L.R. Molise 21/2006
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 21/2006 modifica la legge regionale n. 19/1993 sulla fauna selvatica e la caccia, aggiornando composizione di organi e rappresentanze, regole per tesserino venatorio, accesso dei non residenti, piani di gestione degli ungulati e finanziamento degli ATC. Le nuove regole si applicano dal testo vigente senza un termine finale espresso, ma incidono su istituti permanenti della disciplina venatoria.
Modifiche alla disciplina regionale molisana sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio
Modifiche alla disciplina venatoria regionale del Molise
La legge interviene sulla legge regionale Molise 10 agosto 1993, n. 19, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto la composizione degli organismi consultivi, l’accesso alla caccia, il tesserino venatorio, la gestione degli ungulati e il finanziamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC).
Composizione degli organismi e rappresentanze
Vengono aggiornate le regole di composizione di alcuni organi e consultazioni previste dalla normativa venatoria regionale, con una più precisa distribuzione delle rappresentanze tra associazioni venatorie e organizzazioni agricole.
In particolare:
- per la componente delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e organizzate in Regione, è previsto un rappresentante per ciascuna associazione e, per quelle con oltre un decimo dei cacciatori aderenti residenti nel Molise, un ulteriore rappresentante per ogni decimo di iscritti, fino a un massimo di tre componenti;
- per le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, sono previsti quattro rappresentanti designati in proporzione alla rappresentatività risultante nell’ambito dei consigli delle Camere di commercio;
- nell’organo provinciale competente, se non si raggiunge il numero di sette rappresentanti delle associazioni venatorie, il posto vacante è attribuito in proporzione alle associazioni con maggior numero di iscritti.
Caccia nelle aziende faunistico-venatorie e accesso dei non residenti
La disciplina dell’articolo 16 viene integrata per chiarire che il cacciatore non residente può esercitare la caccia nell’azienda faunistico-venatoria solo se possiede l’ammissione nell’ATC territorialmente competente.
Questa previsione incide quindi sull’accesso dei cacciatori non residenti, subordinandolo a un presupposto specifico di ammissione nell’ambito territoriale di caccia competente.
Tesserino venatorio e obblighi per i non residenti
Il tesserino venatorio, predisposto e stampato a cura della Regione, è valido per una sola stagione venatoria e deve essere restituito all’amministrazione provinciale che lo ha rilasciato al momento del ritiro del nuovo tesserino.
Per i cacciatori non residenti nella Regione Molise è imposto un ulteriore obbligo:
- devono consegnare copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza;
- la consegna deve avvenire entro il 10 marzo di ogni anno;
- in caso di mancato adempimento, il cacciatore non è ammesso all’esercizio venatorio nella stagione successiva.
Piano di gestione degli ungulati
Viene introdotto un obbligo annuale per l’Assessorato alla caccia della Regione Molise, che deve predisporre il piano di gestione degli ungulati e fissarne la densità per ogni 100 ettari di superficie, sulla base dell’indicazione della consulta regionale.
La norma stabilisce anche un limite quantitativo:
- la densità dei capi non può superare 2,5 per 100 ettari;
- l’eventuale eccedenza deve essere eliminata entro 2 anni.
Spese e finanziamento degli ATC
La disciplina finanziaria dell’articolo 42 viene ampliata per ricomprendere tra le spese ammissibili anche quelle per funzioni e gestione degli ATC della Regione.
Inoltre, è previsto che la Giunta regionale possa erogare risorse finanziarie agli ATC che svolgono le proprie funzioni nel territorio regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Coordinamento dei piani provinciali
Viene modificata anche la procedura di approvazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 19/1993: i piani sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e poi trasmessi alla Giunta regionale per il necessario coordinamento.
Portata applicativa e rilievo pratico
Si tratta di modifiche permanenti alla disciplina venatoria regionale molisana, senza un termine finale di applicazione. La legge incide su profili organizzativi, gestionali e finanziari ancora astrattamente utili per l’operatività del sistema regionale della caccia; pertanto non è da considerarsi obsoleta.
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