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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05026/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per 974 giorni (dal 7/08/2018 al 7/04/2021) dopo misura cautelare in carcere per i reati in concorso (art.110, 628, 416-bis c.p.). Il ricorrente era poi stato assolto con sentenza definitiva del 7/04/2021 (divenuta irrevocabile il 7/07/2021). Il ricorso alla Corte di Cassazione impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riparazione ritenendo sussistente la "colpa grave" ostativa, sostenendo che i giudici del merito avrebbero usato come elementi di colpa gli stessi indizi poi non ritenuti sufficienti per la condanna; deduceva vizio di motivazione (art.606, co.1, lett. b) ed e)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che la Corte d'appello ha correttamente valutato, con motivazione puntuale, la "colpa grave" ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen.: pur non essendo gli elementi indizianti sufficienti per la condanna, essi erano però oggettivamente idonei a creare una "falsa apparenza" di responsabilità e dunque a giustificare l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Tra gli elementi valorizzati la Corte ha indicato la presenza ripetuta del Pazienza in compagnia dei coindagati, la circostanza di spostamenti dall'area pugliese a quella calabrese in loro compagnia, e la comune latitanza e convivenza con il Morra nei mesi di sottrazione all'esecuzione dell'ordinanza cautelare; tali fatti sono stati ritenuti sintomatici di contiguità col contesto criminale e pertanto capaci di integrare la condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La "colpa grave" ostativa alla riparazione è la condotta, pur non diretta al reato, caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che ha creato una prevedibile apparenza di illiceità e costituito causa della misura restrittiva; il giudice della riparazione deve valutare i fatti con un "ex ante" autonomo rispetto al merito.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata per chiarire la natura concorrente delle condotte per le quali il Pazienza era stato indagato.

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina il reato di rapina; indicata tra i reati contestati all'originario procedimento penale.

  • art. 416-bis c.p., comma 1

    Norma relativa all'associazione mafiosa; la sua presenza nel capo di imputazione ha contribuito a qualificare il contesto criminale ritenuto significativo ai fini della valutazione della colpa grave.

  • art. 606, co.1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate perché la motivazione della Corte d'appello è risultata adeguata e puntuale.

Massime di principio

  • La "colpa grave" ostativa all'indennizzo non richiede che la condotta integri un reato, ma che sia stata macroscopicamente negligente o imprudente e abbia creato una concreta apparenza di colpevolezza che abbia causato la detenzione.
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione "ex ante" autonoma rispetto al giudizio di merito: valuta se la condotta del richiedente abbia concorso a generare l'errore dell'autorità giudiziaria, non se essa integri il reato.
  • Frequentazioni ripetute e "contiguità" con soggetti poi riconosciuti colpevoli (es. spostamenti insieme, convivenza o latitanza comune, presenza in rifugi) possono essere valorizzate come indizi oggettivamente idonei a escludere il diritto all'indennizzo, purché il giudice motivi la loro idoneità in termini concreti.
  • La presenza di elementi indizianti che non bastano per la condanna può comunque giustificare il mantenimento di una misura cautelare e il diniego dell'indennizzo se tali elementi hanno fornito all'autorità procedente una ragionevole apparenza di responsabilità.
  • La decisione di negare l'indennizzo richiede motivazione puntuale e fondamento fattuale: senza adeguata motivazione il diniego è censurabile in Cassazione.
  • Anche se il detenuto ottiene l'assoluzione definitiva, resta possibile che gli venga precluso l'indennizzo quando la sua condotta antecedente o durante la latitanza abbia agevolato o dato motivo alla misura cautelare.
  • In caso di esito negativo del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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