per il modello F24 devono essere indicati:

  • i codici tributo previsti per l’accertamento con adesione, reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • il codice ufficio indicato nell’invito;
  • l’anno di riferimento;
  • il codice atto 99999999107.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018.

Accertamento con adesione

Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, la società o l’associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati del prospetto F24 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’atto, riducendo gli importi secondo le regole sopra richiamate e impiegando i codici tributo relativi alle somme dovute.

È possibile richiedere assistenza all’ufficio con il quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per determinare correttamente:

  • maggiori imposte;
  • sanzioni;
  • interessi dovuti.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 13 novembre 2018.

Ulteriori disposizioni e rinvii

Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal provvedimento, si applicano i punti 3.1, 3.2 e 3.3 del provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018.

Motivazioni e chiarimenti interpretativi

Il provvedimento spiega che il decreto-legge n. 119/2018 ha previsto, per la generalità dei contribuenti, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento; il presente atto si limita a disciplinarne l’applicazione alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI.

Viene chiarito che:

  • la definizione è consentita solo per atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018;
  • il beneficio riguarda esclusivamente IRES, IRAP e IVA;
  • il limite di euro 30.000 opera per ciascuna imposta IRES o IRAP;
  • non sono definibili con questa procedura gli atti già definiti con altre modalità o impugnati con ricorso, anche se pendenti alla data del 24 ottobre 2018;
  • in tali casi possono trovare applicazione, a seconda delle condizioni, l’articolo 7, comma 2, lettera b), o l’articolo 6 del decreto;
  • dalla data di entrata in vigore del decreto, il contribuente che intende avvalersi della definizione non può proporre istanze incompatibili, come l’accertamento con adesione o lo scomputo delle perdite.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il D.M. 28 dicembre 2000;
  • il D.P.R. n. 633/1972;
  • il D.P.R. n. 600/1973;
  • il D.P.R. n. 602/1973;
  • il D.P.R. n. 917/1986;
  • il D.L. n. 167/1990;
  • il D.Lgs. n. 218/1997;
  • il D.Lgs. n. 241/1997;
  • il D.Lgs. n. 446/1997;
  • il D.Lgs. n. 471/1997;
  • il D.Lgs. n. 472/1997;
  • la legge n. 212/2000;
  • la legge n. 289/2002;
  • il D.L. n. 136/2004;
  • la legge n. 186/2004;
  • la legge n. 186/2014;
  • il D.L. n. 193/2016;
  • il D.L. n. 119/2018.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento reca data 13 novembre 2018.

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