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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14147/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un credito di € 192.444,00 sorto tra il 1995 e il 1996: un soggetto, quale fideiussore del fratello, aveva effettuato pagamenti per consentire a quest'ultimo di onorare rate scadute di un mutuo fondiario. Nel 2008, in sede di costituzione di una società agricola, tale credito veniva conferito tra i cespiti a copertura del capitale sociale, con asseverazione di stima giurata. Dopo la morte del debitore originario, la società, divenuta titolare del credito, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede. Quest'ultima proponeva opposizione eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa. Il Tribunale accoglieva l'eccezione, dichiarava la propria incompetenza e revocava il decreto. La società ricorreva per regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 3 d.lgs. 168/2003: sosteneva che la lite non aveva natura societaria, perché il credito azionato traeva origine da un rapporto civilistico preesistente e autonomo (mutuo tra privati), mentre il successivo conferimento aveva inciso solo sulla titolarità soggettiva del credito, non sulla sua natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determini sulla base del petitum sostanziale e richieda un collegamento diretto del diritto azionato con rapporti societari o partecipazioni sociali. Nel caso concreto, il credito azionato non nasceva da un atto o fatto intrinsecamente societario, ma da un rapporto di mutuo tra privati anteriore alla costituzione della società; il conferimento del credito nel capitale sociale aveva soltanto trasferito la titolarità del credito, senza mutarne la causa. Di conseguenza, la controversia non rientrava nella competenza della sezione specializzata. La sentenza impugnata è stata annullata, è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Paola e le parti sono state rimesse per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito; la regolamentazione delle spese è stata demandata al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    Le cause devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa sono solo quelle che presentano un collegamento diretto con rapporti societari o partecipazioni sociali; non basta che una delle parti sia una società e l'altra un socio o un erede. Occorre che il diritto dedotto tragga origine da un atto o fatto dell'organizzazione societaria.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria difensiva della resistente nel regolamento di competenza.

  • art. 2506-quater c.c.

    Richiamato in via comparativa per escludere che la controversia riguardasse una responsabilità solidale di matrice societaria o una questione di imputazione patrimoniale derivante da scissione.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va determinata in base al diritto effettivamente dedotto in giudizio, secondo il criterio del petitum sostanziale, e non in base alla mera qualità soggettiva delle parti.
  • La formula "rapporti societari" comprende solo le controversie che traggono origine dal contratto di società o da atti/fatti intrinsecamente societari, cioè riferibili alla società come organizzazione; restano escluse le liti aventi ad oggetto rapporti civilistici autonomi, anche se successivamente confluiti nel patrimonio sociale.
  • Il conferimento di un credito nel capitale sociale trasferisce la titolarità del credito ma non ne altera la causa genetica: la natura del rapporto resta quella originaria e non diventa, per ciò solo, un rapporto societario.
  • Ai fini della competenza funzionale non rilevano né eventuali riferimenti probatori nei bilanci, né la pendenza di altre controversie tra le stesse parti dinanzi alla sezione specializzata: la competenza si valuta autonomamente per ciascuna singola causa.
  • Quando la domanda attorea si fonda su un rapporto preesistente e autonomo rispetto alla vicenda societaria, la controversia resta devoluta al giudice ordinario, anche se il credito sia stato successivamente conferito a una società.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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