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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24285/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di rinvio celebrato davanti alla Corte di appello, definito in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di natura processuale: violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 2, c.p.p. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia effettivamente nominato e già subentrato, mentre la notificazione era stata eseguita al precedente difensore la cui nomina era stata revocata. In memoria la difesa ha anche insistito per una declaratoria di estinzione per prescrizione limitatamente a un capo, ma la questione non è stata esaminata nel merito per il vizio processuale riscontrato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando dagli atti che al momento della celebrazione dell'udienza di appello l'unico difensore dell'imputato era quello tempestivamente nominato, al quale però non risultava notificato il decreto di citazione. Ha quindi qualificato l'omessa notifica all'unico difensore come nullità assoluta e insanabile di ordine generale, estesa agli atti successivi e all'intero giudizio di appello. Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, senza esaminare l'ulteriore profilo relativo alla prescrizione di uno dei capi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione l'inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancata citazione o notifica al difensore integra una nullità di ordine generale quando incide sul diritto di difesa.

  • art. 179, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    l'omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore che determini la sua assenza integra una nullità assoluta e insanabile deducibile anche con l'impugnazione della sentenza successiva.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato per distinguere l'ipotesi in cui il difensore, pur non avvisato, sia comunque presente, caso in cui la nullità non assume carattere assoluto e insanabile.

  • art. 185 c.p.p.

    la nullità assoluta si estende agli atti successivi e travolge il giudizio di appello e la relativa sentenza.

  • art. 627 c.p.p.

    la Corte di appello ha deciso quale giudice di rinvio a seguito di precedente annullamento di legittimità.

  • art. 699 c.p.p.

    nel testo è menzionato come reato/contravvenzione la cui eventuale prescrizione non è stata esaminata per effetto della decisione sul vizio processuale; il riferimento normativo appare riportato testualmente nel provvedimento.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione del decreto di citazione o dell'avviso di udienza al difensore effettivamente e tempestivamente nominato, quando ne derivi la sua assenza, integra una nullità assoluta di ordine generale rilevabile anche in cassazione contro la sentenza successiva.
  • Se la parte deduce un error in procedendo, la Corte di cassazione può e deve accedere direttamente agli atti processuali per verificare la correttezza giuridica della decisione, indipendentemente dalla motivazione del giudice di merito.
  • La notifica eseguita a un difensore la cui nomina sia stata revocata non sana la mancata citazione del difensore attuale e non esclude la nullità del giudizio di appello.
  • La nullità assoluta che incide sulla partecipazione del difensore si propaga agli atti successivi e comporta l'annullamento della sentenza pronunciata nel grado viziato.
  • Quando viene riscontrato un vizio processuale assorbente che travolge l'intero giudizio di appello, resta assorbito l'esame di ulteriori questioni di merito o di estinzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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