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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 260 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Cessioni intracomunitarie (d.l. n. 331 del 1993)- Non imponibilità- Presupposti- Onere della prova- Modalità-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che la mancata prova del trasferimento fisico dei beni impedisce di qualificare l'operazione come cessione intracomunitaria e, di conseguenza, esclude l'applicazione della non imponibilità IVA. L'onere probatorio grava sul cedente e deve essere assolto mediante elementi concreti e coerenti, valutati secondo la diligenza richiesta a un operatore commerciale professionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la prova dell'effettiva movimentazione fisica dei beni dall'Italia verso il territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea. Tale trasferimento costituisce un elemento strutturale della cessione intracomunitaria; pertanto, non è sufficiente dimostrare la fatturazione o l'esistenza formale di un acquirente estero. Il cedente, che invoca il regime derogatorio di non imponibilità, deve provare l'effettiva esportazione dei beni e il loro arrivo nello Stato membro del cessionario, secondo l'art. 2697 c.c. Deve inoltre agire con l'ordinaria diligenza professionale, verificando l'affidabilità della controparte e raccogliendo documentazione idonea a dimostrare sia l'effettività dell'operazione sia la propria buona fede.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993

    Regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie

    La non imponibilità presuppone che i beni siano effettivamente trasferiti dal territorio italiano a quello di un altro Stato membro e che l'acquirente sia soggetto passivo IVA in tale Stato. La movimentazione fisica è un elemento strutturale dell'operazione.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente che invoca il regime di non imponibilità deve provare tutti i presupposti di fatto della deroga al normale regime impositivo, compreso l'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro del cessionario.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria non basta la documentazione commerciale o la fattura: occorre dimostrare l'effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro.
  • L'onere della prova grava sul cedente, perché è colui che invoca il regime fiscale agevolato o derogatorio.
  • Il cedente deve conservare prove tra loro coerenti, come documenti di trasporto, attestazioni di ricezione, documentazione logistica e pagamenti, idonee a dimostrare la destinazione estera dei beni.
  • La diligenza richiesta è quella di un operatore commerciale professionale: è opportuno verificare l'affidabilità e l'identità del cliente estero e adottare procedure interne di controllo.
  • La buona fede del cedente può essere rilevante, ma non sostituisce la prova dell'effettiva movimentazione dei beni; in assenza di tale prova, l'operazione può essere assoggettata a IVA.

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