L.R. Molise 20/2006
Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Molise disciplina installazione, autorizzazione, localizzazione, controllo e risanamento degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto della normativa statale sui campi elettromagnetici. Prevede regole comunali, parere ARPAM, catasto regionale, sanzioni e piani di risanamento per i siti non conformi. Le disposizioni transitorie e gli obblighi iniziali erano concentrati nei primi 90-120 giorni e nel primo anno dall’entrata in vigore.
Tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi
Tutela dall’inquinamento elettromagnetico da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi
La legge regionale del Molise disciplina l’installazione, l’esercizio, la localizzazione e il risanamento degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi, in attuazione della normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L’obiettivo è la salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
La disciplina si applica agli impianti e alle apparecchiature fisse che producono campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz, utilizzati per telecomunicazioni e radiotelevisione. Sono esclusi gli impianti di commercializzazione, gli apparati per soccorso, protezione civile e servizi di amministrazioni pubbliche con potenza al connettore non superiore a 20 W, nonché gli impianti radioamatoriali autorizzati con potenza non superiore a 7 W e quelli in concessione ai sensi del D.P.R. n. 1214/1966. Anche per gli impianti esclusi resta fermo il rispetto dei limiti statali di esposizione e l’obbligo di comunicazione all’ARPAM per il catasto regionale.
Principi generali di tutela e requisiti tecnici
I titolari degli impianti devono rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale. Progettazione, realizzazione e adeguamento degli impianti devono perseguire la minima emissione compatibile con la qualità del servizio. Le valutazioni tecniche devono essere svolte da professionisti qualificati in fisica, ingegneria o da periti industriali con specifici indirizzi tecnici equiparati.
Regolamento comunale e pianificazione locale
I Comuni devono adottare il regolamento comunale previsto dalla legge statale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale e trasmetterlo alla Regione e ai Comuni limitrofi. Il regolamento disciplina la localizzazione degli impianti, recepisce i criteri regionali e si avvale dei dati del catasto regionale; deve essere accompagnato da cartografie o elenchi localizzativi. I Comuni possono essere supportati dalle associazioni degli enti locali e devono assicurare informazione e, se del caso, audizioni pubbliche.
Regime autorizzatorio per nuovi impianti e modifiche
Per i nuovi impianti fissi è necessario il rilascio dell’autorizzazione comunale previo parere tecnico dell’ARPAM. Ogni anno, entro il 31 dicembre, i gestori presentano al Comune un programma con le proposte di localizzazione degli impianti. Alla domanda devono essere allegati progetto esecutivo, dati tecnici, mappe, coordinate, potenze, frequenze, informazioni sulle altre sorgenti della zona e un impegno alla manutenzione, alla disattivazione e al ripristino del sito. L’ARPAM si pronuncia entro 60 giorni; il Comune conclude il procedimento entro i 30 giorni successivi. Entro 30 giorni dall’entrata in esercizio il titolare comunica la conformità dell’impianto. Nel testo è presente una lettera dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 108/2025. Per gli impianti di telefonia cellulare e trasmissione dati è prevista una direttiva regionale specifica sul regime autorizzatorio.
Controlli, catasto e vigilanza
È istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico, gestito dall’ARPAM. I titolari devono trasmettere entro 90 giorni dall’entrata in vigore la mappa completa degli impianti con i dati tecnici necessari. I Comuni, con il supporto dell’ARPAM, esercitano vigilanza e controllo; l’ARPAM effettua verifiche almeno annuali o su richiesta comunale e può svolgere ispezioni negli impianti. Gli oneri delle prestazioni tecniche e istruttorie sono posti a carico del titolare entro il limite di 5 misurazioni annue per impianto.
Sanzioni e provvedimenti in caso di violazioni
Sono previste sanzioni amministrative per chi avvia o continua l’esercizio di impianti senza rispettare le prescrizioni autorizzative. In caso di inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di esposizione, oltre alle sanzioni statali, possono essere adottate diffida, sospensione dell’attività e revoca dell’autorizzazione con chiusura dell’impianto. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco del Comune competente.
Localizzazione degli impianti e criteri di cautela
La legge individua aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione, zone di vincolo e zone neutre, con differenziazioni tra impianti per telefonia/telecomunicazioni e impianti radiotelevisivi. Negli edifici sensibili l’installazione è in linea di principio vietata, salvo deroghe motivate; nelle zone condizionate l’autorizzazione può essere subordinata a prescrizioni; nelle zone di attrazione sono possibili procedure semplificate; nelle zone neutre non vi sono particolari limitazioni. Per la radiodiffusione, la localizzazione deve essere coerente con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze.
Procedure semplificate e incentivi
Sono previste procedure autorizzative o iter semplificati per gli impianti nelle zone di attrazione, per impianti tecnologicamente più avanzati o sostitutivi che riducano l’esposizione, nonché per gli impianti di cui all’articolo 20. La Regione prevede inoltre incentivi e riduzioni degli oneri istruttori per il rinnovo del parco impianti, per gli impianti microcellulari, per la sostituzione di TACS e TV analogica e per l’uso del multiplexing.
Risanamento dei siti non conformi
Se in prossimità degli impianti o in aree accessibili alla popolazione si superano i limiti di esposizione, i titolari devono procedere al risanamento entro un anno dall’entrata in vigore della legge secondo le regole del titolo III. La riduzione a conformità avviene riportando il campo elettromagnetico sotto soglia attraverso riduzione della potenza o misure equivalenti. Quando il solo adeguamento non basta a mantenere la qualità del servizio, il gestore predispone un piano di risanamento, anche con modernizzazione, razionalizzazione, condivisione di infrastrutture o trasferimento in altri siti. La Regione può adottare il piano e, in caso di inerzia dei gestori, intervenire in via sostitutiva.
Comunicazioni, trasparenza e informazione al pubblico
I Comuni devono destinare almeno il 30% degli introiti derivanti da sanzioni, contributi amministrativi e canoni di affitto dei siti comunali a dispositivi di informazione alla cittadinanza sull’intensità delle emissioni. La Regione e gli enti locali promuovono campagne di informazione ed educazione ambientale.
Disposizioni transitorie e decorrenza
I regolamenti comunali già vigenti restano efficaci fino all’adozione dei nuovi regolamenti compatibili con la legge; dopo 120 giorni, operano solo le norme compatibili. I gestori dovevano segnalare entro 90 giorni la propria situazione al Comune, all’ARPAM e alla Regione, e le attività di adeguamento e risanamento dovevano essere completate entro un anno dall’entrata in vigore. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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