Sentenza n. 15101/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del provvedimento del 26 marzo 2026 comunicato a mezzo PEC il 30 marzo 2026 dalla Responsabile dei Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio dell’Università “Sapienza” di Roma e di ogni altro atto presupposto, precedente, susseguente o comunque ad esso connesso; e per l’ammissione cautelare con riserva dei ricorrenti ai relativi Corsi di Dottorato di ricerca e ammissione definitiva con l’accoglimento del presente ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento universitario che ha negato l'ammissione in deroga a corsi di dottorato per l'anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'Università ha ritenuto impossibile procedere alla loro ammissione in deroga ai corsi di dottorato per l'anno accademico 2025/2026, rinviando eventualmente alla partecipazione alle procedure dell'anno successivo. Hanno sostenuto che la delibera del Senato accademico del 15 dicembre 2009 consentisse l'ammissione in deroga di studenti internazionali titolari di borse governative o di enti internazionali e muniti dei titoli e del progetto di ricerca richiesti. Hanno inoltre dedotto di avere partecipato, con modalità varie, a valutazioni dei titoli e colloqui presso i Dipartimenti, lamentando che tali attività non fossero state seguite dall'iscrizione per l'imprevedibile e arbitraria mancata sottoscrizione, da parte di entrambi i Rettori, del memorandum of understanding predisposto per disciplinare la collaborazione con l'università estera e il finanziamento delle borse. Sono stati dedotti il difetto di motivazione, l'illogicità e lo sviamento, nonché la violazione dell'affidamento maturato sulla possibilità di ammissione in deroga. I ricorrenti hanno altresì sostenuto di essere borsisti di Stati esteri ammissibili ai corsi e che il bando consentisse l'aumento dei posti con borsa in presenza di ulteriori finanziamenti esterni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 8, commi 2 e 4, del D.M. 226/2021 configuri come meramente facoltativa, e comunque subordinata alla previsione del bando, sia la riserva di posti per laureati presso università estere, borsisti di Stati esteri o partecipanti a specifici programmi di mobilità internazionale, sia l'adozione di modalità differenziate di ammissione. L'Università non era quindi obbligata a predisporre una procedura derogatoria o ad ammettere direttamente i ricorrenti in assenza di una riserva prevista negli atti di programmazione e nel bando. La delibera del Senato accademico del 2009 è stata qualificata come atto di indirizzo, privo di efficacia attributiva di una posizione individuale all'ammissione, e comunque subordinato alle specifiche dei programmi e degli atti di programmazione. La minuta del memorandum of understanding, sottoscritta dall'università estera ma non dal Rettore della Sapienza, non aveva carattere vincolante: l'accordo disciplinava infatti la provvista delle borse, i settori della cooperazione, i criteri e il processo di selezione e il finanziamento, ossia aspetti essenziali della programmazione degli accessi. Anche i colloqui, le valutazioni dei titoli e le comunicazioni intercorse non hanno assunto valore vincolante né hanno fondato un affidamento tutelabile, non essendo perfezionato l'accordo istituzionale né adottati gli atti programmatori necessari. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto puntualmente motivato e conforme alle fonti regolatrici; sono state escluse illogicità e sviamento anche con riguardo al rinvio alle future procedure di ammissione. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.M. 226/2021
“Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata”.
La previsione rende facoltativa l'adozione di modalità differenziate di ammissione e la collega alla previa riserva di una quota di posti prevista dal bando.
art. 8, comma 4, D.M. 226/2021
“4. I bandi di selezione possono prevedere: a) l’ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo; b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato”.
La norma attribuisce ai bandi la facoltà di prevedere l'ammissione degli idonei e la riserva di borse o sostegni finanziari per laureati presso università estere; non fonda un diritto automatico all'ammissione in assenza di una specifica previsione del bando.
art. 73 c.p.a.
Le parti hanno depositato scritti difensivi ex art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata per la produzione degli scritti difensivi conclusivi, senza che la sentenza ne ricavi uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- Quando la disciplina dell'accesso ai corsi di dottorato subordina la riserva di posti per studenti internazionali e l'adozione di modalità differenziate alla previsione del bando, tali strumenti restano facoltativi e non attribuiscono agli interessati un diritto all'ammissione in deroga in assenza della relativa programmazione.
- Una delibera interna di indirizzo che approvi in astratto deroghe alle procedure ordinarie non attribuisce, da sola, una posizione individuale all'ammissione, quando rinvii le determinazioni attuative agli specifici programmi e agli atti di programmazione, inclusi i bandi.
- La minuta di un accordo di collaborazione internazionale non perfezionato mediante la sottoscrizione di tutte le parti non è vincolante quando disciplina elementi essenziali della programmazione degli accessi, quali numero delle borse, criteri e processo di selezione e modalità di finanziamento.
- Valutazioni dei titoli, colloqui e comunicazioni procedimentali non fondano un diritto all'immatricolazione né un affidamento tutelabile se non sono seguiti dal perfezionamento dell'accordo istituzionale e dall'adozione degli atti programmatori necessari.
- La programmazione dei numeri e delle modalità di ammissione degli studenti internazionali ai corsi di dottorato rientra nella discrezionalità dell'ateneo e non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto a quella necessaria a rendere comprensibile la conformità dell'azione amministrativa alla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →