L.R. Abruzzo 35/2014
Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in modo organico l’assetto organizzativo della Regione Abruzzo (Giunta, Consiglio e Avvocatura regionale), sostituendo le Direzioni con i Dipartimenti e ridefinendo incarichi, competenze e strutture di supporto. Contiene anche abrogazioni e norme transitorie, oltre a misure finanziarie e interventi urgenti riferiti al solo esercizio 2014 e ad altri adempimenti a termine.
Riorganizzazione degli uffici regionali e misure urgenti di bilancio per la Regione Abruzzo
Riorganizzazione degli uffici regionali e misure urgenti per la Regione Abruzzo
La legge interviene soprattutto sull’assetto organizzativo della Regione Abruzzo, ridefinendo la struttura della Giunta, del Consiglio regionale e dell’Avvocatura regionale. Contiene inoltre abrogazioni, disposizioni transitorie e una serie di misure finanziarie e urgenti riferite a specifici interventi e all’esercizio 2014.
Assetto organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale
Il provvedimento sostituisce il riferimento alle Direzioni della Giunta con i Dipartimenti della Giunta regionale e aggiorna l’architettura delle strutture permanenti. Le strutture organizzative sono articolate in Direzione generale della Regione, Dipartimenti della Giunta, Direzioni regionali del Consiglio, Servizi e Uffici.
Le Direzioni del Consiglio e i Dipartimenti della Giunta sono qualificati come unità organizzative complesse e centri di costo distinti nel bilancio regionale. Il numero delle Direzioni del Consiglio non può superare due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti dell’Esecutivo regionale e devono tener conto dell’articolazione del programma di governo.
Direzione generale, Dipartimenti e funzioni di coordinamento
La legge definisce le competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta con atto di organizzazione della Giunta. Viene anche stabilito che l’emolumento massimo del Direttore generale non può superare del 20% quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione.
Presso la Giunta è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alla Conferenza dei Direttori; le sue competenze sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate posizioni di alta professionalità.
Il Direttore generale svolge compiti di programmazione, attuazione del programma di governo, formulazione di proposte e pareri, coordinamento dei Direttori di Dipartimento anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, presidenza della Conferenza dei Direttori, monitoraggio dei programmi, rapporti con Ue e organismi internazionali su specifiche direttive e funzioni di responsabile anticorruzione e trasparenza della Giunta. I Direttori di Dipartimento svolgono le funzioni previste dall’art. 23, senza pregiudizio dei poteri del Direttore generale.
Inerzia degli uffici e commissario realizzatore
Se un Direttore di Dipartimento o un Direttore regionale non adotta un atto nei termini, con pregiudizio per l’interesse pubblico, l’organo competente può fissare un termine; se l’inerzia persiste, può nominare un altro Direttore per l’adozione dell’atto e applicare le sanzioni previste dall’art. 27.
Per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici regionali può essere prevista, con una “Legge Obiettivo regionale”, la nomina senza oneri per il bilancio regionale di un Commissario realizzatore scelto tra personale della pubblica amministrazione; la legge obiettivo deve disciplinarne durata e compiti.
Strutture temporanee, segreterie e supporto agli organi politici
Le strutture organizzative temporanee sono configurate come articolazioni flessibili all’interno delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta, oppure tra più Direzioni o Dipartimenti. Possono essere istituite dai direttori competenti; se riguardano più Direzioni del Consiglio o più Dipartimenti della Giunta, sono istituite con atto dell’organo politico o del Direttore generale, sentita la Conferenza dei direttori.
Sono ridefinite anche le strutture di segreteria degli organi elettivi del Consiglio regionale: Segreteria del Presidente del Consiglio, Segreterie dei Vicepresidenti del Consiglio e Segreterie dei Consiglieri-segretari del Consiglio. Viene soppressa la precedente disciplina riferita agli organi elettivi della Giunta.
Dirigenza, mobilità e procedimenti amministrativi
La legge riorganizza i livelli di responsabilità dirigenziale in quattro figure: Direttore generale, Direttore di Dipartimento della Giunta, Direttore di Direzione del Consiglio e Dirigente di Servizio. Vengono specificate le sovraordinazioni funzionali e i meccanismi di mantenimento o riattribuzione dell’incarico a fine mandato, con regole diverse per il Consiglio regionale e per la Giunta.
È disciplinata la mobilità del personale tra Direzioni del Consiglio o tra Dipartimenti della Giunta, affidandola al Direttore competente per gli affari amministrativi, sentiti i direttori interessati. È anche previsto che, nell’ambito di ciascuna Direzione o Dipartimento, il Direttore individui con provvedimento motivato la struttura competente per l’istruttoria e gli altri adempimenti procedimentali.
