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Sentenza

Sentenza n. 1438/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania (Sezione II), n. 220 in data 18 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202402087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 158/2025, resa in ottemperanza della sentenza n. 220/2024, e atti endoprocedimentali del commissario ad acta relativi alla stima dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno dedotto che il Comune e il commissario ad acta non avevano dato completa esecuzione alle sentenze precedenti: non era stata disposta né la restituzione del fondo con riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, né l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Hanno quindi chiesto che il Tribunale impartisse disposizioni al commissario ad acta. Con motivi aggiunti hanno impugnato il verbale del 3 febbraio 2026 e la nota del 6 febbraio 2026, contestando la stima dell'indennizzo, il difetto di contraddittorio, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata considerazione del deprezzamento del bene e degli errori nel calcolo dell'indennità di occupazione, nonché l'elusione del giudicato e la violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità dei motivi aggiunti per mancata notifica, il difetto di giurisdizione amministrativa sulle contestazioni estimative e la propria non responsabilità per il mancato pagamento delle spese di lite, asseritamente dovuto alla mancata cooperazione delle ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda di incidente di esecuzione. Ha rilevato che la sentenza n. 158/2025 imponeva al Comune, e successivamente al commissario ad acta in via sostitutiva, di scegliere tra la restituzione del bene con risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Poiché nessuna delle due alternative era stata completata, ha ordinato al commissario ad acta di provvedere in sostituzione del Comune entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva la facoltà del Comune di provvedere autonomamente nelle more. Quanto alle spese legali, il Collegio ha ritenuto che la relativa sentenza fosse stata eseguita e che il mancato pagamento dipendesse dalla scelta delle interessate di non ricevere la somma, configurandosi una mora credendi. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro il verbale e la nota del commissario, qualificati come atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività: il procedimento ex art. 42-bis si conclude soltanto con il provvedimento di acquisizione sanante. Il Tribunale ha inoltre precisato che le controversie sulla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis, anche quando la stima sia effettuata da un commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in particolare della Corte d'appello territorialmente competente. Le spese della fase sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente di sottoporre al giudice dell'ottemperanza l'inadempimento o l'elusione del giudicato da parte dell'amministrazione o del commissario ad acta.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L'esecuzione della sentenza poteva avvenire mediante restituzione del bene e risarcimento del danno oppure mediante acquisizione sanante; il provvedimento di acquisizione costituisce l'atto conclusivo del relativo procedimento e deve comprendere la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione ai doveri di buona fede e collaborazione, ma il Tribunale non ha fondato su tale disposizione l'accoglimento della domanda principale.

  • art. 64, comma 3-bis, d.lgs. 300/1999

    È stato richiamato dalle ricorrenti quale possibile base per il ricorso all'Agenzia delle Entrate nella stima, senza che il Tribunale ne abbia fatto applicazione decisiva.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per rilevare la tardività del deposito della relazione del commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 73 c.p.a., per rilevare la tardività del deposito della relazione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di ottemperanza impone all'amministrazione, in alternativa, la restituzione del bene con risarcimento del danno oppure l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'esecuzione non può ritenersi compiuta finché non sia stata concretamente realizzata una delle due alternative mediante l'adozione degli atti conclusivi necessari.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve esercitare integralmente il potere sostitutivo attribuitogli e concludere il procedimento imposto dal giudicato; la mera attività preparatoria o la predisposizione di una stima non soddisfano l'obbligo di esecuzione quando manchi ancora il provvedimento finale di acquisizione sanante o la restituzione del bene con il risarcimento.
  • Il verbale e la nota adottati dal commissario ad acta nel corso del procedimento di acquisizione sanante sono atti endoprocedimentali e non sono autonomamente impugnabili, poiché la natura provvedimentale e la lesività propria si concentrano nel conclusivo provvedimento di acquisizione sanante.
  • Le controversie sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la stima sia stata effettuata dal commissario ad acta nell'ambito di un giudizio di ottemperanza; la competenza spetta alla Corte d'appello territorialmente competente.
  • Il mancato pagamento delle spese di lite non integra inadempimento dell'amministrazione quando il pagamento sia stato predisposto o deliberato e il soddisfacimento della pretesa sia stato impedito dalla scelta del creditore di non ricevere la somma, configurandosi una mora credendi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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