Sentenza del 29/08/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a euro 23.432 di IRAP dichiarata per il 2005 e non versata, oltre sanzioni e accessori. Ha contestato la mancata notifica dell'avviso bonario, sostenendo che ciò determinasse la nullità della cartella; la notificazione della cartella presso il proprio studio professionale a mani di una dipendente; l'asserita irregolare composizione del collegio giudicante e la sostituzione del giudice relatore; nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che l'Ufficio avesse effettuato un'indebita rettifica del credito d'imposta sulla base di dati relativi ad altra annualità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione presso lo studio professionale, in applicazione dell'art. 139 c.p.c., anche perché il contribuente aveva ricevuto l'atto e lo aveva tempestivamente impugnato, sanando comunque eventuali vizi ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ha escluso l'irregolare composizione del collegio, rilevando che il giudice relatore risultava correttamente designato e che eventuali incompatibilità avrebbero dovuto essere fatte valere con ricusazione. Nel merito, ha stabilito che, in presenza di imposte dichiarate e non versate rilevate mediante controllo automatizzato, la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria e la sua omissione non comporta la nullità della cartella. Ha inoltre ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un credito già utilizzato in compensazione e non di un autonomo disconoscimento del credito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.300,00.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni e iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dichiarate e non versate.
La norma consente l'iscrizione a ruolo quando l'imposta dovuta emerge dai dati dichiarati e il mancato versamento può essere rilevato mediante un controllo cartolare o automatizzato, senza necessità di un precedente avviso di accertamento.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è richiesto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'obbligo di comunicazione preventiva non opera automaticamente per ogni iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando dal controllo emergano incertezze rilevanti e non una semplice omissione o tardività del versamento.
Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997
La riduzione delle sanzioni è collegata alla possibilità di regolarizzare la posizione a seguito della comunicazione di irregolarità; secondo la sentenza, tale riduzione non spetta necessariamente nei casi di mero omesso o tardivo versamento.
Art. 139 c.p.c.
La notificazione può essere validamente eseguita, nel comune di residenza, presso lo studio professionale del destinatario e a mani di una persona addetta allo studio.
Art. 156 c.p.c.
Un eventuale vizio della notificazione è sanato quando l'atto raggiunge il suo scopo, come accade se il destinatario lo riceve e lo impugna tempestivamente.
Art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992
La rimessione della causa al giudice di primo grado presuppone un'effettiva irregolare composizione del collegio, non una mera contestazione della designazione del relatore.
Art. 52 c.p.c.
Eventuali incompatibilità o ragioni personali riferibili a un giudice devono essere fatte valere mediante l'istituto della ricusazione nei termini previsti.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale notificato deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, ma la regola non si applica quando, come nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, non è previsto un atto presupposto autonomo.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diversa valutazione del giudice.
Massime di principio
- La mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre distinguere tra semplici omessi o tardivi versamenti, per i quali il controllo automatizzato può condurre direttamente alla cartella, e situazioni caratterizzate da effettive incertezze o da rettifiche sostanziali della dichiarazione.
- L'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis è legittima per errori materiali, dati dichiarati e imposte dichiarate ma non versate; non può invece essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche complesse o per disconoscere autonomamente un credito d'imposta senza il necessario atto di recupero.
- La notificazione presso lo studio professionale è normalmente valida se avviene nel comune di residenza e viene consegnata a una persona addetta allo studio. Inoltre, la tempestiva impugnazione dell'atto può sanare eventuali vizi formali della notificazione.
- La contestazione della composizione del collegio richiede la dimostrazione di una concreta violazione delle regole di costituzione dell'organo giudicante; la mera sostituzione o contestazione del relatore non è sufficiente, soprattutto se il giudice risulta formalmente designato.
- La partecipazione di un giudice a una decisione cautelare non implica necessariamente un'anticipazione del giudizio di merito e non determina, di per sé, la nullità della sentenza.
- Quando un credito fiscale è stato già utilizzato in compensazione, il contribuente non può utilizzarlo una seconda volta per giustificare il mancato versamento di un'imposta dichiarata come dovuta.
- In caso di impugnazione integralmente respinta, il contribuente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio; è quindi essenziale verificare non solo i vizi formali, ma anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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