Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 18/2006

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi"

Normativa regionaleL.R. Molise 18/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del 2005 su raccolta, coltivazione, riconoscimento delle tartufaie, tesserino, sanzioni, tassazione e finanziamento del settore tartuficolo in Molise. Introduce calendari di raccolta, regole tecniche, consorzi volontari, controlli provinciali e una tassa annua per il tesserino; molte misure sono però riferite al sistema amministrativo vigente nel 2006.

Modifiche alla disciplina regionale molisana sui tartufi

Modifiche alla disciplina regionale molisana sui tartufi

La legge regionale del Molise interviene sulla normativa del 2005 sulla raccolta, coltivazione, commercializzazione e tutela dei tartufi. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio regionale molisano e definisce regole operative, autorizzazioni, sanzioni, tassazione e destinazione delle entrate.

Raccolta libera, tartufaie riservate e riconoscimento

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo sponde e argini dei corsi d’acqua pubblici, nel rispetto delle modalità di legge. Nei terreni riconosciuti come tartufaie controllate o coltivate il diritto sui tartufi spetta a chi conduce il fondo, purché siano apposte tabelle di delimitazione e sia stato rilasciato l’attestato di riconoscimento.

Le tartufaie controllate sono quelle naturali migliorate con pratiche colturali specifiche, tra cui regimazione delle acque, eliminazione della vegetazione infestante, sarchiature, potature e interventi con piante tartufigene micorizzate. L’incremento di tartufaie naturali richiede l’inserimento di almeno 50 piante per ettaro. Le tartufaie coltivate sono impianti nuovi con almeno 200 piante per ettaro, da realizzare in ambienti vocati e senza danneggiare tartufaie naturali produttive preesistenti.

Il riconoscimento dura dieci anni dalla ricezione dell’attestazione ed è rilasciato dalle Province di Campobasso e Isernia su richiesta del soggetto legittimato, previo parere tecnico della Commissione provinciale. Alla domanda va allegato un piano quinquennale di miglioramento e utilizzazione firmato da tecnico abilitato.

Tabellazione, subentro e rinnovo del riconoscimento

Le tartufaie controllate o coltivate devono essere tabellate con cartelli di dimensioni minime 20x30 cm, scritta nera su fondo bianco, posti ad almeno 2,50 metri di altezza, con la dicitura “Raccolta di tartufi riservata”; per quelle riconosciute va aggiunta anche l’indicazione “Tartufaia controllata” o “Tartufaia coltivata”.

Il diritto sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate si trasferisce con l’effettivo possesso in caso di cambio del conduttore. Il nuovo conduttore deve comunicarlo alla Provincia entro 15 giorni. Se il rinnovo dell’attestazione non viene richiesto entro sei mesi dalla scadenza, il riconoscimento si intende scaduto. Le attestazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono essere rinnovate su domanda entro un anno.

Il riconoscimento è revocato se non vengono eseguiti o non rispondono agli interventi previsti; in tal caso le tabelle devono essere rimosse entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Calendario regionale di raccolta e limiti temporali

Sul territorio del Molise la ricerca e raccolta è consentita solo nei periodi indicati per singola specie, con finestre differenziate tra novembre e marzo per il nero pregiato, ottobre-dicembre per il bianco, giugno-agosto per il tartufo d’estate, gennaio-marzo per il bianchetto, gennaio-marzo per il nero d’inverno, dicembre-marzo per il moscato, ottobre-dicembre per uncinato e nero liscio, e ottobre-gennaio per il nero ordinario.

La raccolta è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre, nonché da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba. È inoltre vietata il sabato, salvo nelle tartufaie controllate e coltivate. Le Province possono modificare il calendario per aree comprensoriali, in base alle condizioni pedoclimatiche e previo parere tecnico. È comunque vietato commerciare tartufi freschi nei periodi in cui la raccolta non è consentita.

Modalità di ricerca e raccolta

La ricerca può essere effettuata con al massimo due cani e ciascun raccoglitore autorizzato non può condurne più di due. È consentito solo l’uso del vanghetto/vanghella con punta rotondeggiante e misure massime previste. Lo scavo può avvenire solo dopo che il cane ha localizzato il tartufo e limitatamente al punto indicato; le buche devono essere subito richiuse con la stessa terra e il terreno livellato.

È vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati e ogni lavorazione andante del terreno finalizzata alla ricerca. La raccolta giornaliera massima, in forma libera e individuale, è di mezzo chilo per il Tuber magnatum Pico e di un chilo per le altre specie, con tolleranza solo per l’aggiunta del peso di un ulteriore tartufo raccolto nella giornata.

Nei fondi inseriti in aree consortili non coltivati come tartufaie controllate o coltivate la raccolta è riservata ai singoli soci conduttori, nei limiti ordinari. La perdita della qualifica di conduttore comporta la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate; la perdita della titolarità della conduzione determina anche la decadenza automatica dal consorzio.