Avvocatura regionale
L’Avvocatura regionale viene confermata con sede centrale a L’Aquila e sezione distaccata a Pescara. Le modalità di conferimento dell’incarico di responsabile e il relativo trattamento economico sono demandati a un atto di organizzazione della Giunta; il responsabile riferisce periodicamente sul contenzioso alla Giunta.
È prevista la figura del vice avvocato regionale, quale dirigente professionista legale coadiutore, iscritto o iscrivibile all’albo degli avvocati, con almeno cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione e comprovata attività giuridico-normativa.
Conferimento degli incarichi e regime transitorio
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve definire con atto di organizzazione le competenze del Direttore generale, individuare i Dipartimenti e precisarne le competenze; nello stesso termine deve fissare la dotazione organica nei limiti dei contingenti esistenti, rinviando a successivi provvedimenti l’individuazione di Servizi e Uffici. L’atto è oggetto di consultazione sindacale.
Entro 45 giorni dall’approvazione dell’atto di organizzazione, la Giunta conferisce l’incarico di Direttore generale e quelli dei Direttori di Dipartimento; dal conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento cessano quelli di Direttore in essere alla data di entrata in vigore della legge. Entro 60 giorni dall’atto di organizzazione la Giunta approva gli assetti organizzativi dei Dipartimenti, su proposta dei Direttori di Dipartimento e sentita la Conferenza dei direttori, previa consultazione sindacale.
In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore generale, le funzioni sono svolte dal Direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi. Le Strutture speciali di supporto della Giunta sono soppresse all’esito dell’approvazione dell’atto di organizzazione.
Abrogazioni e riduzione delle strutture di supporto
Vengono abrogati l’art. 14 della L.R. 77/1999 e altre specifiche disposizioni regionali, con cessazione di efficacia di varie norme sulla struttura di supporto della Giunta. È inoltre stabilito che, entro 45 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta disciplini con atto di organizzazione le strutture di supporto agli organi dell’Esecutivo regionale, entro i limiti di spesa del bilancio.
Per i due esercizi successivi, gli oneri devono essere ridotti del 30% rispetto a quanto stanziato nel 2013 sul capitolo indicato. È consentito assegnare a tali strutture, oltre al personale del Consiglio, anche personale proveniente da enti pubblici regionali o da altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto del d.lgs. 165/2001.
Modifiche al personale del Consiglio regionale
Per le segreterie del Consiglio regionale, il personale è assegnato previo assenso e può provenire dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale, dagli enti strumentali regionali, dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti pubblici tramite comando, nonché da aziende pubbliche o private a prevalente capitale pubblico. Il personale proveniente da Stato, enti locali e altri enti pubblici o privati non può superare complessivamente una unità per le segreterie del Presidente e dei Vicepresidenti; i componenti dell’Ufficio di Presidenza possono inoltre avvalersi di personale degli enti strumentali mediante convenzione.
Norme di riordino degli enti regionali
È modificato l’art. 5 della L.R. 4/2009, prevedendo che l’aggiornamento dell’elenco annuale degli enti e organismi avvenga comunque all’inizio di ogni legislatura. Per la decima legislatura, il competente servizio del Consiglio regionale deve pubblicare entro 30 giorni un avviso per l’integrazione dell’elenco annuale.
Misure finanziarie e interventi urgenti per il 2014
La legge contiene varie misure di bilancio riferite all’esercizio 2014: aggiornamento della tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno, variazioni di bilancio, abrogazione di specifiche norme finanziarie precedenti e finanziamento di interventi urgenti.
Tra questi, è autorizzata l’erogazione di indennità pregresse al personale della L.R. 17/2001 fino a un massimo di 185.000 euro; è inoltre previsto un intervento urgente per la valorizzazione del complesso immobiliare “Ex Cofa” di Pescara, mediante demolizione di manufatti decadenti, per 930.000 euro, finanziati per il 2014 con entrate da canoni e proventi del demanio idrico.
La legge dispone anche una nuova copertura per i maggiori oneri della convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, quantificati in 250.000 euro, con corrispondenti variazioni di entrata e di spesa e istituzione di un apposito capitolo. Sono inoltre abrogati l’art. 6 della L.R. 17/2014 e l’art. 9 della L.R. 7/2014; altre variazioni al bilancio 2014 sono rinviate al prospetto allegato.
Entrata in vigore e disciplina temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 28 agosto 2014. Alcune abrogazioni e cessazioni di efficacia sono però collegate a termini specifici, in particolare al 45° giorno dall’entrata in vigore o all’approvazione dell’atto di organizzazione previsto dall’art. 24.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento ha contenuto in larga parte organizzativo e transitorio, ma molte sue disposizioni sono oggi superate da successive modifiche, abrogazioni e dalla loro natura legata a riorganizzazioni e al bilancio 2014. Restano tuttavia utili, sul piano ricognitivo, le norme che hanno ridisegnato l’assetto amministrativo regionale e quelle concernenti abrogazioni e successione di disciplina.
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