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Ordinanza

Ordinanza n. 3016/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 5260 /2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro il 25/11/2024.

Giustizia amministrativa202503889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5260/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5260/2024. In sede di verifica preliminare della documentazione depositata, il TAR ha rilevato che la certificazione relativa al passaggio in giudicato non recava l'attestazione di conformità richiesta per la copia informatica e, pertanto, non poteva considerarsi prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. È stata inoltre depositata una copia informatica della procura ad litem, estratta da un originale formato su supporto analogico, anch'essa priva dell'attestazione di conformità.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza nel merito. Ha ordinato alla parte ricorrente di regolarizzare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la certificazione del passaggio in giudicato e la procura ad litem mediante le attestazioni di conformità richieste dalla disciplina del processo telematico e del Codice dell'amministrazione digitale. Ha quindi rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare in copia autentica il provvedimento del quale chiede l'esecuzione e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il difensore deve attestare telematicamente la conformità delle copie informatiche degli atti e dei documenti depositati nei casi previsti, assumendo la veste di pubblico ufficiale; la copia attestata equivale all'originale o alla copia conforme.

  • art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005

    Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta

    La copia o l'estratto informatico acquista l'efficacia probatoria dell'originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, salvo il mancato disconoscimento espresso nei casi previsti.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida

    La copia informatica per immagine di un documento originariamente analogico richiede l'attestazione di conformità da parte di un soggetto autorizzato affinché abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione della cui esecuzione si chiede l'attuazione deve essere depositata in copia conforme, secondo quanto richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; una certificazione priva dell'attestazione di conformità non soddisfa tale requisito documentale.
  • Quando un documento originariamente formato su supporto analogico viene depositato telematicamente come copia informatica per immagine, la copia deve essere corredata dall'attestazione di conformità prevista dagli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a. e 22, comma 2, d.lgs. 82/2005.
  • La procura ad litem estratta da un originale analogico e depositata in formato informatico deve recare l'attestazione di conformità richiesta dalla disciplina del processo amministrativo telematico e del Codice dell'amministrazione digitale.
  • La mancanza delle attestazioni di conformità richieste per la documentazione necessaria al ricorso per ottemperanza può essere oggetto di regolarizzazione entro un termine perentorio assegnato dal giudice, con rinvio della trattazione senza decisione immediata sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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