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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 3 del 07/01/2021

Decreto di approvazione delle tariffe per il de-icing da prestare agli aeromobili presso lo scalo di Verona Villafranca.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti3

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva, su proposta ENAC, le tariffe applicabili al servizio di rimozione neve/ghiaccio dagli aeromobili (de-icing) presso lo scalo di Verona Villafranca gestito da Valerio Catullo S.p.A. Viene previsto un regime tariffario in due fasi: una tariffa transitoria di euro 345,8 a prestazione, valida fino al recupero dei corrispettivi relativi alle prestazioni rese nel periodo gennaio-marzo 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e una tariffa a regime di euro 203,5 a prestazione, operativa dopo tale recupero e comunque non oltre il 1° gennaio 2022. La società è tenuta a comunicare a ENAC l'avvenuto recupero delle somme e a informare tempestivamente gli utenti della decorrenza della tariffa definitiva.

Approvazione delle tariffe per il servizio di de-icing presso l'aeroporto di Verona Villafranca

Approvazione delle tariffe per il servizio di de-icing presso Verona Villafranca

Il decreto approva, su proposta dell'ENAC, le tariffe del servizio di rimozione neve/ghiaccio dagli aeromobili presso lo scalo di Verona Villafranca, gestito da Valerio Catullo S.p.A. L'intervento si colloca nel quadro della disciplina nazionale ed europea dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti e del meccanismo di approvazione ministeriale delle tariffe in caso di unico prestatore.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • la legge 2 ottobre 1991, n. 316, in materia di tariffe e diritti nel trasporto aereo;
  • la legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 10, comma 12;
  • la direttiva 96/67/CE del Consiglio, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione;
  • il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC;
  • la legge 24 aprile 1998, n. 128, articoli 1 e 24 e allegato A;
  • il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in particolare l'articolo 19 sulle tariffe dei servizi aeroportuali forniti da un unico prestatore.

La finalità è quella di approvare i corrispettivi tariffari del servizio di de-icing e di consentire il recupero delle somme relative alle prestazioni rese nel periodo gennaio-marzo 2020, non remunerate per la mancata tempestiva approvazione della nuova tariffa.

Istruttoria e contesto regolatorio

La società Valerio Catullo S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio dell'istruttoria tariffaria del servizio di de-icing. ENAC, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ha predisposto l'istruttoria per la determinazione della nuova tariffa per lo scalo di Verona Villafranca.

Nel contesto della ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2020-2023, con anno base 2018, il gestore ha riorganizzato la contabilità analitica regolatoria, scorporando il servizio de-icing dal diritto di approdo e partenza e collocandolo in un centro di tariffazione dedicato ai "servizi di handling in monopolio".

Regime tariffario approvato

Sulla base delle risultanze istruttorie, il decreto approva un sistema tariffario articolato in due fasi:

  • tariffa transitoria pari a euro 345,8 per prestazione;
  • tariffa a regime pari a euro 203,5 per prestazione.

La tariffa transitoria consente anche il recupero dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite tra gennaio e marzo 2020. La tariffa a regime si applica successivamente, una volta recuperate tali somme.

Durata della tariffa transitoria e decorrenza della tariffa a regime

La tariffa transitoria di euro 345,8 si applica a ciascuna prestazione fino al recupero dei costi di competenza per le prestazioni effettuate nel periodo gennaio-marzo 2020 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

La tariffa a regime di euro 203,5 entra in vigore quando la società abbia recuperato i costi indicati e, in ogni caso, non oltre il 1° gennaio 2022.

Obblighi della società e comunicazioni agli utenti

Per garantire la corretta applicazione delle tariffe, il gestore deve:

  • comunicare prontamente a ENAC l'avvenuto recupero delle somme di cui alla tariffa transitoria;
  • fornire idonea rendicontazione del recupero;
  • dare tempestiva comunicazione agli utenti della data di entrata in vigore della tariffa a regime.

La decorrenza della tariffa di euro 203,5 dipende infatti dall'accertato recupero dei corrispettivi maturati nel periodo gennaio-marzo 2020.

Pubblicazione ed efficacia esterna

Il decreto dispone la pubblicazione sul portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevede che dell'avvenuta pubblicazione sia data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Punti principali

Base normativa e presupposti

Il decreto si fonda sulla disciplina nazionale ed europea in materia di assistenza a terra negli aeroporti, in particolare sulla legge n. 316/1991, sulla legge n. 537/1993, sulla direttiva 96/67/CE e sul decreto legislativo n. 18/1999. Richiama inoltre le competenze di ENAC e il meccanismo di approvazione ministeriale delle tariffe quando il servizio è fornito da un unico prestatore.

Istruttoria ENAC e richiesta del gestore

La società Valerio Catullo S.p.A. ha chiesto l'avvio dell'istruttoria per definire la tariffa del servizio di de-icing presso Verona Villafranca. ENAC ha svolto l'istruttoria tariffaria e ha accertato la congruità, pertinenza e ammissibilità dei costi dichiarati ai fini tariffari.

Regime tariffario in due fasi

ENAC ha proposto un sistema con due tariffe distinte: una tariffa transitoria di euro 345,8, finalizzata anche al recupero dei corrispettivi non remunerati per gennaio-marzo 2020; e una tariffa a regime di euro 203,5 a prestazione, destinata a entrare in vigore dopo il recupero di tali somme.

Limiti temporali e recupero dei corrispettivi

La tariffa transitoria si applica fino al recupero dei costi relativi alle prestazioni rese nel periodo gennaio-marzo 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. La tariffa a regime entra in vigore una volta completato il recupero e, in ogni caso, non oltre il 1° gennaio 2022.

Obblighi informativi del gestore

La società è tenuta a comunicare tempestivamente a ENAC l'avvenuto recupero delle somme e a trasmettere idonea rendicontazione. Deve inoltre informare senza ritardo gli utenti della data di entrata in vigore della tariffa a regime.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione sul portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con successiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

Materieaviazione civiletariffe aeroportualifinanziamenti e contributi

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