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Legge

LEGGE 28 luglio 2026, n. 137

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Normativa italiana26G00153Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge delega il Governo a riformare organicamente la professione forense entro sei mesi dall’entrata in vigore, con possibili decreti correttivi entro 12 mesi dall’ultimo decreto. Fissa principi su attività riservate, compensi, incompatibilità, formazione, tirocinio, esame di Stato, disciplina, ordinamento degli ordini e CNF. Non risulta una norma temporanea: la delega è stata esaurita e il testo ha rilevanza soprattutto storica/ricostruttiva.

Delega per la riforma dell'ordinamento forense

Delega per la riforma dell’ordinamento della professione forense

Il provvedimento contiene una delega al Governo per la riforma organica dell’ordinamento forense e definisce in modo molto dettagliato i principi e criteri direttivi cui i decreti legislativi devono attenersi. La disciplina riguarda sia l’assetto della professione sia gli organi istituzionali dell’avvocatura, la formazione, il tirocinio, l’esame di Stato, il regime disciplinare e le forme di esercizio individuale e collettivo.

Delega legislativa e procedimento

Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi devono essere trasmessi alle Camere con relazione tecnica sulla neutralità finanziaria; il parere parlamentare va reso entro trenta giorni, con proroga del termine finale di delega di ulteriori trenta giorni se il parere scade negli ultimi trenta giorni del termine o dopo. È prevista anche una delega per decreti correttivi e integrativi entro dodici mesi dall’ultimo decreto legislativo, o dalla scadenza del termine principale se successiva.

Principi generali dell’ordinamento forense

La riforma deve affermare la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e il suo ruolo nel garantire lo Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Deve inoltre riconoscere la dignità sociale della professione, disciplinarne organizzazione ed esercizio e tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti.

La legge delega a definire le attività riservate agli iscritti all’albo, chiarendo in particolare che:

  • l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nelle mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice sono attività esclusive dell’avvocato, salvo casi espressamente previsti dalla legge;
  • la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, quando connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, rientrano nella competenza degli avvocati, salvo competenze specifiche attribuite ad altre professioni regolamentate;
  • sono comunque ammessi rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni continuative e coordinate per consulenza e assistenza stragiudiziale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del beneficiario, con estensione, se il destinatario è una società, anche alla controllante, controllata o collegata; per associazioni ed enti esponenziali l’attività è limitata alle competenze istituzionali e all’interesse degli associati o iscritti.

È prevista la nullità dei patti che prevedano compensi a favore di soggetti non iscritti all’albo per consulenza e assistenza legale connessa all’attività giurisdizionale, salve le competenze delle altre professioni regolamentate, e si demanda alla legge la definizione di ipotesi di nullità o annullabilità di atti giuridicamente rilevanti compiuti senza assistenza legale.

Titolo professionale, segreto e deontologia

La delega prevede di limitare l’uso del titolo di avvocato agli iscritti o già iscritti in un albo circondariale e agli avvocati dello Stato, vietandolo a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti. È richiesto il ripristino del giuramento dell’avvocato e il rafforzamento del segreto professionale, con garanzia della sua inviolabilità e indisponibilità.

Il Consiglio nazionale forense deve emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, sentiti gli ordini circondariali, curandone la diffusione.

Responsabilità, pubblicità, incarico e compenso

La legge delega impone l’obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con condizioni essenziali e massimali minimi stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto ministeriale, sentito il CNF. La pubblicità professionale deve essere regolata in modo da tutelare l’affidamento della collettività e il segreto professionale.

L’incarico professionale è personale anche se conferito a un avvocato inserito in associazioni, reti o società professionali; l’avvocato ne risponde personalmente e illimitatamente, solidalmente con la società di appartenenza, e può farsi sostituire da altro avvocato o praticante abilitato con delega anche verbale.

Sul compenso, la delega prevede:

  • libera pattuizione tra le parti, salvo la normativa sull’equo compenso;
  • adeguatezza alla quantità e qualità della prestazione e possibilità di parametrazione al risultato;
  • adozione biennale, da parte del Ministro della giustizia su proposta del CNF, dei parametri per la liquidazione in assenza di accordo scritto o consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale;
  • responsabilità solidale al pagamento dei compensi per tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo, salvo patto diverso;
  • razionalizzazione del parere di congruità dell’ordine per agevolare il recupero dei crediti professionali;
  • rimborso delle spese sostenute e anticipate e delle spese forfetarie in misura determinata con decreto ministeriale.

Esercizio in forma collettiva e società professionali

La professione può essere esercitata in forma collettiva tramite associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. L’incarico resta sempre personale e deve salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato, a pena di nullità di patti contrari.

