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Legge

L.R. Sardegna 44/2018

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 44/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina elettorale regionale della Sardegna, ridefinendo gli uffici centrali circoscrizionali, le regole sul voto di lista e di preferenza, i criteri per le candidature e alcune verifiche sulle liste. Sostituisce inoltre l’allegato A della legge n. 16/2013. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS (17 dicembre 2018).

Modifiche al procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sardo

Modifiche al procedimento elettorale regionale in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 44 del 2018 interviene sulla disciplina del procedimento per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, modificando in più punti la legge regionale n. 16 del 2013 e la legge regionale n. 7 del 1979. Il provvedimento aggiorna soprattutto l’organizzazione degli uffici elettorali, il sistema di voto, i requisiti delle liste circoscrizionali e le operazioni di controllo e ammissione delle candidature.

Uffici centrali circoscrizionali e competenze dei tribunali

La legge individua espressamente i Tribunali che svolgono le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna circoscrizione elettorale. In particolare:

  • Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano fanno capo al Tribunale di Cagliari;
  • Nuoro al Tribunale di Nuoro;
  • Ogliastra al Tribunale di Lanusei;
  • Olbia-Tempio al Tribunale di Tempio;
  • Oristano al Tribunale di Oristano;
  • Sassari al Tribunale di Sassari.

Conseguentemente, è abrogata la legge regionale n. 3 del 2004, insieme al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013. La disciplina della legge regionale n. 7 del 1979 viene coordinata con il rinvio ai Tribunali così individuati.

Regole sul voto e sulle preferenze

La disciplina del voto viene aggiornata per chiarire che l’elettore può esprimere una o due preferenze. Il testo consolida anche la formula relativa all’espressione delle “eventuali preferenze”, adeguando la norma al doppio voto di preferenza.

Casi particolari nella validità del voto

Viene riscritta integralmente la disciplina dei casi particolari per la validità del voto. In sintesi:

  • il voto espresso per la lista senza indicazione del candidato presidente si intende attribuito anche al presidente collegato;
  • se l’elettore esprime solo una o due preferenze, il voto si intende attribuito anche alla lista di appartenenza dei candidati prescelti;
  • le preferenze sono valide anche se apposte in un unico riquadro diverso da quello della lista, purché siano certe;
  • le preferenze prevalgono sul voto di lista quando il contrassegno indicato non corrisponde alla lista dei candidati scelti, fermo l’abbinamento alla lista corretta;
  • se sono espresse più di due preferenze, valgono le prime due a favore di candidati di genere diverso della stessa lista;
  • se le due preferenze sono espresse per candidati dello stesso genere, è annullata la preferenza della seconda riga;
  • se le due preferenze riguardano liste circoscrizionali diverse ma sono inserite in un unico riquadro, è valida solo la preferenza riferita alla lista il cui contrassegno è incluso nel riquadro;
  • se sono segnati più contrassegni di lista, il voto di lista è nullo, salvo il caso in cui tutte le liste votate siano collegate al medesimo candidato presidente, nel qual caso il voto al presidente è comunque attribuito.

Candidature e limiti numerici delle liste

Per le liste circoscrizionali, la legge rinvia ai limiti massimi e minimi dei componenti stabiliti dalla legge statutaria elettorale n. 1 del 2013. Nelle circoscrizioni cui sono assegnati meno di tre seggi, il numero massimo dei candidati coincide con il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione.

Controlli sulle liste e rappresentanza di genere

Sono aggiornate anche le verifiche che l’ufficio elettorale compie sulle liste. Il controllo comprende:

  • il rispetto dei criteri di rappresentanza di genere previsti dalla legge statutaria elettorale n. 1 del 2013;
  • la presentazione nei termini;
  • la sottoscrizione secondo le prescrizioni di legge;
  • la presenza di un numero di candidati non inferiore al minimo richiesto.

Le liste non conformi a tali condizioni sono dichiarate non valide. Se il numero dei candidati supera il massimo consentito, la lista viene ridotta eliminando gli ultimi nominativi in eccedenza; successivamente si verifica di nuovo il rispetto dei criteri di genere. Se tali criteri risultano soddisfatti, la lista è ammessa, altrimenti è esclusa.

Ulteriori adeguamenti della legge elettorale regionale del 1979

La legge apporta anche modifiche puntuali alla legge regionale n. 7 del 1979, tra cui:

  • la soppressione del riferimento alla natura “provinciale” in una disposizione;
  • l’aggiornamento delle verifiche sull’ammissibilità delle liste e sulla loro composizione numerica, con richiamo ai limiti massimi previsti dalla normativa statutaria e dalla legge n. 16 del 2013;
  • l’adeguamento del contenuto delle comunicazioni e dei documenti elettorali, includendo i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione collegati alle liste;
  • la soppressione di un riferimento alla “provincia” in una disposizione finale.

Allegato A e disciplina tecnica del procedimento elettorale

L’allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 è integralmente sostituito con l’allegato A della legge regionale n. 44 del 2018. Il contenuto tecnico dell’allegato non è riportato nel testo consolidato fornito, ma la sostituzione incide sulla disciplina operativa del procedimento elettorale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, avvenuta il 17 dicembre 2018. Si tratta quindi di una disciplina applicabile alle consultazioni successive alla sua entrata in vigore, nei limiti del testo vigente e delle eventuali successive modifiche.

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