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Sentenza

Sentenza del 29/08/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a euro 23.432 di IRAP dichiarata per il 2005 e non versata, oltre sanzioni e accessori. Ha contestato la mancata notifica dell'avviso bonario, sostenendo che ciò determinasse la nullità della cartella; la notificazione della cartella presso il proprio studio professionale a mani di una dipendente; l'asserita irregolare composizione del collegio giudicante e la sostituzione del giudice relatore; nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che l'Ufficio avesse effettuato un'indebita rettifica del credito d'imposta sulla base di dati relativi ad altra annualità.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione presso lo studio professionale, in applicazione dell'art. 139 c.p.c., anche perché il contribuente aveva ricevuto l'atto e lo aveva tempestivamente impugnato, sanando comunque eventuali vizi ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ha escluso l'irregolare composizione del collegio, rilevando che il giudice relatore risultava correttamente designato e che eventuali incompatibilità avrebbero dovuto essere fatte valere con ricusazione. Nel merito, ha stabilito che, in presenza di imposte dichiarate e non versate rilevate mediante controllo automatizzato, la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria e la sua omissione non comporta la nullità della cartella. Ha inoltre ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un credito già utilizzato in compensazione e non di un autonomo disconoscimento del credito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.300,00.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni e iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dichiarate e non versate.

    La norma consente l'iscrizione a ruolo quando l'imposta dovuta emerge dai dati dichiarati e il mancato versamento può essere rilevato mediante un controllo cartolare o automatizzato, senza necessità di un precedente avviso di accertamento.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è richiesto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'obbligo di comunicazione preventiva non opera automaticamente per ogni iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando dal controllo emergano incertezze rilevanti e non una semplice omissione o tardività del versamento.

  • Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997

    La riduzione delle sanzioni è collegata alla possibilità di regolarizzare la posizione a seguito della comunicazione di irregolarità; secondo la sentenza, tale riduzione non spetta necessariamente nei casi di mero omesso o tardivo versamento.

  • Art. 139 c.p.c.

    La notificazione può essere validamente eseguita, nel comune di residenza, presso lo studio professionale del destinatario e a mani di una persona addetta allo studio.

  • Art. 156 c.p.c.

    Un eventuale vizio della notificazione è sanato quando l'atto raggiunge il suo scopo, come accade se il destinatario lo riceve e lo impugna tempestivamente.

  • Art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992

    La rimessione della causa al giudice di primo grado presuppone un'effettiva irregolare composizione del collegio, non una mera contestazione della designazione del relatore.

  • Art. 52 c.p.c.

    Eventuali incompatibilità o ragioni personali riferibili a un giudice devono essere fatte valere mediante l'istituto della ricusazione nei termini previsti.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale notificato deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, ma la regola non si applica quando, come nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, non è previsto un atto presupposto autonomo.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diversa valutazione del giudice.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre distinguere tra semplici omessi o tardivi versamenti, per i quali il controllo automatizzato può condurre direttamente alla cartella, e situazioni caratterizzate da effettive incertezze o da rettifiche sostanziali della dichiarazione.
  • L'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis è legittima per errori materiali, dati dichiarati e imposte dichiarate ma non versate; non può invece essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche complesse o per disconoscere autonomamente un credito d'imposta senza il necessario atto di recupero.
  • La notificazione presso lo studio professionale è normalmente valida se avviene nel comune di residenza e viene consegnata a una persona addetta allo studio. Inoltre, la tempestiva impugnazione dell'atto può sanare eventuali vizi formali della notificazione.
  • La contestazione della composizione del collegio richiede la dimostrazione di una concreta violazione delle regole di costituzione dell'organo giudicante; la mera sostituzione o contestazione del relatore non è sufficiente, soprattutto se il giudice risulta formalmente designato.
  • La partecipazione di un giudice a una decisione cautelare non implica necessariamente un'anticipazione del giudizio di merito e non determina, di per sé, la nullità della sentenza.
  • Quando un credito fiscale è stato già utilizzato in compensazione, il contribuente non può utilizzarlo una seconda volta per giustificare il mancato versamento di un'imposta dichiarata come dovuta.
  • In caso di impugnazione integralmente respinta, il contribuente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio; è quindi essenziale verificare non solo i vizi formali, ma anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.

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