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Provvedimento

Provvedimento del 09/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina ambito, termini, importi e modalità di pagamento per definire in via agevolata avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, nonché gli atti doganali ex art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012. Sono fissate scadenze differenti al 13, 23 e 24 novembre 2018, esclusioni specifiche e regole per il pagamento rateale.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento ex art. 2 del D.L. n. 119/2018

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il provvedimento attua l’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e disciplina in modo puntuale la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate e di alcuni atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono individuati gli atti definibili, le esclusioni, le somme dovute, i termini di versamento e le modalità operative per il perfezionamento della definizione.

Ambito di applicazione

La definizione agevolata si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e agli atti di accertamento di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 16/2012 emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sono definiti, per l’Agenzia delle entrate:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di rettifica e di liquidazione;
  • gli atti di recupero.

Sono definiti solo se notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

Sono inoltre definibili:

  • gli atti dell’Agenzia delle entrate rientranti nell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997;
  • gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004;
  • gli atti di accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ex articolo 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012, ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e della connessa IVA all’importazione.

Per gli inviti al contraddittorio, la definizione si applica agli inviti notificati entro il 24 ottobre 2018, per i quali a quella data non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.

Per gli accertamenti con adesione, la definizione riguarda quelli sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 e non ancora perfezionati, purché ancora perfezionabili alla stessa data.

Esclusioni

Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria ex articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, compresi gli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.

Somme dovute

Ai fini della definizione sono dovuti integralmente i tributi e gli eventuali contributi indicati nell’atto.

Restano esclusi:

  • sanzioni amministrative;
  • interessi, salvo quelli previsti dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto;
  • eventuali accessori, comprese in particolare le spese di notifica.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di tributi o contributi, il contribuente manifesta la volontà di definire mediante comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro il medesimo termine previsto per il versamento, a mano, via raccomandata A/R oppure via PEC.

Modalità di versamento

Non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per ciascun atto deve essere utilizzato un distinto modello F24 o F23.

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero

Il contribuente utilizza i dati contenuti nel prospetto allegato all’atto per la compilazione del modello F24 o F23, indicando:

  • i codici tributo relativi alle somme dovute;
  • il codice atto o il numero di riferimento;
  • il codice ufficio;
  • per il modello F24, anche l’anno di riferimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine per proporre ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997. In tale ipotesi si tiene conto delle sospensioni derivanti da eventuali istanze di adesione e da istanze per lo scomputo delle perdite presentate entro il 23 ottobre 2018.

Chi intende avvalersi della definizione rinuncia, dall’entrata in vigore del decreto, alle istanze incompatibili già presentate.

Inviti al contraddittorio

Per gli inviti al contraddittorio:

  • con modello F24 si indicano i codici tributo relativi ai soli tributi e contributi previsti per l’accertamento con adesione, reperibili sul sito dell’Agenzia, il codice ufficio, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
  • con modello F23 si indicano i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito, mentre nel campo 10 vanno inseriti anno 2018 e numero 99999999107.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018.

Accertamenti con adesione

Per gli accertamenti con adesione il contribuente utilizza il prospetto ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, per F24, l’anno di riferimento.

Poiché nel prospetto i tributi sono indicati unitamente agli interessi, è possibile richiedere assistenza all’ufficio che ha sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 13 novembre 2018.

Atti doganali ex art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012

Per questi atti sono dovuti, oltre agli importi di cui al punto sulle somme dovute, anche gli interessi di mora previsti dall’articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013, limitatamente alle risorse proprie tradizionali, a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento.

Il contribuente manifesta la volontà di definire con comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio delle dogane o all’ufficio dei monopoli che ha emesso l’atto, il quale comunica con le stesse modalità l’importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora.

Il pagamento avviene:

  • in dogana, con le ordinarie modalità di pagamento;
  • presso l’ufficio dei monopoli, sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio.

L’ufficio delle dogane rilascia la ricevuta Modello A22 con la dicitura "adesione alla definizione agevolata 2018".

Pagamento rateale

In caso di pagamento rateale, è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le rate successive alla prima:

  • devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • sono soggette a interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Adempimenti successivi e assistenza degli uffici

Per data di notifica si intende quella in cui la notifica si perfeziona per il contribuente.

Entro dieci giorni dal pagamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza del versamento.

Gli uffici devono fornire l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Finalità e chiarimenti contenuti nelle motivazioni

Le motivazioni chiariscono che il provvedimento rende operativa la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

Viene precisato che la misura consente il pagamento integrale dei tributi e contributi indicati negli atti, con esclusione di sanzioni, interessi e accessori, salvo gli interessi previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto e, per gli atti doganali, gli interessi di mora sulle risorse proprie tradizionali.

Sono richiamati anche alcuni esempi di casi in cui l’atto può essere definito tramite comunicazione senza importi da versare, come:

  • rettifica di minor perdita;
  • rettifica di imponibile IRES o IRPEF per soggetti che producono redditi in forma associata;
  • atti di recupero di sanzioni e interessi derivanti da indebito utilizzo di crediti d’imposta esistenti.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il D.Lgs. n. 300/1999;
  • gli statuti e i regolamenti di amministrazione dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • il D.P.R. n. 633/1972;
  • il D.P.R. n. 600/1973;
  • il D.P.R. n. 602/1973;
  • il D.P.R. n. 131/1986;
  • il D.P.R. n. 917/1986;
  • il D.L. n. 167/1990;
  • i D.Lgs. n. 346/1990, n. 347/1990, n. 218/1997, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 462/1997, n. 360/1998;
  • la legge n. 212/2000;
  • la legge n. 311/2004;
  • il D.L. n. 16/2012;
  • il Regolamento (UE) n. 952/2013;
  • la Decisione 2014/335/UE, Euratom;
  • la legge n. 186/2014;
  • il D.L. n. 193/2016;
  • il D.L. n. 119/2018.

Pubblicazione

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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