La delega disciplina anche:

  • il mandato all’associazione professionale, consentendo a ciascun associato indicato nella procura alle liti di stare in giudizio, anche disgiuntamente;
  • la natura forense dell’associazione solo se la maggioranza degli associati è composta da avvocati;
  • gli elementi essenziali del contratto associativo;
  • la partecipazione a reti tra avvocati o multidisciplinari, con almeno due avvocati nelle reti multidisciplinari e possibilità di esercizio di attività proprie della professione forense solo in tale ultimo caso;
  • le reti-contratto e le reti-soggetto, queste ultime con soggettività giuridica e forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con organo comune e fondo patrimoniale;
  • l’esercizio in forma societaria mediante società di persone, capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo;
  • nelle società tra avvocati, la partecipazione minima di avvocati pari ad almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, con criteri di riparto utili che tutelino l’indipendenza dei soci professionisti e un compenso equo e proporzionato;
  • l’ammissione di soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o investimento e la maggioranza degli organi di gestione in capo a soci avvocati;
  • il divieto di attività prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti collegati;
  • la designazione del socio professionista da parte del cliente, con comunicazione scritta in mancanza di designazione;
  • la partecipazione degli avvocati alle società tra professionisti ex legge n. 183/2011 solo per attività di consulenza.

Conferimento dell’incarico da parte di terzi e monocommittenza

Quando l’incarico è conferito da un terzo, esso deve essere svolto nell’interesse esclusivo del soggetto patrocinato e può essere accettato solo con comunicazione e consenso della parte assistita, senza compromissione dell’autonomia e indipendenza dell’avvocato.

È inoltre prevista una disciplina organica dell’attività svolta da un avvocato in favore di un altro avvocato, di strutture associative o societarie, in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa, nel rispetto del diritto dell’Unione europea sul lavoro e con tutela di autonomia, indipendenza e compenso congruo e proporzionato.

Formazione continua, specializzazioni e tirocinio

La formazione continua deve essere annuale; l’omesso adempimento comporta sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo recupero comprovato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Sono previste esenzioni temporanee per cariche istituzionali e per componenti di organi legislativi o giurisdizionali nazionali, europei o internazionali. Sono altresì esonerati professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, salvo deontologia e ordinamento forense.

Il CNF deve adottare un regolamento su modalità, condizioni, accreditamento dei soggetti formatori, misure premiali, cause ulteriori di esenzione, funzione consultiva e tendenziale gratuità delle iniziative formative degli ordini e delle associazioni più rappresentative.

La disciplina delle specializzazioni forensi deve essere definita e razionalizzata, attribuendo il titolo di specialista dal CNF secondo modalità regolamentari, sulla base di esperienza professionale o di corsi specifici, con organizzazione dei corsi affidata agli ordini territoriali d’intesa con le associazioni specialistiche e con le università.

Per il tirocinio:

  • la durata è di diciotto mesi continuativi;
  • il tirocinio comprende pratica presso uno studio di avvocato con adeguata anzianità di iscrizione e frequenza obbligatoria, per dodici mesi, di corsi di formazione professionale;
  • sono disciplinate scuole forensi, accreditamento dei soggetti formatori, criteri dei docenti, durata minima, formazione a distanza sincrona entro il 40% del monte ore e prova finale;
  • è esclusa ogni forma di tirocinio diversa o equipollente, salvo tirocinio presso Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico, un semestre all’estero nell’UE e, per non più di sei mesi, il tirocinio degli studenti che abbiano completato gli esami previsti;
  • sono regolati interruzione, vigilanza, trasferimento tra ordini e compatibilità con lavoro subordinato;
  • il praticante può chiedere l’abilitazione al patrocinio nei limiti di materia, valore o pena previsti;
  • al praticante presso studio privato spetta il rimborso delle spese autorizzate;
  • il superamento della prova finale dei corsi è condizione per il certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

Esame di Stato per l’accesso alla professione

L’esame è annuale e prevede due prove scritte e una orale, con possibile uso di sistemi informatici.

Le prove scritte consistono nella redazione, in presenza e con videoscrittura, di:

  • un parere motivato su una questione in diritto privato, penale o amministrativo, con il solo ausilio dei codici annotati con giurisprudenza;
  • un atto giudiziario su una materia scelta tra diritto privato, penale o amministrativo.

La prova orale verte su:

  • soluzione di un caso pratico in una materia scelta dal candidato tra quelle regolate dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;
  • un quesito di diritto processuale;
  • un quesito di diritto sostanziale tra civile, penale o amministrativo;
  • un quesito in altra materia tra commerciale, costituzionale, lavoro, UE, ecclesiastico, internazionale privato e processuale o tributario;
  • un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Le commissioni d’esame sono composte da avvocati, magistrati e professori o ricercatori giuridici, con possibilità di sottocommissioni e maggioranza degli avvocati; sono definiti criteri di valutazione basati su chiarezza, rigore, capacità di soluzione dei problemi, conoscenza teorica, interdisciplinarità e tecniche argomentative.

Ordinamento degli ordini, CNF e disciplina delle iscrizioni

La legge delega a prevedere un albo unico degli esercenti la professione forense presso ciascun ordine territoriale, con schede personali, elenchi degli specialisti, registro dei praticanti e altri registri previsti dalla legge. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento sono rimesse a un regolamento ministeriale su proposta del CNF.

