L.R. Abruzzo 36/2014
Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese proroga al 31 dicembre 2014 due termini previsti dalla L.R. 7/2014. Inoltre introduce nell’ordinamento regionale una disciplina sulla riassegnazione prioritaria degli alloggi ERP agli originari assegnatari sgomberati per demolizione/ricostruzione, recupero urbanistico o risanamento, anche con diverso regime contrattuale se accettato.
Proroga termini finanziari e norme per la riassegnazione di alloggi ERP dopo sostituzione edilizia
Proroga termini finanziari e riassegnazione degli alloggi ERP
La legge regionale Abruzzo n. 36 del 2014 interviene su due piani: da un lato proroga un termine della disciplina finanziaria regionale 2014; dall’altro integra la normativa sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica introducendo regole specifiche per la riassegnazione agli assegnatari coinvolti in operazioni di sostituzione edilizia.
Proroga dei termini della L.R. 7/2014
La legge sostituisce, in entrambi i commi dell’art. 23 della L.R. 7/2014, il termine del 30 settembre 2014 con il nuovo termine del 31 dicembre 2014. La disciplina prorogata resta quindi applicabile fino a tale data, con estensione del periodo originariamente previsto dalla legge finanziaria regionale 2014.
Riassegnazione prioritaria degli alloggi in caso di sostituzione edilizia
È introdotto l’art. 9-bis nella L.R. 96/1996, dedicato alle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia. La norma si applica quando gli stabili occupati da assegnatari di alloggi ERP sono soggetti a sgombero coattivo perché destinati a:
- demolizione e ricostruzione;
- recupero urbanistico;
- risanamento edilizio.
In tali casi, gli originari assegnatari che mantengano i requisiti per la permanenza possono ottenere, con priorità rispetto ai richiedenti inseriti nelle graduatorie in essere, anche definitive, la riassegnazione di:
- nuovi alloggi ricostruiti o recuperati;
- in alternativa, altri alloggi disponibili.
La priorità opera, se necessario, secondo l’anzianità delle assegnazioni originarie tra gli interessati. In ogni caso gli alloggi assegnati devono essere soggetti allo stesso regime degli alloggi originariamente assegnati.
Ipotesi di diverso regime contrattuale
Se i nuovi alloggi ricostruiti o recuperati sono assoggettati a un regime diverso rispetto a quello degli alloggi originari, la riassegnazione resta possibile alle stesse condizioni di priorità e modalità, ma solo a condizione che l’assegnatario accetti:
- il diverso regime giuridico;
- le diverse condizioni contrattuali;
- anche se più onerose;
- purché derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento che hanno reso possibile l’intervento di ricostruzione o recupero.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, cioè il 9 ottobre 2014.
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