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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33594/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione immobiliare stipulato per un locale da adibire a ristorazione. La locatrice otteneva decreto ingiuntivo per canoni non pagati dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2012, fino alla data di restituzione dell'immobile. La conduttrice proponeva opposizione sostenendo che il rapporto si fosse già risolto alla mancata corresponsione della prima mensilità, in forza della clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione immediata in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata; a suo dire, la clausola andava letta come termine essenziale ex art. 1457 c.c. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8038/2024, aveva però accolto un motivo di ricorso, cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando l'appello della conduttrice. Contro tale ordinanza la società conduttrice ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391 e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente supposto che l'immobile fosse stato riconsegnato il 31 agosto 2012 e che il contratto fosse durato fino a quella data, mentre tale circostanza sarebbe stata esclusa; in realtà, secondo la ricorrente, il contratto si sarebbe risolto sin dalla prima rata non pagata. Ha inoltre sostenuto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, incombeva alla creditrice provare la data di restituzione dell'immobile, essendo l'opponente attrice in senso sostanziale. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse un vero errore di fatto revocatorio, ma piuttosto una censura sull'interpretazione della clausola contrattuale e sulla ripartizione dell'onere della prova, profili non deducibili con revocazione contro una sentenza di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile, non in un errore di valutazione giuridica o di interpretazione. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio e una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola contrattuale sul mancato pagamento di una rata integrasse un termine essenziale con risoluzione automatica del rapporto.

  • art. 1456, comma 2, c.c.

    Evocato nel ragionamento sulla clausola risolutiva espressa e sulla necessità di una comunicazione della parte che intenda avvalersene.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato nel dibattito sull'onere della prova in tema di ritardata restituzione dell'immobile locato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Citatato per giustificare la decisione della Corte di cassare senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto nella precedente ordinanza.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente per fondare la revocazione dell'ordinanza di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Norma posta a fondamento del ricorso per revocazione; la Corte ne ha escluso l'applicabilità perché il dedotto vizio riguardava valutazioni giuridiche e non un errore di fatto percettivo.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria nel giudizio di revocazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ritenuti sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto risultante dagli atti, non quando si contesti l'interpretazione delle prove, delle clausole contrattuali o la qualificazione giuridica della vicenda.
  • La revocazione non può essere utilizzata per denunciare, sotto forma di errore di fatto, un preteso errore di diritto commesso dalla Corte di cassazione nella valutazione della clausola contrattuale o nella ripartizione dell'onere della prova.
  • L'attività di interpretazione o specificazione di una sentenza della Corte di cassazione non è sindacabile tramite revocazione per errore di fatto.
  • In sede di revocazione contro una decisione di legittimità, non è consentito riaprire il merito della controversia mediante contestazioni sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione delle regole probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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