Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28126/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, in materia di imposte dirette e IVA, emesso dopo una verifica generale sulla società. L'atto impositivo sostituiva un precedente avviso in corso di notifica e contestava maggiori ricavi, operazioni imponibili non dichiarate e l'omessa regolarizzazione di operazioni passive non documentate. Le riprese si fondavano, tra l'altro, sulla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, assumendo che versamenti effettuati e non giustificati dall'amministratore sul proprio conto potessero essere ricondotti all'attività sociale. In particolare, l'Ufficio riteneva che la società fosse l'effettiva acquirente del traffico telefonico apparentemente acquistato da una società estera interposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non dimostrata la soggettiva inesistenza delle operazioni intermedie. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo di appello relativo al mancato superamento della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973; con il secondo ha denunciato, in relazione alla ripresa IVA, violazione degli artt. 2697 c.c., 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, contestando la decisione della CTR sul riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR non si è pronunciata sul motivo di appello concernente il mancato superamento, da parte dei contribuenti, della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha accolto anche il secondo motivo perché la CTR ha erroneamente affermato che spettasse all'Amministrazione dimostrare la natura soggettivamente fittizia degli enti interposti e la piena conoscenza e partecipazione alla frode del beneficiario finale, mentre il corretto riparto dell'onere probatorio richiede che l'Ufficio provi, anche presuntivamente, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario; solo dopo tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Consente di ricondurre all'attività del contribuente i versamenti non giustificati; la censura di appello non esaminata atteneva al mancato superamento di tale presunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova; nelle frodi IVA soggettive l'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa, poi il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la disciplina della detrazione IVA, contestata in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la rettifica/accertamento IVA in relazione alla pretesa fondata su operazioni contestate come soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • In appello il giudice deve esaminare e decidere tutti i motivi specificamente devoluti, poiché l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in frodi carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
  • La prova dell'Ufficio può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la sostanziale inesistenza del contraente e la riconoscibilità della frode.
  • Una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione, il contribuente non può limitarsi a invocare la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, ma deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Nel riparto dell'onere della prova sulle operazioni IVA soggettivamente inesistenti, non è sufficiente richiedere al contribuente la dimostrazione della mancata partecipazione alla frode: il parametro corretto è la prova della diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.