Sentenza del 29/08/2016 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Intimazione pagamento - Irpef 2008 - Validità dell'atto privo di sottoscrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'intimazione di pagamento e degli atti della riscossione, deducendo in particolare la mancanza o l'illegittimità della sottoscrizione, nonché presunte irregolarità nella relata di notifica effettuata a mezzo posta. La questione riguardava anche l'onere dell'ente impositore di dimostrare la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto valida l'intimazione di pagamento nonostante l'assenza o l'eventuale illegittimità della sottoscrizione, applicando la presunzione di riferibilità dell'atto all'autorità indicata nell'intestazione. Per cartelle di pagamento e avvisi di mora, la sottoscrizione dell'esattore non è requisito necessario quando l'atto è conforme al modello ministeriale e consente di identificarne la provenienza. La relata di notifica non costituisce requisito essenziale della notifica a mezzo posta. Diversamente, per la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'ente impositore deve produrre la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dell'atto.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 3
La relata di notifica non è considerata un requisito essenziale dell'esistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo posta.
Cassazione civile, sentenza n. 13461/2012
In materia di cartelle di pagamento, l'assenza o l'irregolarità della sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se la provenienza dall'autorità competente è identificabile.
Cassazione civile, sentenza n. 4283/2010
Il principio della presunzione di riferibilità all'autorità emanante è stato applicato anche agli avvisi di mora.
Decreto ministeriale sui modelli di cartella e avviso di mora
I modelli ministeriali non richiedono necessariamente la sottoscrizione dell'esattore; l'intestazione dell'atto può essere sufficiente a verificarne la provenienza.
Massime di principio
- La mancanza della firma non rende automaticamente nullo un atto della riscossione: occorre verificare se l'atto consenta comunque di individuare con certezza l'autorità emanante e il procedimento cui si riferisce.
- Per cartelle di pagamento e intimazioni o avvisi di mora, la sottoscrizione dell'agente della riscossione può non essere necessaria quando l'atto è conforme al modello previsto e la sua provenienza è riconoscibile.
- La contestazione della firma dell'avviso di accertamento segue una disciplina più rigorosa: l'ente impositore deve dimostrare la regolarità della sottoscrizione o dell'abilitazione del soggetto che ha emanato l'atto.
- Nelle notifiche a mezzo posta, l'assenza della relata non comporta necessariamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se dagli altri elementi è possibile ricostruire il perfezionamento della notificazione.
- Per valutare una simile eccezione bisogna distinguere tra vizi meramente formali e vizi che impediscono di identificare l'atto, l'autorità emanante o la sua effettiva notificazione.
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