È previsto un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e di iscrizione/cancellazione, accessibile solo agli organi forensi e alla Cassa. La disciplina deve comprendere requisiti e cause di iscrizione, cancellazione e sospensione, con garanzie di contraddittorio e impugnabilità davanti al CNF. L’iscrizione all’albo comporta l’iscrizione alla Cassa forense. La professione deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvo le ipotesi di compatibilità indicate dalla legge.

Per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici sono tutelati i diritti acquisiti, l’indipendenza e un trattamento economico adeguato. Per gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici è prevista iscrizione nell’albo del circondario della sede dell’ente, esercizio esclusivo a favore dell’ente e attribuzione del potere disciplinare al consiglio distrettuale competente.

Incompatibilità e compatibilità

La professione è incompatibile con:

  • qualsiasi altro lavoro subordinato o autonomo svolto continuativamente o professionalmente;
  • l’attività di notaio;
  • l’attività di impresa in nome proprio o altrui;
  • la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, salvo società tra avvocati.

La professione è invece compatibile con attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali, con alcune altre professioni regolamentate previa iscrizione nei relativi albi, con determinate cariche societarie e amministrative, con incarichi nelle procedure concorsuali, con l’insegnamento e la ricerca giuridica, con l’amministrazione di condominio, con l’attività di agente sportivo o attività sportive in registri specifici e con l’insegnamento svolto dai professionisti della montagna.

Ordini circondariali e loro funzionamento

L’ordine degli avvocati è costituito presso ciascun tribunale ed esercita la rappresentanza istituzionale locale dell’avvocatura, oltre a funzioni su albi, tirocinio, condotta, formazione, decoro, pareri sui compensi, interventi nelle controversie tra iscritti e clienti e vigilanza sulle norme dell’ordinamento giudiziario.

La delega prevede disciplina di bilancio, finanziamento e contribuzione, poteri di unioni regionali o interregionali, partecipazione ad associazioni e fondazioni, costituzione di comitati pari opportunità, garanzia dell’articolo 51 Cost., camere arbitrali, sportelli per il cittadino e organizzazione interna dell’ordine. Sono indicati l’assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e un organo di revisione dei conti.

Sono inoltre disciplinate incompatibilità tra le cariche interne e quelle in CNF, Cassa e consigli distrettuali di disciplina, nonché lo scioglimento del consiglio dell’ordine con decreto ministeriale su proposta del CNF, con nomina di un commissario.

Sistema elettorale degli ordini e del CNF

Per le elezioni dei consigli dell’ordine sono previsti convocazione del presidente, sistema elettorale con tutela delle minoranze, candidature individuali, equilibrio di genere, requisiti di candidabilità, rispetto del codice deontologico nella propaganda, composizione del seggio, segretezza del voto, votazione anche elettronica, verifica dei requisiti, scrutinio e impugnazione dei risultati al CNF entro termine breve.

È prevista l’ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi di tre anni e la disciplina della ricandidatura dopo un periodo stabilito.

Per il CNF si prevede durata triennale, limiti ai mandati, composizione rappresentativa dei distretti di corte d’appello, elezione mediante voto ponderato dei consigli dell’ordine, incompatibilità, organi interni e funzioni di rappresentanza nazionale, europea e internazionale, poteri deontologici, regolatori, formativi e di coordinamento, pareri su disegni di legge, elenchi delle associazioni e disciplina dell’offerta formativa specialistica.

Il CNF può costituire o aderire a fondazioni e associazioni e deve istituire un osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione. È altresì disciplinato il finanziamento del Consiglio e il relativo controllo contabile da parte di revisori nominati dal primo presidente della Cassazione, nonché la giurisdizione interna su reclami disciplinari, su iscrizioni e cancellazioni, sui ricorsi elettorali e sui conflitti di competenza tra ordini.

Congresso nazionale forense

Il CNF deve convocare il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. Il congresso elegge l’organismo congressuale forense, con mandato triennale, incaricato di dare attuazione alle deliberazioni congressuali e soggetto a limiti di rieleggibilità dopo tre mandati consecutivi.

Regime disciplinare

La potestà disciplinare sugli iscritti è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina forense, con sede nel capoluogo distrettuale, composti secondo criteri di rappresentanza degli ordini del distretto e nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi. Il regolamento del CNF deve disciplinarne l’elezione, la durata triennale, i limiti di rielezione, i requisiti di eleggibilità e il funzionamento in adunanza plenaria o in sezioni giudicanti.

La disciplina detta anche criteri per la trattazione preliminare dei procedimenti, per la nomina del consigliere istruttore e per il funzionamento complessivo del sistema disciplinare, con esclusione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine del segnalato.

Deprecazione

La legge non appare obsoleta in senso tecnico, ma è un provvedimento di delega già consumato e di rilevanza prevalentemente ricostruttiva/storica; nella prassi attuale conta soprattutto per la lettura sistematica della riforma forense e non come disciplina autonoma immediatamente operativa.

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