Sentenza n. 1716/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza civile passati in giudicato, con riferimento agli interessi e alle spese dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo e alla successiva sentenza del Tribunale di Cosenza, non impugnata e passata in giudicato, che avevano condannato l’Azienda sanitaria al pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese dei giudizi. La somma capitale era stata pagata, mentre residuavano gli interessi maturati e le spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione. È stato chiesto il pagamento di € 16.746,41 per interessi calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, oltre agli interessi successivi e alle ulteriori somme dovute. L’amministrazione, non costituita, non ha dimostrato l’integrale adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali erano definitivi e che l’amministrazione non aveva provato di averli integralmente eseguiti. Ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda sanitaria di provvedere al pagamento delle somme risultanti dai titoli, detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Quanto agli interessi anatocistici, il Collegio ha ritenuto che il pagamento della sorte capitale implicasse l’imputazione del pagamento al capitale ai sensi dell’art. 1194, comma 1, c.c.; ha quindi riconosciuto la debenza di ulteriori interessi sugli interessi, ricorrendone i presupposti, ma soltanto dal 22 luglio 2025, data della domanda giudiziale, e al tasso ordinario ex art. 1284, comma 1, c.c., non al tasso speciale del d.lgs. n. 231/2002. Il Prefetto di Cosenza è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere all’esecuzione in caso di inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato. L’Azienda sanitaria è stata condannata anche alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando esista un titolo giurisdizionale passato in giudicato e l’amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Il giudizio è instaurato secondo il rito dell’ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.
art. 1194, comma 1, c.c.
parte ricorrente ha rappresentato che è intervenuto il pagamento della sorte capitale, il che implica che è stata accettata l’imputazione dei pagamenti al capitale ex art. 1194, comma 1, c.c.
Il pagamento imputato alla sorte capitale lascia residuare il debito per interessi, nei limiti accertati dal giudice.
art. 1283 c.c.
ciò comporta da un lato che gli ulteriori interessi sulla somma dovuta a titolo di interessi sono dovuti, sussistendo i presupposti per l’anatocismo (interessi dovuti da almeno sei mesi e domanda giudiziale); dall’altro lato, questi ulteriori interessi sono dovuti solo a partire dal 22 luglio 2025, giorno della domanda giudiziale, ex art. 1283 c.c.
Gli interessi sugli interessi sono dovuti soltanto al ricorrere dei presupposti dell’anatocismo e, in particolare, dalla domanda giudiziale quando gli interessi siano dovuti da almeno sei mesi.
art. 1284, comma 1, c.c.
sono soggetti al tasso ordinario ex art. 1284, comma 1, c.c. anziché a quello del d.lgs. n. 231/2002, come richiesto da parte ricorrente
Gli interessi anatocistici costituiscono un’obbligazione pecuniaria distinta, soggetta al tasso legale ordinario in assenza di una successiva convenzione scritta che stabilisca un saggio superiore.
d.lgs. n. 231/2002
la disciplina speciale del d.lgs. n. 231/2002 ha natura sanzionatoria e risarcitoria, finalizzata a reprimere il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali: il debito per interessi anatocistici non trae origine diretta dalla transazione commerciale sottostante, bensì dall’applicazione della regola di diritto comune ex art. 1283 c.c., e non può beneficiare del tasso speciale di mora
Il tasso speciale previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali non si estende agli interessi anatocistici, che derivano dalla disciplina generale dell’art. 1283 c.c. e non direttamente dalla transazione commerciale originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale passato in giudicato, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione della pronuncia; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
- Quando il debitore abbia pagato la sorte capitale, il pagamento può essere imputato al capitale ai sensi dell’art. 1194, comma 1, c.c., con conseguente permanenza del debito per gli interessi non soddisfatti.
- Gli interessi anatocistici, ove ricorrano i presupposti dell’art. 1283 c.c., sono dovuti dalla domanda giudiziale se gli interessi principali sono dovuti da almeno sei mesi; non sono invece dovuti per il periodo anteriore alla domanda.
- Gli interessi anatocistici costituiscono un’obbligazione pecuniaria autonoma e distinta rispetto al capitale o al credito originario e, in assenza di una successiva convenzione scritta per un tasso maggiore, sono soggetti al tasso legale ordinario previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.
- Il tasso speciale previsto dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali non si applica agli interessi anatocistici, poiché questi derivano dalla disciplina generale dell’art. 1283 c.c. e non direttamente dalla transazione commerciale sottostante.
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