Tesserino di idoneità, formazione ed esame

Le Province rilasciano l’autorizzazione alla raccolta e il tesserino di idoneità. Il tesserino è rilasciato dalla Provincia di residenza, riporta generalità e fotografia e viene approvato secondo un modello regionale.

Può ottenerlo chi ha compiuto 16 anni, ha frequentato un corso di formazione di almeno 12 ore organizzato dalla Provincia con Università del Molise e associazioni micologiche, e ha superato un esame davanti a una commissione provinciale con durata quinquennale. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l’esame possono ripeterlo dopo almeno quattro mesi e solo dopo aver rifrequentato il corso.

Il tesserino va vidimato ogni anno entro marzo, con allegata la ricevuta della tassa regionale annuale, che va pagata entro il 31 gennaio. La mancata vidimazione fa cessare la validità del tesserino. Il titolo dura 10 anni e si rinnova su domanda con la documentazione prevista. Chi già possiede un tesserino rilasciato dalla Regione è esonerato dall’esame e può chiederne la sostituzione entro un anno.

Consorzi volontari e attività collettive

Titolari di aziende agricole e forestali, o chiunque le conduca a qualunque titolo, inclusi Comuni e Comunità montane, possono costituire consorzi volontari per difesa del tartufo, raccolta, commercializzazione e impianto di nuove tartufaie. I consorzi sono soggetti di diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.

Se i fondi sono contigui, la tabellazione può essere limitata alla sola periferia del comprensorio consorziato. Gli enti pubblici membri dei consorzi esercitano la raccolta tramite propri dipendenti autorizzati. Università ed enti di ricerca possono raccogliere in ogni momento, previa autorizzazione provinciale, anche specie non comprese nell’elenco ordinario, per fini didattici e scientifici.

Lavorazione e commercializzazione

I tartufi freschi possono essere venduti al consumatore solo se lavorati e commercializzati secondo la disciplina statale richiamata dalla legge regionale. La lavorazione per conservazione e successiva vendita può essere svolta da:

  • ditte iscritte alla CCIAA nei settori delle conserve alimentari e agricolo;
  • consorzi volontari;
  • cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e dei prodotti derivati.

Sanzioni, confisca e recidiva

La violazione delle disposizioni comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, un articolato sistema di sanzioni amministrative. Sono previste sanzioni più elevate per raccolta in periodo vietato, mancanza di tesserino o autorizzazione, commercio di specie non ammesse, vendita fuori periodo, lavorazioni del terreno vietate e apertura di buche in soprannumero o non ripristinate correttamente.

Sono previste ulteriori sanzioni per raccolta in zone riservate senza legittimazione, raccolta in aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dal completamento dell’impianto, superamento del limite giornaliero, mancato possesso o uso irregolare del tesserino, uso di cani o attrezzi non conformi, raccolta notturna, vendita al mercato senza le prescrizioni e commercio di tartufi conservati senza rispetto delle regole.

La recidiva comporta aumenti della sanzione, sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno e, nei casi più gravi, revoca definitiva del tesserino. Le sanzioni sono annotate sul tesserino dal personale di vigilanza. È prevista la possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, salvo i casi esclusi dalle norme penali.

Il prodotto confiscato è venduto a trattativa privata dalle Province; se ciò non è possibile, è consegnato gratuitamente a un istituto di beneficenza.

Tassa regionale e destinazione delle entrate

Per il rilascio e la vidimazione annuale del tesserino è istituita una tassa di concessione regionale annuale di 100 euro; per i disoccupati di lunga durata è prevista una riduzione a 50 euro, previa documentazione. La tassa non si applica ai raccoglitori su fondi di proprietà o da essi condotti, né ai consorziati che raccolgono sui fondi di altri appartenenti allo stesso consorzio.

Le entrate derivanti dalla tassa, dalla convalida del tesserino e dalle sanzioni confluiscono in un unico capitolo di bilancio e sono destinate al funzionamento delle Commissioni provinciali, alla formazione degli aspiranti raccoglitori, a iniziative di divulgazione tecnico-scientifica, a interventi di potenziamento e valorizzazione del tartufo e alle Comunità montane, con obbligo di rendicontazione annuale.

Disposizioni finanziarie e applicazione temporale

Gli oneri della legge sono coperti con il gettito della tassa e con le sanzioni amministrative e pecuniarie. Le Province devono presentare annualmente, prima del bilancio regionale, un programma di interventi per la definizione della spesa.

La legge richiama, per l’esercizio finanziario 2006, specifiche unità previsionali di bilancio per entrate e spese. Si tratta quindi di un intervento normativo strettamente connesso alla gestione finanziaria e amministrativa del settore nell’anno di riferimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.