Sentenza del 29/08/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso originario della società. È stata quindi riconosciuta la legittimità della pretesa tributaria fondata sull'accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 700 euro per ciascun grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato il reddito d'impresa e l'IVA relativi all'anno 2000, poiché la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. La società sosteneva di non aver esercitato l'attività né prodotto reddito a causa dei dissidi personali tra i due soci. L'Agenzia eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso originario per asserita invalidità della procura conferita al difensore. La Commissione regionale ha ritenuto valida la procura, ma ha accolto nel merito la tesi dell'Ufficio: la società risultava ancora formalmente attiva, con partita IVA aperta, e non aveva fornito prove concrete della cessazione dell'attività o dell'assenza di redditi.
Norme richiamate
Art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972
Consente l'accertamento induttivo ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione.
Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973
Nel caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare elementi probatori e presunzioni per determinare il reddito; una volta fornita una prova presuntiva idonea, spetta al contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Art. 83 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge n. 141 del 1997
La procura può essere considerata apposta in calce al ricorso anche se contenuta in un foglio separato materialmente congiunto all'atto, purché la collocazione consenta di riferirla al giudizio.
Art. 2697 del codice civile
Pur non essendo espressamente richiamato nel dispositivo, il principio applicato è quello della ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire una base presuntiva dell'accertamento, mentre il contribuente deve provare i fatti contrari.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere con accertamento induttivo, utilizzando anche presunzioni semplici e qualsiasi elemento probatorio disponibile.
- Quando l'Ufficio fornisce elementi presuntivi plausibili, il contribuente deve dimostrare concretamente l'assenza del reddito o la cessazione dell'attività; non è sufficiente una mera dichiarazione o una spiegazione personale relativa ai dissidi tra soci.
- La permanenza della società nei registri, il mantenimento della partita IVA e l'assenza di adempimenti formali di cessazione possono costituire indizi rilevanti della prosecuzione dell'attività, anche se non provano da soli l'effettiva produzione di reddito.
- Per superare un accertamento induttivo è opportuno produrre documentazione oggettiva, come chiusura del deposito, dismissione del magazzino, cessazione dell'attività, assenza di movimenti commerciali, scritture contabili e documentazione bancaria.
- La procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso può essere valida anche senza specifici riferimenti alla controversia, se la sua collocazione consente di collegarla con certezza all'atto processuale.
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