Ordinanza n. 2157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Seconda), 21 ottobre 2025, n. 791, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un'ingiunzione di demolizione e il rigetto di una domanda di sanatoria, nonché i relativi provvedimenti amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa esecutrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Marche deducendone l'erroneità, con particolare riferimento alla propria legittimazione a impugnare l'ingiunzione di demolizione e il rigetto della sanatoria in qualità di esecutrice dei lavori e di possibile "responsabile dell'abuso". Ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione della legittimazione dell'impresa esecutrice presenta profili molteplici e complessi, tali da richiedere l'esame della causa nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado, mantenendo integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito. Ha ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. Quanto al contrapposto interesse pubblico, ha osservato che il Comune non aveva dedotto uno specifico interesse prioritario e che tale interesse non può essere ravvisato esclusivamente nel generico ripristino della legalità violata. La complessità delle questioni, in particolare quella relativa alla legittimazione dell'impresa esecutrice quale responsabile dell'abuso, è stata rimessa alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza di merito al 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un ordine di demolizione può essere sospesa quando produca un danno grave e irreparabile e l'amministrazione non dimostri un interesse pubblico prioritario concretamente contrapposto.
- Il generico interesse al ripristino della legalità violata, considerato isolatamente, non è sufficiente a prevalere sul danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione.
- Quando la legittimazione dell'impresa esecutrice a impugnare un'ingiunzione di demolizione e il rigetto della sanatoria, quale possibile responsabile dell'abuso, sollevi questioni complesse, la relativa decisione deve essere riservata alla fase di merito, ferma la possibilità di adottare una misura cautelare per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione definitiva.
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